CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17391/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9692/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 180, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimate- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 1819/2022 depositata il 16/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Dalla lettura del provvedimento impugnato si rileva che: -) [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'intimazione di pagamento avente ad oggetto due cartelle di pagamento per l'importo complessivo di euro 35.140,12, eccependo l’omessa notifica degli atti impositivi presupposti; -) la [OSCURATO:PERSONA] di Salerno accoglieva il ricorso proposto dal contribuente, rigettando la preliminare eccezione di tardività del ricorso sollevata dall'Agenzia delle Entrate –Riscossione; la CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l’appello dell’Agenzia, ritenendo fondata la ribadita eccezione di tardività del ricorso introduttivo. 2. Avverso la predetta sentenza ricorre il contribuente con unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dall'art.21 e 22 del D.Lgs. n. 546/1992, lamentando che la CTR abbia ritenuto inammissibile il ricorso di primo grado per l'omesso deposito della documentazione dimostrativa della data di notifica del provvedimento impugnato. Afferma il ricorrente che l’Amministrazione avrebbe ammesso la tempestività del ricorso, e che il giudice avrebbe comunque dovuto richiedere alle parti di produrre in giudizio la documentazione attestante la data di notifica del provvedimento impugnato, in applicazione di una interpretazione restrittiva delle disposizioni che prevedono l'inammissibilità. 2. Il motivo è infondato. 2.1. Invero, l’art. 21, primo comma, D.Lgs. n. 546/92 fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato. Ora, il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell’azione d’impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l’onere di provare la tempestività del proprio ricorso. 2.2. La decadenza per il decorso del termine anzidetto è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e non è sanabile dall’avvenuta costituzione della parte resistente (cfr. Cass.n. 4247/2013; 11 luglio 2018, n. 18224; Cass. n. 23060/2019). 2.3. Va ancora rilevato che l’affermazione secondo cui l’Amministrazione avrebbe ammesso la tempestività del ricorso confligge con quanto rilevato nella sentenza impugnata, ove si legge che «L'Agenzia delle Entrate riscossione ha proposto appello ribadendo l'eccezione di tardività del ricorso (…)». 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non si procede alla liquidazione delle spese in assenza di attività difensiva delle parti intimate. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma