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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2026

Cassazione n. 07903/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 27338/25 Ritenuto che i motivi di ricorso introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto, in particolare, che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio; ritenuto che nel caso di specie, l'inserimento del fatto nel contesto dellatu2tivàzionk della . coltivazione di un numero elevato di piante di cannabis (327) è stato ritenuto motivatamente circostanza incompatibile con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, attesa l'irrilevanza del raffronto con altro coimputato che ha operato scelte processuali differenti (patteggiamento); ritenuto che anche il secondo motivo in relazione al mancato riconoscimento della continuazione risulta manifestamente infondato considerato che il provvedimento impugnato è sorretto da logica e coerente motivazione in relazione ai presupposti costitutivi della richiesta continuazione esterna, nel caso coerentemente esclusi alla stregua dell'assenza di correlazione tra fatti commessi in epoca non ravvicinata e, quindi, ritenuti riferibili ad un diverso contesto criminoso, del tutto autonomo; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 27338/25 Ritenuto che i motivi di ricorso introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto, in particolare, che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio; ritenuto che nel caso di specie, l'inserimento del fatto nel contesto dellatu2tivàzionk della . coltivazione di un numero elevato di piante di cannabis (327) è stato ritenuto motivatamente circostanza incompatibile con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, attesa l'irrilevanza del raffronto con altro coimputato che ha operato scelte processuali differenti (patteggiamento); ritenuto che anche il secondo motivo in relazione al mancato riconoscimento della continuazione risulta manifestamente infondato considerato che il provvedimento impugnato è sorretto da logica e coerente motivazione in relazione ai presupposti costitutivi della richiesta continuazione esterna, nel caso coerentemente esclusi alla stregua dell'assenza di correlazione tra fatti commessi in epoca non ravvicinata e, quindi, ritenuti riferibili ad un diverso contesto criminoso, del tutto autonomo; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 07903/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris