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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 maggio 2024

Cassazione n. 05867/2025

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ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 22 maggio 2024 la Corte di appello di Napoli, decidendo a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 20 aprile 2023 con la quale era stata annullata, limitatamente alla valutazione circa l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., la sentenza del 15 giugno 2022 con cui la Corte di appello di Napoli aveva confermato la decisione con cui, a sua volta, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 9 gennaio 2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, confermava quest'ultima, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva l'errore e l'inosservanza di legge nonché il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'errore di legge con riferimento alla mancata concessione della instata conversione della pena detentiva.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato atteso il fatto che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha escluso la ricorrenza del requisito della tenuità del fatto per l'applicazione dell'invocato art. 131-bis cod. pen. dando rilievo alle modalità del fatto, cioè al rinvenimento del prevenuto, al netto del modesto quantitativo di stupefacente detenuto, in possesso di somme di denaro, di verosimile provenienza illecita, non trascurabili, e la natura non episodica della condotta riscontrata dalla presenza di almeno un cliente abituale; che il secondo motivo risulta altresì manifestamente infondato in quanto la Corte di appello correttamente ha ritenuto di presumere che il prevenuto non avrebbe adempiuto le prescrizioni connesse alla istata conversione della pena detentiva dando rilievo alle modalità di svolgimento del fatto, dal quale si desume una certa abitualità della condotta e dalla sussistenza di precedenti penali in capo al Laezza; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa -delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] iere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 22 maggio 2024 la Corte di appello di Napoli, decidendo a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 20 aprile 2023 con la quale era stata annullata, limitatamente alla valutazione circa l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., la sentenza del 15 giugno 2022 con cui la Corte di appello di Napoli aveva confermato la decisione con cui, a sua volta, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 9 gennaio 2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, confermava quest'ultima, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva l'errore e l'inosservanza di legge nonché il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'errore di legge con riferimento alla mancata concessione della instata conversione della pena detentiva. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato atteso il fatto che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha escluso la ricorrenza del requisito della tenuità del fatto per l'applicazione dell'invocato art. 131-bis cod. pen. dando rilievo alle modalità del fatto, cioè al rinvenimento del prevenuto, al netto del modesto quantitativo di stupefacente detenuto, in possesso di somme di denaro, di verosimile provenienza illecita, non trascurabili, e la natura non episodica della condotta riscontrata dalla presenza di almeno un cliente abituale; che il secondo motivo risulta altresì manifestamente infondato in quanto la Corte di appello correttamente ha ritenuto di presumere che il prevenuto non avrebbe adempiuto le prescrizioni connesse alla istata conversione della pena detentiva dando rilievo alle modalità di svolgimento del fatto, dal quale si desume una certa abitualità della condotta e dalla sussistenza di precedenti penali in capo al Laezza; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa -delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] iere estens
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