Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 febbraio 2020

Cassazione n. 23409/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29804-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocatoSALVATORE CAMBRIA, in MESSINA, [OSCURATO:PERSONA], N. 33, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio di MESSINA, [OSCURATO:PERSONA], N. 175, ISOL. 217; -controricorrente - avverso la sentenza n. 58/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 04/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATOCHE: Ric. 2020 n. 29804 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 2 -

1. Con atto di citazione notificato in data 16.03.2008, [OSCURATO:PERSONA], proprietario per 5/6 di un terreno sito in [OSCURATO:PERSONA], Comune di Torregrotta, identificato al catasto con la Part. 2523, f. 3, conveniva [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Messina, in quanto proprietaria del terreno confinante identificato con la Part. 2190, lamentando che la convenuta: aveva costruito un manufatto non accatastato, ricovero per i suoi attrezzi agricoli, lungo la linea retta di confine tra i due fondi (risultante da un atto del 1923), posta oltre il margine di una canalizzazione di acque irrigue; aveva,poi, occupato la stradella di proprietà del [OSCURATO:PERSONA], oltre ad una porzione della Part. 512 con cataste di legno ed alberelli.

Al Tribunale di Messina il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva: l’accertamento delle occupazioni abusive effettuate dalla convenuta e la sua condanna alla riduzione in pristino; l’accertamento dell’inesistenza di diritti reali della convenuta a carico del fondo e della stradella di proprietà del [OSCURATO:PERSONA]; l’accertamento dei confini delle due proprietà, lato nord e ovest.

La convenuta chiedeva il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, l’accertamento della comproprietà della stradella nel tratto che costeggiava la Particella 2190 oppure, in via subordinata, la titolarità a suo favore della servitù di passaggio per titolo oppure per intervenuta usucapione.

1.1. Il Tribunale di Messina condivideva le conclusioni della C.T.U. in ordine alla linea di confine tra i fondi, e – in accoglimento della domanda formulata dall’attore - condannava [OSCURATO:PERSONA] a restituire al [OSCURATO:PERSONA] la porzione della Particella 512 (pari a mq 54,79).

In accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta , attenendosi allo strumento sussidiario rappresentato dalle mappe catastali, e avvalendosi del la sovrapposizione di esse con i l rilievo topografico operata dal C.T.U., che evidenziava vari reciproci Ric. 2020 n. 29804 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 3 - sconfinamenti, tra cui quello nel lato sud del mappale ( per una superficie complessiva di circa mq 43,55), a danno della convenuta, il giudice di prime cure riconosceva la compropriet à della stradella siccome ricadente in parte nella Part.2523 di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] e in parte (per mq 74,37) nella Part. 2190 della Guarnera; rigettava le altre domande della convenuta attinenti alla servitù di passaggio, condannando la medesima alla rifusione di metà delle spese infavore dell’attore.

1.2. [OSCURATO:PERSONA], i di lei figli germani [OSCURATO:PERSONA], Antonino, [OSCURATO:PERSONA] e Claudio interponevano appello avversola sentenza del Tribunale di Messina, chiedendo che il [OSCURATO:PERSONA] fosse condannato alla restituzione in loro favore della porzione di terreno individuata dal C.T.U. sul lato sud della Part.2190 di loro proprietà, confinante con la Part. 306 di proprietà di controparte; che lo sconfinamento sul lato nord si era verificato esclusivamente a causa del gettato cementizio eseguito dal dante causa e zio del [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condann a di questi alle spese per l’eventuale smantellamento di tale opera, oltre alle spese di giudizio di entrambi i gradi.

Nell’appello incidentale, il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rinnovo della C.T.U. per accertare che la stradella fosse di sua esclusiva proprietà, e che il confine fosse rappresentato da una linea retta.

2. La Corte d’Appello di Messina, con sentenza n. 58/2020 qui impugnata, in riforma parziale della decisione del giudice di prime cure, così decideva: - esaminato prioritariamente l’appello incidentale promosso dal [OSCURATO:PERSONA],dichiarava – sulla base delle risultanze probatorie derivanti da un’accurata analisi dei titoli già prodotti da parte attorea– di poter ricavare da essi elementi certi e di assoluta chiarezza ai fini Ric. 2020 n. 29804 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 4 - dell’individuazione del confine tra i due fondi, senza necessità di ulteriori accertamenti peritali.

All’esito di tale disamina, la Corte d’Appello di Messina giungeva a concludere che la stradella di cui è causa dovesseessere considerata di proprietà esclusiva del [OSCURATO:PERSONA], anche nel tratto fronteggiante il terreno di proprietà dei Laspada; -riteneva inammissibile, ex art. 345 cod proc. civ., il primo motivo dell’appello principale, con il quale gli appellanti chiedevano la restituzione di una porzione di terreno lato sud, occupata in modo illegittimo dal [OSCURATO:PERSONA] secondo le risultanze della C.T.U. , nonché l’apposizione dei termini.

L’inammissibilità delle domande di rilascio e di apposizione dei termini deriverebbe, secondo la Corte d’Appello,dal fatto che le richieste non erano state formulate in primo grado: essendo state formulate in appello, incorrevano nel limite dello ius novorum, exart. 345 cod. proc. civ.; -confermava la condanna in solido dei fratelli Laspada al rimborso della metà delle spese di giudizio sostenute dall’attorein primo grado, come pure della metà delle spese di C.T.U.

Sosteneva la Corte che, all’esito della parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Messina in merito alla proprietà esclusiva della stradella in capo all’appellato, la decisione relativa alle spese apparissedel tutto giustificata.

Altrettanto condivisibile, sempre ai fini della liquidazione delle spese, apparivaalla Corte d’Appello la decisione del giudice di prime cure di esaminare nel merito e rigettare (piuttosto che dichiarare assorbite) le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta Guarnera inerenti la servitù di passaggio sulla stessa stradella di cui è causa.

Condannava,altresì, gli appellantial rimborso totale delle spese in favore del sig. [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di seconde cure, oltre al versamento del C.U.

3. Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina proponevanoricorso [OSCURATO:PERSONA], Laspad a [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 29804 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 5 - Antonino, [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a cinque motivi.

Resisteva BrunoRandazzo depositando controricorso , illustrato da memoria pervenuta in prossimità dell’adunanza. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono, ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione degli artt. 950cod. civ., 111 Cost. e 112 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’Appello rilevato e dichiarato che sul punto della pronuncia di prime cureove si legge: «in nessuno degli atti in esame è individua to con certezza i l confine tra i fondi dell’attore … » si era formato il giudicato , per non essere stato oggetto di impugnazione in via principale ed incidentale.

1.1. Il mezzo di impugnazione non può essere accolto.

In disparte la sua inammissibilità nel riferimento al n. 5) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., posto che nulla dicono i ricorrenti in merito al fatto decisivo omesso dalla Corte territoriale, tale non potendo considerarsi il capo decisivo della pronuncia di primo grado in forza del quale il giudice di prime cure riteneva che in nessuno degli atti pubblici venisse individuato con certezza il confine tra fondi.Costituisce un «fatto», agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., non una «questione» o un «punto» , ma un vero e proprio « fatto » , in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez.

U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133).

In definitiva, i ricorrenti invocano una revisione del giudizio di fatto operato dalla Corte distrettuale, estranea alla natura e alla finalità del giudizio di legittimità (ex plurimis: Cass.

Ric. 2020 n. 29804 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 6 - Sez.

U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790) ed un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, senza confrontarsi con il consolidato principio secondo cui l'esame dei documenti esibiti, nonché la loro valutazione dei documenti, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf.

Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

1.2. Quanto alla lamentata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., con riferimento al n. 3)dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., il motivo è infondato.

I ricorrenti confondono il principio della disponibilità della domanda (noto anche come correlazione tra chiesto e pronunciato), espresso nell’art. 112 cod. proc. civ., con il diverso principio dispositivo, o di disponibilità delle prove, espresso dall’art. 115 cod. proc. civ., sebbene entrambi impropriamente contenuti in un unico brocardo(iudex secundum allegata et probata iudicare debet) .

In virtù del principio dispositivo, la regola espressa dall’art. 115, comma 1,cod. proc. civ.è quella per cui il giudice è vincolato, oltreché dall’allegazione dei fatti compiuta esclusivamente dalle parti (principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato), dalle offerte di prove delle stesse parti sui fatti allegati;vincolo che concerne unicamente il modo Ric. 2020 n. 29804 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 7 - tecnico con il quale il giudice è chiamato a svolgere la sua attività decisoria, completato dal comma 3 dell’art. 345 cod. proc. civ., a norma del quale non sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti.

Entro questi limiti, il giudice d’appello è libero di riesaminare e valutare – anche diversamente da quanto dedotto dal giudice di prime cure-i mezzi di prova e i documenti prodotti dalle parti e conservati nel fascicolo d’ufficio.

Nel vigente ordinamento processuale, infatti, il giudizio d'appell o ha le caratteristiche di una revisio della prima istanza, cosicché l'appellante incidentale, al pari dell’appellante principale, ha l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, e così produrre, o semplicemente ripristinare in appelloi documenti già prodotti in primo grado, sui quali egli basa il proprio gravame, perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di seconde cure (Cassazione 1 civ., 18.05.2022, n. 16018; Cass., 17.12.2021, n. 40606, pagg. 5-6, in conformità a Cass., Sez.

U., 08.02.2013, n. 3033). 1.3.In definitiva, non può affermarsi la formazione del giudicato interno con riferimento alla valutazione delle risultanze probatorie offerta dal giudice di prime cure, con ciò precludendo al giudice della revisione la dovuta attività istruttoria.

In altri termini: una volta che il titolare del diritto ne ha chiesto la tutela, stabilendo, con l’allegazione dei fatti, i confini della sua richiesta, è interesse dello Stato che quella tutela sia prestata nel modo tecnicamente migliore: se la richiesta di tutela con i suoi limiti è affare privato, tale non è più il modo con il quale la tutela è prestata dal giudice.

2. Con il secondo motivo si denuncia, exart. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 950, 115 e 116cod. proc. civ.: travisamento ed erronea valutazione dei titoli di acquisto della proprietà, errore in procedendoed omessa valutazione Ric. 2020 n. 29804 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 8 - di un fatto decisivo ai fini del giudizio, oggetto di discussione tra le parti.I ricorrenti, ri propo sta la lettura degli atti notarili esaminati anche dal giudice di seconde cure, contestano che da essi si possano correttamente ricavare elementi certi e di assoluta chiarezza ai fini dell’individuazione del confine tra i due fondi, come invece ne ha dedotto il giudice di seconde cure.

2.1. Anche il secondo motivo è inammissibile.

Come è noto, invero, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019).

Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha esaminato con accuratezza i documenti prodotti dal [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado, consistenti in quattro atti di trasferimento alla famiglia del [OSCURATO:PERSONA] della proprietà di diversi lotti di terreno, redatti tra il 1919 e 1929; due ulteriori rogiti per il trasferimento di altri terreni alla stessa famiglia, risalenti al 1946 e al 1951; un atto notarile di rettifica dei confini del 1993 mediante permuta transattiva di immobili, con il quale i danti causa degli attuali proprietari provvedevano a permutare talune particelle al fine di adeguare le risultanze catastali alla situazione dei luoghi, onde poter anche disporre di distinti accessi alle rispettive proprietà dalla strada pubblica.

Confrontando il contenuto degli atti tra loro e con i rilievi del C.T.U., la Corte perviene a stabilire sia la delimitazione del confine tra i terreni dei confinanti (rappresentato da un viale espressamente menzionato nell’atto notariale del 09.07.1923, e corrispondente con l’attuale più volte menzionata stradella), tanto da Ric. 2020 n. 29804 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 9 - attribuirela piena proprietà della stradella all’appellato; sia la natura personale del diritto di passaggio riconosciuto sin dall’atto notarile del 30.05.1925 ai nonni e danti causa d i [OSCURATO:PERSONA], peraltro limitato al solo caso di transito veicolare per ilraggiungimento di una trivella, così confermando la sentenza di prime cure nella parte in cui escludeva la titolarità della servitù di passaggio a favore della convenuta.

2.2. Tanto precisato, nonè dato sapere dal mezzo di gravame quale sia il fatto che la Corte territoriale avrebbe omesso, e perché esso sia decisivo.

Inoltre, i ricorrent i fa nno riferimento al n. 4 ) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. senza ulteriormente precisare le ragioni in diritto che spieghino l’error in procedendo nel quale sarebbe incorsa la motivazione del giudice di seconde cure, con la conseguente genericità del mezzo, in violazione del principio di specificità prescritto dall'art. 366, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., che esige l'illustrazione del motivo, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. Sez.

L, 18.08.2020, n. 17224; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 26 settembre 2016, n. 18860).

2.3. Anc he in questo caso l a doglianza si traduce in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.

U, n. 24148 del 25 ottobre 2013; ex plurimis, di recente: Cass. 2 civ., 02.09.2022, n. 25897; Cass. 2 civ., 17.06.2022, n. 19717).

Ric. 2020 n. 29804 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 10 -

3. Con il terzo motivo deducono i ricorrenti,ex art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 950 cod. civ. e dell’art. 345 cod. proc. civ., in relazione alla dichiarata inesistenza dello sconfinamento sul fondo Guarnera, lato sud, ed omessa pronuncia sul rilascio del terreno occupato.La Corte d’Appello aveva dedotto l’inammissibilità delle domande di rilascio e di apposizione dei termini proposte in appello in quanto domande nuove, in violazione dell’art. 343 cod. proc. civ.

3.1. Il motivo è infondato.

Va ribadito che l'azione di rivendicazione si distingue da quella per regolamento di confini in quanto, mentre con la prima l'attore - sull'assunto di esser proprietario della cosa e di non averne il possesso -agisce contro il possessore, oltre che per ottenerne il riconoscimento giudiziale del proprio diritto di proprietà, ancheper conseguire il rilascio della cosa stessa, con la seconda l’attore tende ad eliminare soltanto l'incertezza della linea di demarcazione tra due proprietà, sia per difetto dei confini che per la contestata loro corrispondenza a quelli indicati nei rispettivi titoli d'acquisto, ponendosi l'eventuale richiesta della restituzione di parte del fondo come un mero corollario dell'avvenuto accertamento del confine (Cass., Sez.

II, 24 aprile 2018, n. 10066; Cass., Sez.

II, 25 settembre 2018, n. 22645; Cass., Sez.

II, 26 gennaio 1985, n. 404).

A giudizio del Collegio, la Corte d’Appello ha correttamente qualificato come revindica l'azione riconvenzionale elevata dall a convenuta in primo grado: mentre, infatti, la Guarnera si è limitata a chiedere il rigetto delle pretese attoree qualificate come regolamento di confini, con la domanda riconvenzionale ellachiedeva l’accertamento della comproprietà della stradella nel tratto che costeggiava la Part. 2190 o, in subordine, la titolarità della servitù di passaggio, per titolo Ric. 2020 n. 29804 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 11 - ovvero per avvenuta usucapione.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che l'azione di rivendica presuppone un conflitto di titoli determinato dal convenuto, il quale oppone a suo favore un titolo - anche non negoziale- diverso da quello su cui l'attore fonda la sua istanza;mentre nell'azione di regolamento di confini il conflitto è tra fondi, in quanto il convenuto deduce che, in forza del titolo dedotto dall'attore e del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, il confine è diverso, a nulla rilevando, in presenza di una incertezza del confine per avvenuta usurpazione di parte del terreno, l'effetto recuperatorio di detta domanda che consegua soltanto all'eliminazione del preesistente stato di incertezza sui confini (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22095 del 13/10/2020-Rv. 659399 – 01 ; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21649 del 23/08/2019-Rv. 654907 – 01 ; Cass., Sez. 3 , 23 aprile 1981, n. 2412).

A riprova della correttezza dell’argomentazione della Corte territorialemilita la circostanza che la divergenza emersa solo a séguito di C.T.U. anche sul lato sud della stradella avrebbe dovuto sollecitare la convenuta, in sede di precisazione delle conclusioni, a richiedere l’esatta determinazione della porzione di confine, ovvero il conseguenziale rilascio della superficie occupata dal [OSCURATO:PERSONA], nonché l’indennità di occupazione sine titulo.

Invece, la Guarnera si era limitata a riportarsi agli atti e verbali di causa che, come appena detto, si riferivano alla richiesta di accertamento di contitolarità della stradella e di titolarità della servitù di passaggio.

3.2. Ne deriva che non sono in alcun modo riscontrabili i vizi addebitati alla sentenza impugnata dai ricorrenti.

4. Con il quartomotivo di ricorso deducono i ricorrenti ex art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. riguardo la statuizione in ordine alle spese di Ric. 2020 n. 29804 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 12 - lite, poiché – all’esito della controversia – gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto essere considerati come totalmente vittoriosi, stante, in ogni caso, l’accertata illegittimità dell’occupazione del suo fondo ad opera della parte avversaria.

4.1. Stante il rigetto del ricorso, il quarto motivo resta assorbito.

5. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come dadispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €3.000,00 per compensi, oltre ad€200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della suss

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29804-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocatoSALVATORE CAMBRIA, in MESSINA, [OSCURATO:PERSONA], N. 33, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio di MESSINA, [OSCURATO:PERSONA], N. 175, ISOL. 217; -controricorrente - avverso la sentenza n. 58/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 04/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATOCHE: Ric. 2020 n. 29804 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 2 - 1. Con atto di citazione notificato in data 16.03.2008, [OSCURATO:PERSONA], proprietario per 5/6 di un terreno sito in [OSCURATO:PERSONA], Comune di Torregrotta, identificato al catasto con la Part. 2523, f. 3, conveniva [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Messina, in quanto proprietaria del terreno confinante identificato con la Part. 2190, lamentando che la convenuta: aveva costruito un manufatto non accatastato, ricovero per i suoi attrezzi agricoli, lungo la linea retta di confine tra i due fondi (risultante da un atto del 1923), posta oltre il margine di una canalizzazione di acque irrigue; aveva,poi, occupato la stradella di proprietà del [OSCURATO:PERSONA], oltre ad una porzione della Part. 512 con cataste di legno ed alberelli. Al Tribunale di Messina il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva: l’accertamento delle occupazioni abusive effettuate dalla convenuta e la sua condanna alla riduzione in pristino; l’accertamento dell’inesistenza di diritti reali della convenuta a carico del fondo e della stradella di proprietà del [OSCURATO:PERSONA]; l’accertamento dei confini delle due proprietà, lato nord e ovest. La convenuta chiedeva il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, l’accertamento della comproprietà della stradella nel tratto che costeggiava la Particella 2190 oppure, in via subordinata, la titolarità a suo favore della servitù di passaggio per titolo oppure per intervenuta usucapione. 1.1. Il Tribunale di Messina condivideva le conclusioni della C.T.U. in ordine alla linea di confine tra i fondi, e – in accoglimento della domanda formulata dall’attore - condannava [OSCURATO:PERSONA] a restituire al [OSCURATO:PERSONA] la porzione della Particella 512 (pari a mq 54,79). In accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta , attenendosi allo strumento sussidiario rappresentato dalle mappe catastali, e avvalendosi del la sovrapposizione di esse con i l rilievo topografico operata dal C.T.U., che evidenziava vari reciproci Ric. 2020 n. 29804 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 3 - sconfinamenti, tra cui quello nel lato sud del mappale ( per una superficie complessiva di circa mq 43,55), a danno della convenuta, il giudice di prime cure riconosceva la compropriet à della stradella siccome ricadente in parte nella Part.2523 di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] e in parte (per mq 74,37) nella Part. 2190 della Guarnera; rigettava le altre domande della convenuta attinenti alla servitù di passaggio, condannando la medesima alla rifusione di metà delle spese infavore dell’attore. 1.2. [OSCURATO:PERSONA], i di lei figli germani [OSCURATO:PERSONA], Antonino, [OSCURATO:PERSONA] e Claudio interponevano appello avversola sentenza del Tribunale di Messina, chiedendo che il [OSCURATO:PERSONA] fosse condannato alla restituzione in loro favore della porzione di terreno individuata dal C.T.U. sul lato sud della Part.2190 di loro proprietà, confinante con la Part. 306 di proprietà di controparte; che lo sconfinamento sul lato nord si era verificato esclusivamente a causa del gettato cementizio eseguito dal dante causa e zio del [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condann a di questi alle spese per l’eventuale smantellamento di tale opera, oltre alle spese di giudizio di entrambi i gradi. Nell’appello incidentale, il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rinnovo della C.T.U. per accertare che la stradella fosse di sua esclusiva proprietà, e che il confine fosse rappresentato da una linea retta. 2. La Corte d’Appello di Messina, con sentenza n. 58/2020 qui impugnata, in riforma parziale della decisione del giudice di prime cure, così decideva: - esaminato prioritariamente l’appello incidentale promosso dal [OSCURATO:PERSONA],dichiarava – sulla base delle risultanze probatorie derivanti da un’accurata analisi dei titoli già prodotti da parte attorea– di poter ricavare da essi elementi certi e di assoluta chiarezza ai fini Ric. 2020 n. 29804 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 4 - dell’individuazione del confine tra i due fondi, senza necessità di ulteriori accertamenti peritali. All’esito di tale disamina, la Corte d’Appello di Messina giungeva a concludere che la stradella di cui è causa dovesseessere considerata di proprietà esclusiva del [OSCURATO:PERSONA], anche nel tratto fronteggiante il terreno di proprietà dei Laspada; -riteneva inammissibile, ex art. 345 cod proc. civ., il primo motivo dell’appello principale, con il quale gli appellanti chiedevano la restituzione di una porzione di terreno lato sud, occupata in modo illegittimo dal [OSCURATO:PERSONA] secondo le risultanze della C.T.U. , nonché l’apposizione dei termini. L’inammissibilità delle domande di rilascio e di apposizione dei termini deriverebbe, secondo la Corte d’Appello,dal fatto che le richieste non erano state formulate in primo grado: essendo state formulate in appello, incorrevano nel limite dello ius novorum, exart. 345 cod. proc. civ.; -confermava la condanna in solido dei fratelli Laspada al rimborso della metà delle spese di giudizio sostenute dall’attorein primo grado, come pure della metà delle spese di C.T.U. Sosteneva la Corte che, all’esito della parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Messina in merito alla proprietà esclusiva della stradella in capo all’appellato, la decisione relativa alle spese apparissedel tutto giustificata. Altrettanto condivisibile, sempre ai fini della liquidazione delle spese, apparivaalla Corte d’Appello la decisione del giudice di prime cure di esaminare nel merito e rigettare (piuttosto che dichiarare assorbite) le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta Guarnera inerenti la servitù di passaggio sulla stessa stradella di cui è causa. Condannava,altresì, gli appellantial rimborso totale delle spese in favore del sig. [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di seconde cure, oltre al versamento del C.U. 3. Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina proponevanoricorso [OSCURATO:PERSONA], Laspad a [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 29804 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 5 - Antonino, [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a cinque motivi. Resisteva BrunoRandazzo depositando controricorso , illustrato da memoria pervenuta in prossimità dell’adunanza. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono, ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione degli artt. 950cod. civ., 111 Cost. e 112 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’Appello rilevato e dichiarato che sul punto della pronuncia di prime cureove si legge: «in nessuno degli atti in esame è individua to con certezza i l confine tra i fondi dell’attore … » si era formato il giudicato , per non essere stato oggetto di impugnazione in via principale ed incidentale. 1.1. Il mezzo di impugnazione non può essere accolto. In disparte la sua inammissibilità nel riferimento al n. 5) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., posto che nulla dicono i ricorrenti in merito al fatto decisivo omesso dalla Corte territoriale, tale non potendo considerarsi il capo decisivo della pronuncia di primo grado in forza del quale il giudice di prime cure riteneva che in nessuno degli atti pubblici venisse individuato con certezza il confine tra fondi.Costituisce un «fatto», agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., non una «questione» o un «punto» , ma un vero e proprio « fatto » , in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133). In definitiva, i ricorrenti invocano una revisione del giudizio di fatto operato dalla Corte distrettuale, estranea alla natura e alla finalità del giudizio di legittimità (ex plurimis: Cass. Ric. 2020 n. 29804 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 6 - Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790) ed un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, senza confrontarsi con il consolidato principio secondo cui l'esame dei documenti esibiti, nonché la loro valutazione dei documenti, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). 1.2. Quanto alla lamentata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., con riferimento al n. 3)dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., il motivo è infondato. I ricorrenti confondono il principio della disponibilità della domanda (noto anche come correlazione tra chiesto e pronunciato), espresso nell’art. 112 cod. proc. civ., con il diverso principio dispositivo, o di disponibilità delle prove, espresso dall’art. 115 cod. proc. civ., sebbene entrambi impropriamente contenuti in un unico brocardo(iudex secundum allegata et probata iudicare debet) . In virtù del principio dispositivo, la regola espressa dall’art. 115, comma 1,cod. proc. civ.è quella per cui il giudice è vincolato, oltreché dall’allegazione dei fatti compiuta esclusivamente dalle parti (principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato), dalle offerte di prove delle stesse parti sui fatti allegati;vincolo che concerne unicamente il modo Ric. 2020 n. 29804 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 7 - tecnico con il quale il giudice è chiamato a svolgere la sua attività decisoria, completato dal comma 3 dell’art. 345 cod. proc. civ., a norma del quale non sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti. Entro questi limiti, il giudice d’appello è libero di riesaminare e valutare – anche diversamente da quanto dedotto dal giudice di prime cure-i mezzi di prova e i documenti prodotti dalle parti e conservati nel fascicolo d’ufficio. Nel vigente ordinamento processuale, infatti, il giudizio d'appell o ha le caratteristiche di una revisio della prima istanza, cosicché l'appellante incidentale, al pari dell’appellante principale, ha l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, e così produrre, o semplicemente ripristinare in appelloi documenti già prodotti in primo grado, sui quali egli basa il proprio gravame, perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di seconde cure (Cassazione 1 civ., 18.05.2022, n. 16018; Cass., 17.12.2021, n. 40606, pagg. 5-6, in conformità a Cass., Sez. U., 08.02.2013, n. 3033). 1.3.In definitiva, non può affermarsi la formazione del giudicato interno con riferimento alla valutazione delle risultanze probatorie offerta dal giudice di prime cure, con ciò precludendo al giudice della revisione la dovuta attività istruttoria. In altri termini: una volta che il titolare del diritto ne ha chiesto la tutela, stabilendo, con l’allegazione dei fatti, i confini della sua richiesta, è interesse dello Stato che quella tutela sia prestata nel modo tecnicamente migliore: se la richiesta di tutela con i suoi limiti è affare privato, tale non è più il modo con il quale la tutela è prestata dal giudice. 2. Con il secondo motivo si denuncia, exart. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 950, 115 e 116cod. proc. civ.: travisamento ed erronea valutazione dei titoli di acquisto della proprietà, errore in procedendoed omessa valutazione Ric. 2020 n. 29804 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 8 - di un fatto decisivo ai fini del giudizio, oggetto di discussione tra le parti.I ricorrenti, ri propo sta la lettura degli atti notarili esaminati anche dal giudice di seconde cure, contestano che da essi si possano correttamente ricavare elementi certi e di assoluta chiarezza ai fini dell’individuazione del confine tra i due fondi, come invece ne ha dedotto il giudice di seconde cure. 2.1. Anche il secondo motivo è inammissibile. Come è noto, invero, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019). Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha esaminato con accuratezza i documenti prodotti dal [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado, consistenti in quattro atti di trasferimento alla famiglia del [OSCURATO:PERSONA] della proprietà di diversi lotti di terreno, redatti tra il 1919 e 1929; due ulteriori rogiti per il trasferimento di altri terreni alla stessa famiglia, risalenti al 1946 e al 1951; un atto notarile di rettifica dei confini del 1993 mediante permuta transattiva di immobili, con il quale i danti causa degli attuali proprietari provvedevano a permutare talune particelle al fine di adeguare le risultanze catastali alla situazione dei luoghi, onde poter anche disporre di distinti accessi alle rispettive proprietà dalla strada pubblica. Confrontando il contenuto degli atti tra loro e con i rilievi del C.T.U., la Corte perviene a stabilire sia la delimitazione del confine tra i terreni dei confinanti (rappresentato da un viale espressamente menzionato nell’atto notariale del 09.07.1923, e corrispondente con l’attuale più volte menzionata stradella), tanto da Ric. 2020 n. 29804 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 9 - attribuirela piena proprietà della stradella all’appellato; sia la natura personale del diritto di passaggio riconosciuto sin dall’atto notarile del 30.05.1925 ai nonni e danti causa d i [OSCURATO:PERSONA], peraltro limitato al solo caso di transito veicolare per ilraggiungimento di una trivella, così confermando la sentenza di prime cure nella parte in cui escludeva la titolarità della servitù di passaggio a favore della convenuta. 2.2. Tanto precisato, nonè dato sapere dal mezzo di gravame quale sia il fatto che la Corte territoriale avrebbe omesso, e perché esso sia decisivo. Inoltre, i ricorrent i fa nno riferimento al n. 4 ) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. senza ulteriormente precisare le ragioni in diritto che spieghino l’error in procedendo nel quale sarebbe incorsa la motivazione del giudice di seconde cure, con la conseguente genericità del mezzo, in violazione del principio di specificità prescritto dall'art. 366, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., che esige l'illustrazione del motivo, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. Sez. L, 18.08.2020, n. 17224; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 26 settembre 2016, n. 18860). 2.3. Anc he in questo caso l a doglianza si traduce in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013; ex plurimis, di recente: Cass. 2 civ., 02.09.2022, n. 25897; Cass. 2 civ., 17.06.2022, n. 19717). Ric. 2020 n. 29804 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 10 - 3. Con il terzo motivo deducono i ricorrenti,ex art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 950 cod. civ. e dell’art. 345 cod. proc. civ., in relazione alla dichiarata inesistenza dello sconfinamento sul fondo Guarnera, lato sud, ed omessa pronuncia sul rilascio del terreno occupato.La Corte d’Appello aveva dedotto l’inammissibilità delle domande di rilascio e di apposizione dei termini proposte in appello in quanto domande nuove, in violazione dell’art. 343 cod. proc. civ. 3.1. Il motivo è infondato. Va ribadito che l'azione di rivendicazione si distingue da quella per regolamento di confini in quanto, mentre con la prima l'attore - sull'assunto di esser proprietario della cosa e di non averne il possesso -agisce contro il possessore, oltre che per ottenerne il riconoscimento giudiziale del proprio diritto di proprietà, ancheper conseguire il rilascio della cosa stessa, con la seconda l’attore tende ad eliminare soltanto l'incertezza della linea di demarcazione tra due proprietà, sia per difetto dei confini che per la contestata loro corrispondenza a quelli indicati nei rispettivi titoli d'acquisto, ponendosi l'eventuale richiesta della restituzione di parte del fondo come un mero corollario dell'avvenuto accertamento del confine (Cass., Sez. II, 24 aprile 2018, n. 10066; Cass., Sez. II, 25 settembre 2018, n. 22645; Cass., Sez. II, 26 gennaio 1985, n. 404). A giudizio del Collegio, la Corte d’Appello ha correttamente qualificato come revindica l'azione riconvenzionale elevata dall a convenuta in primo grado: mentre, infatti, la Guarnera si è limitata a chiedere il rigetto delle pretese attoree qualificate come regolamento di confini, con la domanda riconvenzionale ellachiedeva l’accertamento della comproprietà della stradella nel tratto che costeggiava la Part. 2190 o, in subordine, la titolarità della servitù di passaggio, per titolo Ric. 2020 n. 29804 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 11 - ovvero per avvenuta usucapione. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che l'azione di rivendica presuppone un conflitto di titoli determinato dal convenuto, il quale oppone a suo favore un titolo - anche non negoziale- diverso da quello su cui l'attore fonda la sua istanza;mentre nell'azione di regolamento di confini il conflitto è tra fondi, in quanto il convenuto deduce che, in forza del titolo dedotto dall'attore e del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, il confine è diverso, a nulla rilevando, in presenza di una incertezza del confine per avvenuta usurpazione di parte del terreno, l'effetto recuperatorio di detta domanda che consegua soltanto all'eliminazione del preesistente stato di incertezza sui confini (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22095 del 13/10/2020-Rv. 659399 – 01 ; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21649 del 23/08/2019-Rv. 654907 – 01 ; Cass., Sez. 3 , 23 aprile 1981, n. 2412). A riprova della correttezza dell’argomentazione della Corte territorialemilita la circostanza che la divergenza emersa solo a séguito di C.T.U. anche sul lato sud della stradella avrebbe dovuto sollecitare la convenuta, in sede di precisazione delle conclusioni, a richiedere l’esatta determinazione della porzione di confine, ovvero il conseguenziale rilascio della superficie occupata dal [OSCURATO:PERSONA], nonché l’indennità di occupazione sine titulo. Invece, la Guarnera si era limitata a riportarsi agli atti e verbali di causa che, come appena detto, si riferivano alla richiesta di accertamento di contitolarità della stradella e di titolarità della servitù di passaggio. 3.2. Ne deriva che non sono in alcun modo riscontrabili i vizi addebitati alla sentenza impugnata dai ricorrenti. 4. Con il quartomotivo di ricorso deducono i ricorrenti ex art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. riguardo la statuizione in ordine alle spese di Ric. 2020 n. 29804 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 12 - lite, poiché – all’esito della controversia – gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto essere considerati come totalmente vittoriosi, stante, in ogni caso, l’accertata illegittimità dell’occupazione del suo fondo ad opera della parte avversaria. 4.1. Stante il rigetto del ricorso, il quarto motivo resta assorbito. 5. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come dadispositivo. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €3.000,00 per compensi, oltre ad€200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della suss
Sentenza Cassazione n. 23409/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris