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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 giugno 2023

Cassazione n. 24023/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23622/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 748/2020 depositata il07/04/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre per cinque mezzi, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nonché del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, contro la sentenza del 7 aprile 2020, con cui la Corte d’appello di Firenze ha respinto il suo reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

2. ― Non spiegano difese gli intimati. [OSCURATO:PERSONA]

3. ― Il primo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di legge sensi dell’articolo 360, numero 3, c.p.c. e dell’articolo 111, settimo comma, della Costituzione, violazione o falsa applicazione degli articoli 2697 c.c. e 15 della legge fallimentare, nullità della sentenza e del procedimento ex articolo 360, numero 4, c.p.c., nullità della notifica dell’istanza di fallimento e del decreto di fissazione di udienza e della procedura fallimentare.

Il secondo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di legge ai sensi dell’articolo 360, numero 3, c.p.c., e dell’articolo 111, settimo comma, della Costituzione, violazione o falsa applicazione degli articoli 15 della legge fallimentare e 107, primo comma, del d.p.r. 1229/59 e dell’articolo 159 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento ex articolo 360, numero 4, c.p.c., nullità della notifica dell’istanza di fallimento e del decreto di fissazione di udienza e della procedura fallimentare.

Il terzo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di legge ai sensi dell’articolo 360, numero 3, c.p.c., e dell’articolo 111, settimo comma, della Costituzione, violazione o falsa applicazione degli articoli 15 della legge fallimentare e 107, primo comma, del d.p.r. numero 1229 del 1959 e dell’articolo 140 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento ex articolo 360, numero 4, c.p.c., nullità della notifica dell’istanza di fallimento e del decreto di fissazione di udienza e della procedura fallimentare.

Il quarto mezzo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di legge ai sensi dell’articolo 360, numero 3, c.p.c., e dell’articolo 111, settimo comma, della Costituzione, violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 15 della legge fallimentare, violazione del termine a difesa del debitore, nullità della sentenza e del procedimento ex articolo 360, numero 4, c.p.c., nullità della notifica dell’istanza di fallimento e del decreto di fissazione di udienza e della procedura fallimentare.

Il quinto mezzo denuncia insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, insussistenza dello stato di insolvenza. [OSCURATO:PERSONA]

4. ― Il ricorso è improcedibile.

4.1. ― Questa Corte ha ripetuto in numerose occasioni che, nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la S.C. deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il termine «lungo» di cui all'articolo 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della sua osservanza.

Tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la S.C., indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine «breve», deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all'onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 369 c.p.c. e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello dell'eventuale inammissibilità (tra le tante Cass. 19 gennaio 2018, n. 1295; Cass.24 febbraio 2016, n. 3564; Cass. 19 gennaio 2018, n. 1295; Cass.7 giugno 2021, n. 15832; da ult.

Cass., Sez.

Un., 6 luglio 2022, n. 21349).

Egualmente, nell’ipotesi opposta in cui il ricorrente alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione va dichiarato improcedibile (Cass. 21 febbraio 2013, n. 4356; Cass. 11 maggio 2010, n. 11376; Cass. 10 luglio 2007, n. 1539).

4.2. ― Tali principi, tuttavia, laddove distinguono tra l’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione abbia o non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, non si attaglia ― o meglio, si attaglia solo in parte ― al caso del ricorso per cassazione contro sentenza di rigetto del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento.

Nella materia, difatti, opera una regola tutt’affatto diversa, prevista dal 13º e 14º comma dell’articolo 18 della legge fallimentare, ove è per un verso stabilito che: «La sentenza che rigetta il reclamo è notificata al reclamante a cura della cancelleria», e, per altro verso affermato che: «Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione».

4.3. ― Il combinato disposto dei menzionati commi fa sì che la cancelleria debba sempre, in ossequio ad un dovere sancito dalla legge, provvedere alla notificazione della sentenza in versione integrale, così da far scattare il termine di trenta giorni per il ricorso per cassazione, notificazione che va eseguita via Pec al difensore nel quadro di applicazione dell'articolo 136 c.p.c., in collegamento con l'articolo 16, quarto comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo cui: «Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata», con l’ulteriore precisazione, rilevante per i fini del ragionamento che si va facendo, che: «La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria».

4.4. ― Alla not ificazione ― è il caso di aggiungere ― è equipollente la comunicazione integrale della sentenza di rigetto del reclamo (tra le molte Cass. 19 settembre 2019, n. 23443;Cass. 30 ottobre 2018, n. 27685; Cass. 23 ottobre 2018, n. 26872; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23575; Cass. 30 gennaio 2017, n. 2315; Cass. 20 maggio 2016, n. 10525).

4.5. ― Non è superfluo osservare che il fenomeno non riguarda soltanto l’impugnazione contro la sentenza resa sul reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento: al contrario, il legislatore ricorre in una pluralità di casi ad un congegno analogo, tale da comportare il decorso del termine per l’impugnazione dalla doverosa notificazione-comunicazione di cancelleria del provvedimento suscettibile di impugnazione.

Basterà rammentare: -) in ambito fallimentare, oltre all’articolo 18 della legge fallimentare, l’articolo 99, ultimo comma, della stessa legge, secondo cui: «Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione»; ed ancora, in tema di concordato preventivo, al provvedimento emesso dalla corte d'appello ai sensi dell’articolo 183, comma 1, della legge fallimentare, che decide sul reclamo avverso il decreto di omologazione, si applica la disciplina prevista dall’articolo 18, comma 14, della stessa legge ed è ricorribile per cassazione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione a cura della cancelleria (Cass. 20 novembre 2019, n. 30201); -) conriguardo alla dichiarazione dello stato di adottabilità l’articolo 17, comma 2, della legge sull’adozione, n. 184 del 1983, stabilisce che: «Avverso la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione ...» da effettuarsi d’ufficio; lo stesso termine è previsto per l’impugnazione della sentenza che decide sull'adozione, pronunciata in sede di appello: art. 26, comma 2, della citata legge sull’adozione; -) in materia di protezione internazionale, l’articolo 35 bis, comma 13, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, stabilisce — tra l’altro — che: « Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria».

4.6. ― Il legislatore, in tal modo, ha indi viduato una pluralità di casi nei quali non opera il disposto previsto in via generale dagli articoli 325-327 c.p.c., secondo cui l’operatività, in alternativa, del termine «breve» o di quello «lungo» discende dalla scelta della parte di notificare la sentenza ancora impugnabile, ancorando invece il decorso del termine per l’impugnazione alla, come si è detto doverosa, notificazione-comunicazione della decisione a cura della cancelleria, indipendentemente da un’iniziativa della controparte in tal senso.

Non si tratta di una scelta casuale, ma di una soluzione rilevante sul piano sistematico, giacché testimonia la volontà di derogare, in determinati casi, al modello delineato dagli articoli 325 - 327 c.p.c., il cui senso si riassume in ciò, che spetta alla parte vincitrice, se crede, abbreviare i termini per l’impugnazione e, dunque, accelerare i tempi del passaggio in giudicato della sentenza, dal momento che la notificazione cui si riferisce l’articolo 325 c.p.c. è quella prevista dall’articolo 285 c.p.c., il quale stabilisce che la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa a norma dell’articolo 170 c.p.c., cioè su istanza di parte; è, nel modello delineato dagli articoli 325-327 c.p.c., il vincitore che, se ritiene di averne convenienza, notifica, e, altrimenti, trova applicazione il termine lungo dell’articolo 327 c.p.c..

Secondo la regola generale, dunque, ciò che determina l’applicazione del termine breve non è, di per sé, la conoscenza legale della decisione suscettibile di impugnazione, se tale conoscenza legale non è secondata dall’iniziativa di parte; nel che si inquadra il precetto del secondo comma dell’articolo 133 c.p.c., che impone al cancelliere di comunicare «il testo integrale della sentenza», ma chiarisce, nell’ultimo periodo, che: « La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325».

Quando, invece, il legislatore fa decorrere il termine per l’impugnazione non dalla notificazione della decisione a cura di parte, ma dalla sua notificazione-comunicazione a cura di cancelleria, opera una scelta contro la logica della regola generale, perché ― per l’intuitiva ragione che subito si evidenzierà ― fa dipendere l’applicazione del termine breve non da tale iniziativa della parte vincitrice, ma dalla conoscenza legale della decisione impugnata che la notificazione-comunicazione determina in capo alle parti.

E cioè è qui il legislatore che direttamente impone un modello volto a favorire la più celere formazione del giudicato.

Ora, sulla ratiodella soluzione prescelta non è il caso di dilungarsi, trattandosi di scelta motivata da ragioni di chiara evidenza: la materia fallimentare, quella dell’adozione, quella dell’immigrazione richiedono, nella valutazione compiuta dal legislatore, tempi vieppiù contingentati, e di qui un’impostazione che favorisca il celere consolidarsi, con la formazione del giudicato, della decisione adottata.

4.7. ― Occorre insomma constatare che il combinato disposto dei due menzionati commi, 13º e 14º dell’articolo 18 della legge fallimentare, disegna un fisiologico congegno processuale in forza del quale la sentenza resa in sede di reclamo avverso dichiarazione di fallimento va immancabilmente notificata ― ma la comunicazione è equipollente ― a cura della cancelleria, ed è sempre assoggettata, per evidenti ragioni pubblicistiche di celerità, al detto termine di 30 giorni, di guisa che il termine lungo di cui all’articolo 327 c.p.c., norma pure richiamata dallo stesso articolo 18, al quarto comma, sebbene ad altro riguardo, può trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui, in ragione del pur sempre possibile patologico svolgimento della procedura, si sia verificata l’inosservanza da parte della cancelleria del dovere di effettuare la notificazione della sentenza che rigetta il reclamo, ovvero la mancanza dell’equipollente comunicazione integrale di essa.

Nella fisiologia del sistema, la sentenza resa sul reclamo avverso dichiarazione di fallimento è, sempre, notificata-comunicata; se non è notificata-comunicata ciò è da addebitare ad un evento patologico, il quale determina l’applicabilità del termine «lungo».

4.8. ― Perciò, nel quadro dell’ordinario funzionamento dei termini di cui agli articoli 325-327 c.p.c., è del tutto normale l’alternativa tra allegazione e mancata allegazione della notificazione della sentenza oggetto di impugnazione: e ciò per ovvia conseguenza comporta che il giudice dell’impugnazione, in mancanza di allegazione, debba, come si diceva in apertura, ritenere la sua proposizione nel termine «lungo», fermo restando che l’impugnante deve poi comunque dimostrare la tempestività dell’impugnazione rispetto al termine «lungo» attraverso la produzione della sentenza munita della certificazione della sua pubblicazione (p. es.

Cass. 2 aprile 1990, n. 2654).

Viceversa, in ossequio allo scontato principio secondo cui è onere dell'impugnante dare la prova della tempestività dell'impugnazione (Cass. 5 aprile 2011, n. 7761; Cass. 23 settembre 2004, n. 19072), tempestività che d’altronde la Corte di cassazione deve officiosamente verificare, la proposizione del ricorso per cassazione avverso sentenza sul reclamo proposto contro la sentenza di fallimento richiede di necessità che il ricorrente comprovi la data della sua normalmente avvenuta notificazione o comunicazione integrale, producendo la copia notificata-comunicata della sentenza resa sul reclamo, tale da rendere tempestivo il ricorso, avuto riguardo al menzionato termine di 30 giorni: la mancata allegazione della notificazione della sentenza non può cioè qui operare quale manifestazione della volontà del ricorrente di avvalersi del termine lungo, giacché il silenzio del ricorrente non vale a superare la naturale presunzione che l’ufficio abbia effettuato la notificazione, o la equipollente comunicazione, che per legge era tenuto a fare.

Se, dunque, nel regime ordinario vi è un’alternativa, neutra, tra l’allegare o il non allegare l’avvenuta notificazione della decisione impugnata, nel nostro caso l’alternativa è tra il produrre la copia notificata-comunicata della sentenza impugnata e l’allegare che la produzione è limitata alla sola copia della sentenza impugnata, senza la relata, perché, patologicamente, la notificazione-comunicazione non ha avuto luogo.

Altra alternativa alla produzione della copia notificata - comunicata della sentenza impugnata quindi non v’è, salvo che l’impugnante, come si è appena detto, non alleghi il fatto patologico della mancata notificazione-comunicazione della sentenza impugnata, cosìda rendere applicabile il termine lungo di cui all’articolo 327 c.p.c., senza essere in tal caso assoggettato all’onere della prova che la notificazione-comunicazione non vi è stata.

4.9. ― L’onere dell'impugnante di dare la prova della tempestività dell'impugnazione si traduce, in generale, nella previsione normativa di cui al numero 2 dell’articolo 369, secondo comma, c.p.c., dettato ― appunto ― anzitutto, anche se non solo, al fine di consentire la verifica della tempestività dell’atto d’impugnazione.

E cioè, come hanno affermato le Sezioni Unite, la previsione dell'onere di deposito a pena di improcedibilità della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione ― a tutela dell'esigenza pubblicistica, e, quindi, non disponibile dalle parti, del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale ― della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve (Cass., Sez.

Un., 16 aprile 2009, n. 9005).

Riscontro tanto più cogente al cospetto dell’adozione di un congegno, quello poc’anzi descritto, per l’appunto programmaticamente volto, secondo l’intenzione del legislatore, a favorire la formazione del giudicato.

La comminata improcedibilità trova allora la sua ragion d’essere nell’esigenza di presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio del processo, come è stato confermato dalla successiva decisione sul tema delle Sezioni Unite (Cass., Sez.

Un., 2 maggio 2017, n. 10648), la quale ha ribadito il principio, ripetendo che l’improcedibilità prevista dalla norma è «”la sanzione per la mancata osservanza di una regola imposta ai fini della prova delle condizioni di ammissibilità … Il tenore letterale dell’articolo 369 comma secondo n. 2 c.p.c. … non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione.

Si tratta di attività elementare, che risale ad esigenza obbiettiva della gestione del processo di cassazione, che non pone soverchi oneri alle parti, che è stata mantenuta dal legislatore e la cui razionalità è stata verificata dalla giurisprudenza di legittimità anche nell'ottica dei principi costituzionali».

Dal precedente del 2009 la più recente decisione delle Sezioni Unite si è invece discostata soltanto perché ha escluso la sanzione dell’improcedibilità, ove la relata di notifica risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.

4.10. ― È appena il caso di soggiungere che la ora citata decisione delle Sezioni Unite preclude una diversa ricostruzione volta a limitare l’ambito dell’improcedibilità per mancato deposito della copia della decisione impugnata con la relata di notificazione, ove esistente.

Si potrebbe cioè immaginare, sia pure forzando il dato letterale, che la sanzione di improcedibilità sia concepita esclusivamente per le sentenze assoggettate alla disciplina ordinaria degli articoli 325- 327 c.p.c., per la duplice ragione che esse non stanno nel fascicolo d’ufficio, ma vanno riunite annualmente in originale in volumi separati, ai sensi dell’articolo 35 disp. att. c.p.c., e che neppure può rivenirsi nel fascicolo d’ufficio la copia notificata della sentenza, che, ovviamente, è nelle mani dell’avvocato che l’ha notificata: e cioè si potrebbe ipotizzare che l’onere di produzione della decisione impugnata con la relata di notificazione, se esistente, secondo l’articolo 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., sia stata concepita per i soli casi in cui decisione e relata di notificazione non siano conservate agli atti del giudizio e non siano perciò nella disponibilità della Corte di cassazione, ma non abbia ragione di essere, tanto più considerando la connotazione officiosa del giudizio di legittimità, per quelle decisioni che, unitamente alla relata, fisiologicamente si rinvengono nel fascicolo d’ufficio, destinato ad essere messo a disposizione della Cassazione per il tramite dell’oggi abrogato articolo 369, ultimo comma, c.p.c..

Ma una simile lettura, come si diceva, è preclusa non solo dal testo della norma, che si riferisce, oltre che alla sentenza, «alla decisione impugnata», ma anche dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, che ha ritenuto l’applicabilità dell’articolo 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., all’ordinanza prevista dall’articolo 348 bis-ter c.p.c. (Cass., Sez.

Un., 13 dicembre 2016, n. 25513), affermando in generale, ripresa in ciò dalla successiva Cass., Sez.

Un., 2 maggio 2017, n. 10648, che l’improcedibilità è esclusa se la decisione impugnata, con la relata, è resa disponibile dalla trasmissione del fascicolo d’ufficio, il che per le sentenze non può certo verificarsi.

4.11. ― La soluzione secondo cui il ricorrente per cassazione contro sentenza di rigetto resa sul reclamo avverso la dichiarazione di fallimento deve produrre la copia notificata - comunicata dalla cancelleria della sentenza impugnata, si inquadra in una linea nient’affatto nuova nella giurisprudenza di questa Corte.

In tema di protezione internazionale, e cioè in un contesto normativo come si è visto sovrapponibile a quello in esame, è stato difatti affermato che il ricorrente per cassazione che agisca ai sensi dell’articolo 35 bis del decreto legislativo n. 25 del 2008 è tenuto ad allegare l'avvenuta comunicazione del decreto impugnato ed a produrre, a pena d'improcedibilità, copia autentica del provvedimento unitamente alla relazione di comunicazione, ovvero ad allegare la mancata esecuzione di tale adempimento, fermo restando che il mancato deposito di tale relazione è irrilevante non solo nel caso in cui il ricorso sia comunque notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto (cd. prova di resistenza), ma anche quando essa risulti comunque nella disponibilità della Corte di cassazione, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita a seguito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, sempre che l'acquisizione sia stata in concreto effettuata e che da essa risulti l'avvenuta comunicazione (Cass. 10 luglio 2020, n. 14839; Cass. 15 ottobre 2020, n. 22324; Cass. 16 novembre 2022, n. 33798).

L’indirizzo merita in particolare consenso laddove evidenzia che non spetta alla Corte attivarsi per supplire all'inosservanza della parte al precetto posto dall'articolo 369, comma 2, c.p.c. (Cass.14839/2020, 22324/2020, 23451/2022, quest’ultima in tema di opposizione allo stato passivo), con la precisazione che è «allo stato tecnicamente inattuabile la trasmissione del fascicolo telematico, e con esso della comunicazione telematica in via diretta e tra sistemi, in conseguenza della limitata applicazione del processo telematico nel giudizio di legittimità» (così Cass. 10 luglio 2020, n. 14839).

Al riguardo si deve aggiungere che l’implementazione del processo telematico in Cassazione, avutasi medio tempore, non ha mutato i termini del problema, dal momento che il giudice di legittimità non ha tuttora accesso ai fascicoli della fase di merito, giacché la piattaforma qui in uso non dialoga con quella impiegata dai giudici di merito.

Ma il punto non è questo: alla Corte non spetta attivarsi per supplire all'inosservanza della parte al precetto posto dall'articolo 369, secondo comma, n. 2, perché ciò esorbita dai suoi compiti ― altrimenti la norma non avrebbe senso ―, senza che occorra addurre l’inconveniente della non scrutinabilità dei fascicoli della fase di merito da parte del giudice di legittimità per ragioni di incompatibilità informatica.

Il fatto è, come le Sezioni Unite hanno chiarito, che la produzione della copia notificata del provvedimento impugnato, corredato dalla relata, rientra nel numero degli «adempimenti agevoli, normativamente prescritti da sempre, di intuitiva utilità per attivare il compito del giudice in modo non "trasandato" e conseguente con il fine di pervenire sollecitamente alla formazione del giudicato», sicché la mancata produzione «della sentenza impugnata o la mancata prova (mediante la relata di notifica) della tempestività del ricorso per cassazione costituiscono negligenze difensive che, per quanto frequenti, in linea di principio non sono giustificabili»: ed allora l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità è sì «incongrua, irragionevole e sproporzionata», così da rivelarsi «un inutile formalismo, contrastante con le esigenze di efficienza e semplificazione, le quali impongono di privilegiare interpretazioni coerenti con la finalità di rendere giustizia», ma lo è nei casi, e nei soli casi, in cui «il documento sia già in possesso dell'ufficio perché presente nel fascicolo trasmesso dal giudice» a quo, oltre che perché prodotto dal controricorrente, dovendo la parte ricorrente «beneficiare della eventualità che il documento non autonomamente prodotto sia comunque in possesso del giudice grazie anche alla sua iniziativa», iniziativa, cioè, della parte che ha chiesto la trasmissione del fascicolo (i virgolettati sono tutti tratti dalla citata Cass., Sez.

Un., 2 maggio 2017, n. 10648).

In definitiva, di una semplice eventualità si tratta, peraltro venuta meno a seguito della riforma del 2022, che ha soppresso l’ultimo comma dell’articolo 369 c.p.c.: la Corte di cassazione deve constatare che la copia notificata-comunicata del provvedimento impugnato è in atti del giudizio di legittimità , se c’è, ma non deve andare alla ricerca del provvedimento impugnato, con l’eventuale relata, che non c’è, e che potrebbe ipoteticamente dimostrare la procedibilità del ricorso per cassazione, procedibilità che il ricorrente «trasandato» non si sia neppure rappresentato di dover comprovare.

4.12. ― Il principio è infine il seguente: « Il ricorrente per cassazione contro sentenza reiettiva del reclamo avverso dichiarazione di fallimento è tenuto a produrre, a pena d'improcedibilità, ai sensi dell’articolo 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., copia autentica della sentenza impugnata unitamente alla relazione di notificazione od alla equipollente comunicazione integrale, ovvero ad allegare la mancata esecuzione di tali adempimenti, salvo che il ricorso sia notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata od altresì che la copia notificata o comunicata della sentenza medesima sia comunque nella disponibilità della Corte di cassazione, alla quale non spetta attivarsi per supplire all'inosservanza della parte al precetto posto dalla citata norma».

4.13. ― Nel caso di specie la sentenza della Corte d’appello di Firenze che ha disatteso il reclamo contro la sentenza di fallimento è stata pubblicata il 7 aprile 2020, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 2 settembre 2020, senza che nel corpo di esso risulti in alcun modo allegato che la notificazione o comunicazione della sentenza impugnata non sia stata effettuata, e senza che il provvedimento impugnato accompagnato dalla relata sia stato prodotto o sia comunque nella disponibilità della Corte.

5. ― Nulla per le spese.

Sussistono i presuppos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23622/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 748/2020 depositata il07/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre per cinque mezzi, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nonché del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, contro la sentenza del 7 aprile 2020, con cui la Corte d’appello di Firenze ha respinto il suo reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. 2. ― Non spiegano difese gli intimati. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il primo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di legge sensi dell’articolo 360, numero 3, c.p.c. e dell’articolo 111, settimo comma, della Costituzione, violazione o falsa applicazione degli articoli 2697 c.c. e 15 della legge fallimentare, nullità della sentenza e del procedimento ex articolo 360, numero 4, c.p.c., nullità della notifica dell’istanza di fallimento e del decreto di fissazione di udienza e della procedura fallimentare. Il secondo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di legge ai sensi dell’articolo 360, numero 3, c.p.c., e dell’articolo 111, settimo comma, della Costituzione, violazione o falsa applicazione degli articoli 15 della legge fallimentare e 107, primo comma, del d.p.r. 1229/59 e dell’articolo 159 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento ex articolo 360, numero 4, c.p.c., nullità della notifica dell’istanza di fallimento e del decreto di fissazione di udienza e della procedura fallimentare. Il terzo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di legge ai sensi dell’articolo 360, numero 3, c.p.c., e dell’articolo 111, settimo comma, della Costituzione, violazione o falsa applicazione degli articoli 15 della legge fallimentare e 107, primo comma, del d.p.r. numero 1229 del 1959 e dell’articolo 140 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento ex articolo 360, numero 4, c.p.c., nullità della notifica dell’istanza di fallimento e del decreto di fissazione di udienza e della procedura fallimentare. Il quarto mezzo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di legge ai sensi dell’articolo 360, numero 3, c.p.c., e dell’articolo 111, settimo comma, della Costituzione, violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 15 della legge fallimentare, violazione del termine a difesa del debitore, nullità della sentenza e del procedimento ex articolo 360, numero 4, c.p.c., nullità della notifica dell’istanza di fallimento e del decreto di fissazione di udienza e della procedura fallimentare. Il quinto mezzo denuncia insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, insussistenza dello stato di insolvenza. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso è improcedibile. 4.1. ― Questa Corte ha ripetuto in numerose occasioni che, nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la S.C. deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il termine «lungo» di cui all'articolo 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della sua osservanza. Tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la S.C., indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine «breve», deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all'onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 369 c.p.c. e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello dell'eventuale inammissibilità (tra le tante Cass. 19 gennaio 2018, n. 1295; Cass.24 febbraio 2016, n. 3564; Cass. 19 gennaio 2018, n. 1295; Cass.7 giugno 2021, n. 15832; da ult. Cass., Sez. Un., 6 luglio 2022, n. 21349). Egualmente, nell’ipotesi opposta in cui il ricorrente alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione va dichiarato improcedibile (Cass. 21 febbraio 2013, n. 4356; Cass. 11 maggio 2010, n. 11376; Cass. 10 luglio 2007, n. 1539). 4.2. ― Tali principi, tuttavia, laddove distinguono tra l’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione abbia o non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, non si attaglia ― o meglio, si attaglia solo in parte ― al caso del ricorso per cassazione contro sentenza di rigetto del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento. Nella materia, difatti, opera una regola tutt’affatto diversa, prevista dal 13º e 14º comma dell’articolo 18 della legge fallimentare, ove è per un verso stabilito che: «La sentenza che rigetta il reclamo è notificata al reclamante a cura della cancelleria», e, per altro verso affermato che: «Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione». 4.3. ― Il combinato disposto dei menzionati commi fa sì che la cancelleria debba sempre, in ossequio ad un dovere sancito dalla legge, provvedere alla notificazione della sentenza in versione integrale, così da far scattare il termine di trenta giorni per il ricorso per cassazione, notificazione che va eseguita via Pec al difensore nel quadro di applicazione dell'articolo 136 c.p.c., in collegamento con l'articolo 16, quarto comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo cui: «Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata», con l’ulteriore precisazione, rilevante per i fini del ragionamento che si va facendo, che: «La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria». 4.4. ― Alla not ificazione ― è il caso di aggiungere ― è equipollente la comunicazione integrale della sentenza di rigetto del reclamo (tra le molte Cass. 19 settembre 2019, n. 23443;Cass. 30 ottobre 2018, n. 27685; Cass. 23 ottobre 2018, n. 26872; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23575; Cass. 30 gennaio 2017, n. 2315; Cass. 20 maggio 2016, n. 10525). 4.5. ― Non è superfluo osservare che il fenomeno non riguarda soltanto l’impugnazione contro la sentenza resa sul reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento: al contrario, il legislatore ricorre in una pluralità di casi ad un congegno analogo, tale da comportare il decorso del termine per l’impugnazione dalla doverosa notificazione-comunicazione di cancelleria del provvedimento suscettibile di impugnazione. Basterà rammentare: -) in ambito fallimentare, oltre all’articolo 18 della legge fallimentare, l’articolo 99, ultimo comma, della stessa legge, secondo cui: «Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione»; ed ancora, in tema di concordato preventivo, al provvedimento emesso dalla corte d'appello ai sensi dell’articolo 183, comma 1, della legge fallimentare, che decide sul reclamo avverso il decreto di omologazione, si applica la disciplina prevista dall’articolo 18, comma 14, della stessa legge ed è ricorribile per cassazione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione a cura della cancelleria (Cass. 20 novembre 2019, n. 30201); -) conriguardo alla dichiarazione dello stato di adottabilità l’articolo 17, comma 2, della legge sull’adozione, n. 184 del 1983, stabilisce che: «Avverso la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione ...» da effettuarsi d’ufficio; lo stesso termine è previsto per l’impugnazione della sentenza che decide sull'adozione, pronunciata in sede di appello: art. 26, comma 2, della citata legge sull’adozione; -) in materia di protezione internazionale, l’articolo 35 bis, comma 13, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, stabilisce — tra l’altro — che: « Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria». 4.6. ― Il legislatore, in tal modo, ha indi viduato una pluralità di casi nei quali non opera il disposto previsto in via generale dagli articoli 325-327 c.p.c., secondo cui l’operatività, in alternativa, del termine «breve» o di quello «lungo» discende dalla scelta della parte di notificare la sentenza ancora impugnabile, ancorando invece il decorso del termine per l’impugnazione alla, come si è detto doverosa, notificazione-comunicazione della decisione a cura della cancelleria, indipendentemente da un’iniziativa della controparte in tal senso. Non si tratta di una scelta casuale, ma di una soluzione rilevante sul piano sistematico, giacché testimonia la volontà di derogare, in determinati casi, al modello delineato dagli articoli 325 - 327 c.p.c., il cui senso si riassume in ciò, che spetta alla parte vincitrice, se crede, abbreviare i termini per l’impugnazione e, dunque, accelerare i tempi del passaggio in giudicato della sentenza, dal momento che la notificazione cui si riferisce l’articolo 325 c.p.c. è quella prevista dall’articolo 285 c.p.c., il quale stabilisce che la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa a norma dell’articolo 170 c.p.c., cioè su istanza di parte; è, nel modello delineato dagli articoli 325-327 c.p.c., il vincitore che, se ritiene di averne convenienza, notifica, e, altrimenti, trova applicazione il termine lungo dell’articolo 327 c.p.c.. Secondo la regola generale, dunque, ciò che determina l’applicazione del termine breve non è, di per sé, la conoscenza legale della decisione suscettibile di impugnazione, se tale conoscenza legale non è secondata dall’iniziativa di parte; nel che si inquadra il precetto del secondo comma dell’articolo 133 c.p.c., che impone al cancelliere di comunicare «il testo integrale della sentenza», ma chiarisce, nell’ultimo periodo, che: « La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325». Quando, invece, il legislatore fa decorrere il termine per l’impugnazione non dalla notificazione della decisione a cura di parte, ma dalla sua notificazione-comunicazione a cura di cancelleria, opera una scelta contro la logica della regola generale, perché ― per l’intuitiva ragione che subito si evidenzierà ― fa dipendere l’applicazione del termine breve non da tale iniziativa della parte vincitrice, ma dalla conoscenza legale della decisione impugnata che la notificazione-comunicazione determina in capo alle parti. E cioè è qui il legislatore che direttamente impone un modello volto a favorire la più celere formazione del giudicato. Ora, sulla ratiodella soluzione prescelta non è il caso di dilungarsi, trattandosi di scelta motivata da ragioni di chiara evidenza: la materia fallimentare, quella dell’adozione, quella dell’immigrazione richiedono, nella valutazione compiuta dal legislatore, tempi vieppiù contingentati, e di qui un’impostazione che favorisca il celere consolidarsi, con la formazione del giudicato, della decisione adottata. 4.7. ― Occorre insomma constatare che il combinato disposto dei due menzionati commi, 13º e 14º dell’articolo 18 della legge fallimentare, disegna un fisiologico congegno processuale in forza del quale la sentenza resa in sede di reclamo avverso dichiarazione di fallimento va immancabilmente notificata ― ma la comunicazione è equipollente ― a cura della cancelleria, ed è sempre assoggettata, per evidenti ragioni pubblicistiche di celerità, al detto termine di 30 giorni, di guisa che il termine lungo di cui all’articolo 327 c.p.c., norma pure richiamata dallo stesso articolo 18, al quarto comma, sebbene ad altro riguardo, può trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui, in ragione del pur sempre possibile patologico svolgimento della procedura, si sia verificata l’inosservanza da parte della cancelleria del dovere di effettuare la notificazione della sentenza che rigetta il reclamo, ovvero la mancanza dell’equipollente comunicazione integrale di essa. Nella fisiologia del sistema, la sentenza resa sul reclamo avverso dichiarazione di fallimento è, sempre, notificata-comunicata; se non è notificata-comunicata ciò è da addebitare ad un evento patologico, il quale determina l’applicabilità del termine «lungo». 4.8. ― Perciò, nel quadro dell’ordinario funzionamento dei termini di cui agli articoli 325-327 c.p.c., è del tutto normale l’alternativa tra allegazione e mancata allegazione della notificazione della sentenza oggetto di impugnazione: e ciò per ovvia conseguenza comporta che il giudice dell’impugnazione, in mancanza di allegazione, debba, come si diceva in apertura, ritenere la sua proposizione nel termine «lungo», fermo restando che l’impugnante deve poi comunque dimostrare la tempestività dell’impugnazione rispetto al termine «lungo» attraverso la produzione della sentenza munita della certificazione della sua pubblicazione (p. es. Cass. 2 aprile 1990, n. 2654). Viceversa, in ossequio allo scontato principio secondo cui è onere dell'impugnante dare la prova della tempestività dell'impugnazione (Cass. 5 aprile 2011, n. 7761; Cass. 23 settembre 2004, n. 19072), tempestività che d’altronde la Corte di cassazione deve officiosamente verificare, la proposizione del ricorso per cassazione avverso sentenza sul reclamo proposto contro la sentenza di fallimento richiede di necessità che il ricorrente comprovi la data della sua normalmente avvenuta notificazione o comunicazione integrale, producendo la copia notificata-comunicata della sentenza resa sul reclamo, tale da rendere tempestivo il ricorso, avuto riguardo al menzionato termine di 30 giorni: la mancata allegazione della notificazione della sentenza non può cioè qui operare quale manifestazione della volontà del ricorrente di avvalersi del termine lungo, giacché il silenzio del ricorrente non vale a superare la naturale presunzione che l’ufficio abbia effettuato la notificazione, o la equipollente comunicazione, che per legge era tenuto a fare. Se, dunque, nel regime ordinario vi è un’alternativa, neutra, tra l’allegare o il non allegare l’avvenuta notificazione della decisione impugnata, nel nostro caso l’alternativa è tra il produrre la copia notificata-comunicata della sentenza impugnata e l’allegare che la produzione è limitata alla sola copia della sentenza impugnata, senza la relata, perché, patologicamente, la notificazione-comunicazione non ha avuto luogo. Altra alternativa alla produzione della copia notificata - comunicata della sentenza impugnata quindi non v’è, salvo che l’impugnante, come si è appena detto, non alleghi il fatto patologico della mancata notificazione-comunicazione della sentenza impugnata, cosìda rendere applicabile il termine lungo di cui all’articolo 327 c.p.c., senza essere in tal caso assoggettato all’onere della prova che la notificazione-comunicazione non vi è stata. 4.9. ― L’onere dell'impugnante di dare la prova della tempestività dell'impugnazione si traduce, in generale, nella previsione normativa di cui al numero 2 dell’articolo 369, secondo comma, c.p.c., dettato ― appunto ― anzitutto, anche se non solo, al fine di consentire la verifica della tempestività dell’atto d’impugnazione. E cioè, come hanno affermato le Sezioni Unite, la previsione dell'onere di deposito a pena di improcedibilità della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione ― a tutela dell'esigenza pubblicistica, e, quindi, non disponibile dalle parti, del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale ― della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve (Cass., Sez. Un., 16 aprile 2009, n. 9005). Riscontro tanto più cogente al cospetto dell’adozione di un congegno, quello poc’anzi descritto, per l’appunto programmaticamente volto, secondo l’intenzione del legislatore, a favorire la formazione del giudicato. La comminata improcedibilità trova allora la sua ragion d’essere nell’esigenza di presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio del processo, come è stato confermato dalla successiva decisione sul tema delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 2 maggio 2017, n. 10648), la quale ha ribadito il principio, ripetendo che l’improcedibilità prevista dalla norma è «”la sanzione per la mancata osservanza di una regola imposta ai fini della prova delle condizioni di ammissibilità … Il tenore letterale dell’articolo 369 comma secondo n. 2 c.p.c. … non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione. Si tratta di attività elementare, che risale ad esigenza obbiettiva della gestione del processo di cassazione, che non pone soverchi oneri alle parti, che è stata mantenuta dal legislatore e la cui razionalità è stata verificata dalla giurisprudenza di legittimità anche nell'ottica dei principi costituzionali». Dal precedente del 2009 la più recente decisione delle Sezioni Unite si è invece discostata soltanto perché ha escluso la sanzione dell’improcedibilità, ove la relata di notifica risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio. 4.10. ― È appena il caso di soggiungere che la ora citata decisione delle Sezioni Unite preclude una diversa ricostruzione volta a limitare l’ambito dell’improcedibilità per mancato deposito della copia della decisione impugnata con la relata di notificazione, ove esistente. Si potrebbe cioè immaginare, sia pure forzando il dato letterale, che la sanzione di improcedibilità sia concepita esclusivamente per le sentenze assoggettate alla disciplina ordinaria degli articoli 325- 327 c.p.c., per la duplice ragione che esse non stanno nel fascicolo d’ufficio, ma vanno riunite annualmente in originale in volumi separati, ai sensi dell’articolo 35 disp. att. c.p.c., e che neppure può rivenirsi nel fascicolo d’ufficio la copia notificata della sentenza, che, ovviamente, è nelle mani dell’avvocato che l’ha notificata: e cioè si potrebbe ipotizzare che l’onere di produzione della decisione impugnata con la relata di notificazione, se esistente, secondo l’articolo 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., sia stata concepita per i soli casi in cui decisione e relata di notificazione non siano conservate agli atti del giudizio e non siano perciò nella disponibilità della Corte di cassazione, ma non abbia ragione di essere, tanto più considerando la connotazione officiosa del giudizio di legittimità, per quelle decisioni che, unitamente alla relata, fisiologicamente si rinvengono nel fascicolo d’ufficio, destinato ad essere messo a disposizione della Cassazione per il tramite dell’oggi abrogato articolo 369, ultimo comma, c.p.c.. Ma una simile lettura, come si diceva, è preclusa non solo dal testo della norma, che si riferisce, oltre che alla sentenza, «alla decisione impugnata», ma anche dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, che ha ritenuto l’applicabilità dell’articolo 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., all’ordinanza prevista dall’articolo 348 bis-ter c.p.c. (Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2016, n. 25513), affermando in generale, ripresa in ciò dalla successiva Cass., Sez. Un., 2 maggio 2017, n. 10648, che l’improcedibilità è esclusa se la decisione impugnata, con la relata, è resa disponibile dalla trasmissione del fascicolo d’ufficio, il che per le sentenze non può certo verificarsi. 4.11. ― La soluzione secondo cui il ricorrente per cassazione contro sentenza di rigetto resa sul reclamo avverso la dichiarazione di fallimento deve produrre la copia notificata - comunicata dalla cancelleria della sentenza impugnata, si inquadra in una linea nient’affatto nuova nella giurisprudenza di questa Corte. In tema di protezione internazionale, e cioè in un contesto normativo come si è visto sovrapponibile a quello in esame, è stato difatti affermato che il ricorrente per cassazione che agisca ai sensi dell’articolo 35 bis del decreto legislativo n. 25 del 2008 è tenuto ad allegare l'avvenuta comunicazione del decreto impugnato ed a produrre, a pena d'improcedibilità, copia autentica del provvedimento unitamente alla relazione di comunicazione, ovvero ad allegare la mancata esecuzione di tale adempimento, fermo restando che il mancato deposito di tale relazione è irrilevante non solo nel caso in cui il ricorso sia comunque notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto (cd. prova di resistenza), ma anche quando essa risulti comunque nella disponibilità della Corte di cassazione, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita a seguito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, sempre che l'acquisizione sia stata in concreto effettuata e che da essa risulti l'avvenuta comunicazione (Cass. 10 luglio 2020, n. 14839; Cass. 15 ottobre 2020, n. 22324; Cass. 16 novembre 2022, n. 33798). L’indirizzo merita in particolare consenso laddove evidenzia che non spetta alla Corte attivarsi per supplire all'inosservanza della parte al precetto posto dall'articolo 369, comma 2, c.p.c. (Cass.14839/2020, 22324/2020, 23451/2022, quest’ultima in tema di opposizione allo stato passivo), con la precisazione che è «allo stato tecnicamente inattuabile la trasmissione del fascicolo telematico, e con esso della comunicazione telematica in via diretta e tra sistemi, in conseguenza della limitata applicazione del processo telematico nel giudizio di legittimità» (così Cass. 10 luglio 2020, n. 14839). Al riguardo si deve aggiungere che l’implementazione del processo telematico in Cassazione, avutasi medio tempore, non ha mutato i termini del problema, dal momento che il giudice di legittimità non ha tuttora accesso ai fascicoli della fase di merito, giacché la piattaforma qui in uso non dialoga con quella impiegata dai giudici di merito. Ma il punto non è questo: alla Corte non spetta attivarsi per supplire all'inosservanza della parte al precetto posto dall'articolo 369, secondo comma, n. 2, perché ciò esorbita dai suoi compiti ― altrimenti la norma non avrebbe senso ―, senza che occorra addurre l’inconveniente della non scrutinabilità dei fascicoli della fase di merito da parte del giudice di legittimità per ragioni di incompatibilità informatica. Il fatto è, come le Sezioni Unite hanno chiarito, che la produzione della copia notificata del provvedimento impugnato, corredato dalla relata, rientra nel numero degli «adempimenti agevoli, normativamente prescritti da sempre, di intuitiva utilità per attivare il compito del giudice in modo non "trasandato" e conseguente con il fine di pervenire sollecitamente alla formazione del giudicato», sicché la mancata produzione «della sentenza impugnata o la mancata prova (mediante la relata di notifica) della tempestività del ricorso per cassazione costituiscono negligenze difensive che, per quanto frequenti, in linea di principio non sono giustificabili»: ed allora l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità è sì «incongrua, irragionevole e sproporzionata», così da rivelarsi «un inutile formalismo, contrastante con le esigenze di efficienza e semplificazione, le quali impongono di privilegiare interpretazioni coerenti con la finalità di rendere giustizia», ma lo è nei casi, e nei soli casi, in cui «il documento sia già in possesso dell'ufficio perché presente nel fascicolo trasmesso dal giudice» a quo, oltre che perché prodotto dal controricorrente, dovendo la parte ricorrente «beneficiare della eventualità che il documento non autonomamente prodotto sia comunque in possesso del giudice grazie anche alla sua iniziativa», iniziativa, cioè, della parte che ha chiesto la trasmissione del fascicolo (i virgolettati sono tutti tratti dalla citata Cass., Sez. Un., 2 maggio 2017, n. 10648). In definitiva, di una semplice eventualità si tratta, peraltro venuta meno a seguito della riforma del 2022, che ha soppresso l’ultimo comma dell’articolo 369 c.p.c.: la Corte di cassazione deve constatare che la copia notificata-comunicata del provvedimento impugnato è in atti del giudizio di legittimità , se c’è, ma non deve andare alla ricerca del provvedimento impugnato, con l’eventuale relata, che non c’è, e che potrebbe ipoteticamente dimostrare la procedibilità del ricorso per cassazione, procedibilità che il ricorrente «trasandato» non si sia neppure rappresentato di dover comprovare. 4.12. ― Il principio è infine il seguente: « Il ricorrente per cassazione contro sentenza reiettiva del reclamo avverso dichiarazione di fallimento è tenuto a produrre, a pena d'improcedibilità, ai sensi dell’articolo 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., copia autentica della sentenza impugnata unitamente alla relazione di notificazione od alla equipollente comunicazione integrale, ovvero ad allegare la mancata esecuzione di tali adempimenti, salvo che il ricorso sia notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata od altresì che la copia notificata o comunicata della sentenza medesima sia comunque nella disponibilità della Corte di cassazione, alla quale non spetta attivarsi per supplire all'inosservanza della parte al precetto posto dalla citata norma». 4.13. ― Nel caso di specie la sentenza della Corte d’appello di Firenze che ha disatteso il reclamo contro la sentenza di fallimento è stata pubblicata il 7 aprile 2020, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 2 settembre 2020, senza che nel corpo di esso risulti in alcun modo allegato che la notificazione o comunicazione della sentenza impugnata non sia stata effettuata, e senza che il provvedimento impugnato accompagnato dalla relata sia stato prodotto o sia comunque nella disponibilità della Corte. 5. ― Nulla per le spese. Sussistono i presuppos
Decreto Cassazione n. 24023/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris