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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 giugno 2021

Cassazione n. 23830/2022

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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 25162/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - Oggetto: ricorso per cassazione -tardività Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata n. 85/01/20 depositata in data 25/06/2021 e notificata in data 28/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatole per IRES, IRAP e IVA 2012; - la CTP accoglieva parzialmente il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l’Ufficio mentre la società proponeva appello incidentale; - la CTR rigettava ambedue le impugnazioni; - ricorre a que sta Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi; la società contribuente è rimasta intimata; Considerato che: - in via preliminare, il Collegio rileva la tardività del ricorso per cassazione; - invero, a fronte della notifica della sente nza in data 28 giugno 2021, l’impugnazione andava proposta entro il 27 settembre 2021 mentre la stessa è stata notificata in data 28 settembre 2021 come si evince dalla ricevuta di accettazione, spedizione e ricezione dell’atto inviato alla controparte via PEC; - conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile; - non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione della società contribuente; - risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. p.q.m. dichiara inammissibile il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 25162/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - Oggetto: ricorso per cassazione -tardività Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata n. 85/01/20 depositata in data 25/06/2021 e notificata in data 28/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatole per IRES, IRAP e IVA 2012; - la CTP accoglieva parzialmente il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l’Ufficio mentre la società proponeva appello incidentale; - la CTR rigettava ambedue le impugnazioni; - ricorre a que sta Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi; la società contribuente è rimasta intimata; Considerato che: - in via preliminare, il Collegio rileva la tardività del ricorso per cassazione; - invero, a fronte della notifica della sente nza in data 28 giugno 2021, l’impugnazione andava proposta entro il 27 settembre 2021 mentre la stessa è stata notificata in data 28 settembre 2021 come si evince dalla ricevuta di accettazione, spedizione e ricezione dell’atto inviato alla controparte via PEC; - conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile; - non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione della società contribuente; - risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. p.q.m. dichiara inammissibile il ri
Sentenza Cassazione n. 23830/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris