CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27030/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05M34X9) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], relativo all'omessa applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, non supera il vaglio di inammissibilità perché manifestamente infondato. L'impugnazione non ha dedotto l'avvenuta formulazione della relativa istanza nel corso del giudizio: anzi, le conclusioni formulate innanzi al Giudice di pace, come riportate nell'epigrafe della sentenza, non ne fanno alcun cenno essendosi l'imputato limitato a richiedere "l'assoluzione ex art. 131 cod. pen., minimo della pena e benefici concedibili" . Al riguardo va ribadito che, in tema di procedimento davanti al giudice di pace, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, non può essere dichiarata d'ufficio dal giudice, in assenza di deduzione specifica della difesa, richiedendosi ai fini del decisum di improcedibilità la mancata opposizione dell'imputato e della persona offesa, vale a dire una partecipazione non compatibile con la pronuncia officiosa; sicché la doglianza avente ad oggetto la improcedibilità per particolare tenuità del fatto non può proporsi per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 1, n. 49171 del 28/09/2016, Chebouti, Rv. 268458). Né la censura può essere interpretata come relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità del reato, di cui all'art. 131-bis cod. pen. perché tale istituto non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Perini, Rv. 271587). 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6