CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13157/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anno 1 e mesi 6 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 7 co. 1 e 2 co. 1 D.L. n. 4/2019, per aver omesso di indicare di essere sottoposto, all'epoca della richiesta rivolta all'INPS, alla misura cautelare dell'obbligo di dimora, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella di detenzione domiciliare. Si osserva che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025 Cc. (dep. 30/06/2025 ) Rv. 288210 - 01). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che, oltre al persistente stato detentivo per altra causa, assumono particolare rilievo la specifica gravità del fatto contestato e la presenza di numerosi precedenti penali definitivi per reati di diversa natura, indicativi di una marcata capacità criminale. La Corte ha inoltre evidenziato che l'imputato aveva già beneficiato, in una recente e distinta vicenda processuale, della misura della detenzione domiciliare, successivamente revocata. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a fondare un giudizio prognostico negativo, nel senso della concreta probabilità che l'imputato possa reiterare condotte criminose e, comunque, non osservare le prescrizioni connesse all'eventuale applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MM Beatricepj 2 IN e \ ArTnell .1 0 N 2026 / / ti Fur:,