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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 ottobre 2025

Cassazione n. 30453/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1366-2020 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.(già [OSCURATO:SOCIETA].) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1178/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 25/06/2019 R.G.N. 66/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto contributi R.G.N.1366/2020 Cron.

Rep.

Ud.09/10/2025 Rilevato che Con sentenza del 25.06.2019 n. 1178, la Corte d’appello di Milano respingeva il gravame proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva accolto l’opposizione della società [OSCURATO:SOCIETA]. all’avviso di addebito avente ad oggetto il pagamento dell’importo di € 43.914,22, a titolo di contributi pretesi a seguito della riqualificazione – operata mediante verbale ispettivo del 7.8.15 -di una serie di rapporti, formalmente regolati da contratti di lavoro intermittente, come ordinari rapporti subordinati e dell’assoggettamento a contribuzione di somme erogate a titolo di indennità di trasferta.

Il T ribunale riteneva provata la tipologia intermittente dell’attività lavorativa svolta di “carico e scarico merci”, al di là delle concrete modalità di svolgimento delle mansioni che potevano anche avere una frequenza quotidiana.

La Corte d’appello, per quanto ancora d’interessee a sostegno dei propri assunti di rigetto del gravame dell’Inps, pur ritenendo correttala riqualificazione dei rapporti lavorativi come ordinari rapporti di lavoro subordinato, in conform ità alle risultanze probatorie acquisite agli atti di causa, ha ritenuto nondimeno che la pretesa contributiva non poteva ritenersi sussistente, in quanto individuata sulla base del CCNL “terziario commercio” che, correttamente, il primo giudiceaveva ritenuto inapplicabile per essere applicabile il CCNL “società di servizi ausiliari, fiduciari e integrati” (SAFI), confacente al settore di attività della [OSCURATO:SOCIETA]. ed in mancanza di prova da parte dell ’Inps del la maggiore rappresentatività delle OO.SS. stipulanti il diverso CCNL “terziario confcommercio”, posto a base della pretesa contributiva oggetto di causa.

Osservava al riguardo che la società aveva documentato che il CCNL Safi era stato sottoscritto dalle stesse parti che avevano stipulato il CCNL terziario confcommercio che non contemplava, inoltre, le prestazioni oggetto di controversia nell’elenco delle categorie riportato nelle relative premesse.

Pertanto, secondo la Corte d’appello, non ricorrevano i presupposti per l’applicazione al caso di specie, dei minimi retributivi, stabiliti dal predetto CCNL terziario confcommercio, ai fini della determinazione della base imponibile, sotto il duplice aspetto sia soggettivo che oggettivo.

Avverso tale sentenza, l’Inps ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanzanel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che Con il primo motivo di ricorso l’Inps denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata proposta dall’Inps e volta a far dichiarare ed accertare la diversa somma considerata come dovuta, nel corso della causa di merito e per i titoli di cui al verbale ispettivo del 7 agosto 20 15, in conseguenza della riconosciuta riqualificazione dei rapporti lavorativi come rapporti di lavoro subordinati a tempo pieno e indeterminato (e non più intermittenti), quand’anche in applicazione del contratto SAFI, in luogo del contratto [OSCURATO:PERSONA], che era stato applicato in sede di ispezione dall’Inps.

Con il secondo motivo di ricorso, in via subordinata, l’Inps deduce la violazione dell’art. 1 secondo comma del d.l. n. 338 del 1989 convertito in legge n. 389del 1989, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello nel ritenere insussistenti le obbligazioni contributive derivanti dalla riqualificazione dei rapporti di lavoro intermittente, oggetto di causa, in rapporti di lavoro subordinato, aveva violato la disciplina sul minimale contributivo, stabilita dall’art. 1 del d.l. n. 338del 1989.

Preliminarmente va disattesa l’eccezione formulata dalla ricorrente che deduce l’improcedibilità del ricorso, ex art. 369 secondo comma n. 4 c.p.c., per mancata allegazione da parte dell’Inps del CCNL ritenuto applicabile.

Con il ricorso l’Istituto si duole specificatamente della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. vale a dire di una violazione processuale (una omessa pronuncia su una domanda) che, in questa sede, non presuppone affatto l’esame del contratto collettivo né tanto una sua interpretazione.

Tanto premesso e venendo all’esame del primo motivo di ricorso esso è fondato e va accolto , restandone assorbito l’esame del secondo.

Premesso l’avvenutorispetto dei profili di autosufficienza, rileva il Collegio che effettivamente la Corte d’appello non ha affatto pronunciatosulla domanda subordinata volta a far accertare la diversa somma, ritenuta comunque dovuta dall’Istituto, e azionata nel corso della causa di merito per i titoli di cui al verbale ispettivo del 7agosto 2015 - quale conseguenza della riconosciuta riqualificazione dei rapporti lavorativi come rapporti di lavoro subordinati a tempo pieno e indeterminato (e non più intermittenti) – pur applica ndo i l contratto SAFI e non i l contratto [OSCURATO:PERSONA] applicato in sede di ispezione dall’Inps.

La Corte nulla dice al riguardo sebbene, come detto, la domanda risulti essere stata proposta , seppure in via subordinata.

Essendo palese la violazione dell’art. 112 c.p.c. il ricorso merita accoglimento in parte qua, e la causa deve essere rinviata alla medesima Corte d’appello, perché esamini la predetta domanda subordinata su cui non risulta essersi pronunciata in sede dell’originarioappello.

In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello diMilano, affinché, alla luce di quanto sopra espost o , riesamini, in parte qua,il merito della controversia.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbitoil secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1366-2020 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.(già [OSCURATO:SOCIETA].) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1178/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 25/06/2019 R.G.N. 66/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto contributi R.G.N.1366/2020 Cron. Rep. Ud.09/10/2025 Rilevato che Con sentenza del 25.06.2019 n. 1178, la Corte d’appello di Milano respingeva il gravame proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva accolto l’opposizione della società [OSCURATO:SOCIETA]. all’avviso di addebito avente ad oggetto il pagamento dell’importo di € 43.914,22, a titolo di contributi pretesi a seguito della riqualificazione – operata mediante verbale ispettivo del 7.8.15 -di una serie di rapporti, formalmente regolati da contratti di lavoro intermittente, come ordinari rapporti subordinati e dell’assoggettamento a contribuzione di somme erogate a titolo di indennità di trasferta. Il T ribunale riteneva provata la tipologia intermittente dell’attività lavorativa svolta di “carico e scarico merci”, al di là delle concrete modalità di svolgimento delle mansioni che potevano anche avere una frequenza quotidiana. La Corte d’appello, per quanto ancora d’interessee a sostegno dei propri assunti di rigetto del gravame dell’Inps, pur ritenendo correttala riqualificazione dei rapporti lavorativi come ordinari rapporti di lavoro subordinato, in conform ità alle risultanze probatorie acquisite agli atti di causa, ha ritenuto nondimeno che la pretesa contributiva non poteva ritenersi sussistente, in quanto individuata sulla base del CCNL “terziario commercio” che, correttamente, il primo giudiceaveva ritenuto inapplicabile per essere applicabile il CCNL “società di servizi ausiliari, fiduciari e integrati” (SAFI), confacente al settore di attività della [OSCURATO:SOCIETA]. ed in mancanza di prova da parte dell ’Inps del la maggiore rappresentatività delle OO.SS. stipulanti il diverso CCNL “terziario confcommercio”, posto a base della pretesa contributiva oggetto di causa. Osservava al riguardo che la società aveva documentato che il CCNL Safi era stato sottoscritto dalle stesse parti che avevano stipulato il CCNL terziario confcommercio che non contemplava, inoltre, le prestazioni oggetto di controversia nell’elenco delle categorie riportato nelle relative premesse. Pertanto, secondo la Corte d’appello, non ricorrevano i presupposti per l’applicazione al caso di specie, dei minimi retributivi, stabiliti dal predetto CCNL terziario confcommercio, ai fini della determinazione della base imponibile, sotto il duplice aspetto sia soggettivo che oggettivo. Avverso tale sentenza, l’Inps ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanzanel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che Con il primo motivo di ricorso l’Inps denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata proposta dall’Inps e volta a far dichiarare ed accertare la diversa somma considerata come dovuta, nel corso della causa di merito e per i titoli di cui al verbale ispettivo del 7 agosto 20 15, in conseguenza della riconosciuta riqualificazione dei rapporti lavorativi come rapporti di lavoro subordinati a tempo pieno e indeterminato (e non più intermittenti), quand’anche in applicazione del contratto SAFI, in luogo del contratto [OSCURATO:PERSONA], che era stato applicato in sede di ispezione dall’Inps. Con il secondo motivo di ricorso, in via subordinata, l’Inps deduce la violazione dell’art. 1 secondo comma del d.l. n. 338 del 1989 convertito in legge n. 389del 1989, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello nel ritenere insussistenti le obbligazioni contributive derivanti dalla riqualificazione dei rapporti di lavoro intermittente, oggetto di causa, in rapporti di lavoro subordinato, aveva violato la disciplina sul minimale contributivo, stabilita dall’art. 1 del d.l. n. 338del 1989. Preliminarmente va disattesa l’eccezione formulata dalla ricorrente che deduce l’improcedibilità del ricorso, ex art. 369 secondo comma n. 4 c.p.c., per mancata allegazione da parte dell’Inps del CCNL ritenuto applicabile. Con il ricorso l’Istituto si duole specificatamente della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. vale a dire di una violazione processuale (una omessa pronuncia su una domanda) che, in questa sede, non presuppone affatto l’esame del contratto collettivo né tanto una sua interpretazione. Tanto premesso e venendo all’esame del primo motivo di ricorso esso è fondato e va accolto , restandone assorbito l’esame del secondo. Premesso l’avvenutorispetto dei profili di autosufficienza, rileva il Collegio che effettivamente la Corte d’appello non ha affatto pronunciatosulla domanda subordinata volta a far accertare la diversa somma, ritenuta comunque dovuta dall’Istituto, e azionata nel corso della causa di merito per i titoli di cui al verbale ispettivo del 7agosto 2015 - quale conseguenza della riconosciuta riqualificazione dei rapporti lavorativi come rapporti di lavoro subordinati a tempo pieno e indeterminato (e non più intermittenti) – pur applica ndo i l contratto SAFI e non i l contratto [OSCURATO:PERSONA] applicato in sede di ispezione dall’Inps. La Corte nulla dice al riguardo sebbene, come detto, la domanda risulti essere stata proposta , seppure in via subordinata. Essendo palese la violazione dell’art. 112 c.p.c. il ricorso merita accoglimento in parte qua, e la causa deve essere rinviata alla medesima Corte d’appello, perché esamini la predetta domanda subordinata su cui non risulta essersi pronunciata in sede dell’originarioappello. In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello diMilano, affinché, alla luce di quanto sopra espost o , riesamini, in parte qua,il merito della controversia. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbitoil secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di le
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