CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07646/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso 10718-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. DONIZETTI 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1061/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONE della LIGURIA, depositata il 17/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza in data 17 settembre 2019 la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l'appello principale di I.T.N. - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto - limitatamente all'applicazione delle sanzioni - il ricorso proposto dalla società contribuente contro il provvedimento di attribuzione d'ufficio di rendita catastale, liquidazione di tributi e irrogazione di sanzioni, in relazione al compendio immobiliare del [OSCURATO:PERSONA] nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Riteneva la CTR che correttamente il giudice di primo grado aveva escluso d'ufficio l'applicabilità delle sanzioni, trattandosi di un potere conferito alla commissione tributaria senza necessità di sollecitazione da parte dell'interessato e sussistendo in concreto una situazione di obiettiva incertezza normativa. Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso I.T.N. - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è rimasta intimata. Ric. 2020 n. 10718 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. La controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 d.lgs. n. 546/1992, in quanto - contrariamente a quanto asserito nella sentenza impugnata - la non applicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa richiede una espressa istanza in tal senso da parte del contribuente, nella specie non formulata. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 336 I. n. 311/2004 e 8 d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR ritenuto la ricorrenza, nella fattispecie, di una situazione di obiettiva incertezza normativa. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, posto che le censure formulate dalla ricorrente involgono questioni di diritto e non attengono a valutazioni fattuali riservate al giudice di merito. Secondo l'orientamento espresso da questa Corte, «In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme fiscali, sussiste il potere del giudice tributario di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni per errore sulla norma tributaria in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce, quando la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, contenga una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per Ric. 2020 n. 10718 sez. MT - ud. 08-02-2022 -3- equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione. L'onere di allegazione della ricorrenza di siffatti elementi di confusione, laddove esistenti, grava sul contribuente, sicché va escluso che il giudice tributario di merito debba decidere d'ufficio l'applicabilità dell'esimente, né che sia consentita censura per la mancata pronuncia d'ufficio, ovvero la declaratoria di inammissibilità della questione perché tardivamente introdotta solo in corso di causa» (Cass. n. 440 del 2015); «In tema di sanzioni amministrative tributarie, il giudice ha il potere di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni irrogate in conseguenza della violazione di una norma dovuta ad un errore di interpretazione - che il contribuente ha l'onere di allegare e provare, senza che la circostanza sia rilevabile d'ufficio dall'autorità giudiziaria - maturato in condizioni di obiettiva incertezza sulla sua portata, situazione che si realizza anche nell'ipotesi nella quale la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, contenga una pluralità di prescrizioni, il coordinamento delle quali appaia concettualmente difficoltoso per l'equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione (Cass. n. 17195 del 2019). L'Agenzia delle entrate, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ha trascritto il ricorso introduttivo del giudizio dalla cui lettura si evince che la società contribuente non chiese la non applicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. Orbene, la CTR non si è attenuta ai principi sopra richiamati, avendo confermato la decisione di primo grado che, in assenza di qualsivoglia deduzione da parte della contribuente circa una situazione di obiettiva incertezza normativa, aveva ritenuto operante l'esimente di cui all'art. 8 Ric. 2020 n. 10718 sez. MT - ud. 08-02-2022 -4- d.lgs. n. 546/1992 ed escluso d'ufficio l'applicabilità delle sanzioni. Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi svolti dalla controricorrente anche in memoria, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma l'8 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] DE