CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 dicembre 2021
Cassazione n. 04877/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 30/10/2020 della Corte d'appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Brescia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta documentale c.d. "generale" e bancarotta semplice per aver aggravato il dissesto omettendo di richiedere il fallimento della società, commessi nella sua qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fallita nel febbraio del 2015. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce vizi di motivazione non avendo la Corte dimostrato la sussistenza del dolo necessario per la configurabilità della fattispecie di bancarotta documentale contestata, il quale deve ricorrere nella sua forma intenzionale ed avrebbe ad oggetto tanto il risultato della condotta, ossia l'impossibilità di ricostruire ii patrimonio e il volume d'affari della fallita, che l'obiettivo di danneggiare i creditori di quest'ultima. Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito alla mancata applicazione nella massima estensione edittale della diminuzione di pena conseguente al riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante. Statuizione illogicamente motivata in riferimento ai precedenti penali dell'imputato senza considerare che questi riguardano reati 'strettamente connessi al fallimento della società. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere pertanto rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. Il dolo richiesto per la configurabilità della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d. "generale" è, per costante insegnamento di questa Corte, quello generico. E' sì vero, come adombrato dal ricorrente, che secondo un orientamento presente nella giurisprudenza di legittimità, questo dovrebbe configurarsi come "intenzionale", evocandosi in tal senso la necessità per la sua integrazione della prova della specifica volontà di impedire la ricostruzione del volume d'affari e del patrimonio del fallito (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 1137 del 17/12/2008, dep. 2009, Vianello, Rv. 242550). Più di recente si è invece ritenuto sufficiente la mera consapevolezza che, attraverso la volontaria tenuta della contabilità in maniera incompleta o confusa, possa risultare impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio o dell'andamento degli affari, escludendo, per contro, l'esigenza che il dolo si alimenti dell'effettiva intenzione di impedire tale ricostruzione (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 5264 del 17/12/2013, dep. 2014, Manfredini, Rv. 258881). La rappresentazione del risultato della condotta come mera possibilità estende apparentemente l'incriminazione a soggetti che siano semplicemente refrattari ad una efficiente gestione delle scritture, accettando così anche solo il rischio che da ciò derivi, per il caso di fallimento, l'impossibilità di ricostruire le vicende aziendali. Conclusione che l'orientamento incline a ricostruire il dolo del reato come intenzionale sembra invece voler escludere. In realtà il latente contrasto tra i due orientamenti finisce per rivelarsi più apparente che reale. Infatti, entrambi finiscono per riconoscere che l'ostacolo alla ricostruzione del patrimonio o del volume d'affari dell'impresa costituisce una connotazione modale della condotta oggetto di incriminazione, ritenendo, cioè, tipici solo quei comportamenti che si risolvano in una oggettiva connpromissione della utile ed immediata fruizione dei dati contabili da parte degli organi fallimentari. Ma va da sé che tali connotazioni modali, in quanto fortemente caratterizzanti, finiscono per condizionare il dolo, tanto nella sua componente rappresentativa, quanto in quella volitiva, sfumando la stessa attitudine selettiva dell'eventuale intenzionalità con la quale si volesse etichettarlo. Non sussiste, pertanto, nessuna lacuna nella motivazione della sentenza impugnata sul punto, posto che i giudici dell'appello hanno sottolineato come le ripetute e gravi irregolarità contabili contestate sono state consumate nella già acquisita consapevolezza dell'accentuato stato di crisi della società, in tal modo giustificando in maniera esaustiva la ritenuta sussistenza del dolo richiesto per la configurabilità del reato per cui è intervenuta condanna. Peraltro la specifica questione oggetto delle censure del ricorrente nemmeno era stata proposta con i motivi d'appello, per come riportato dalla stessa sentenza, rimasta incontestata sul punto, la quale ha evidenziato come i rilievi difensivi non attingessero né la materialità del fatto contestato, né l'elemento soggettivo, ma riguardassero esclusivamente i motivi dell'agire dell'imputato. Motivi che il ricorrente cerca nuovamente di trasformare nella prova del difetto del dolo specifico di rec:are pregiudizio ai creditori che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, è estraneo alla struttura dell'incriminazione di cui si tratta. 3. Inammissibile è invece il secondo motivo, con il quale, in maniera peraltro generica, viene sollecitata una rivalutazione del merito delle scelte sanzionatorie operate dal giudice del merito che le ha invece adeguatamente giustificate in riferimento ai precedenti penali dell'imputato, che non perdono la loro carica negativa solo perché, come peraltro solo assertivamente sostenuto, riguardano fatti connessi alla gestione dell'impresa. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] - L [OSCURATO:PERSONA]\a, essi e