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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02095/2026

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7642/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto n. 1242/2022 , depositata i l 24 ottobre 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – L’Agenzia delle entrate , Direzione provinciale di Padova, Ufficio controlli, emetteva nei confronti della Stox s .r.l., società che opera nel settore delle lavorazioni meccaniche di precisione, l’avviso di accertamento n.

T6S030103251/2017 con il quale, per l’anno 2013, disconosceva la detrazione dell’I VA , per l’importo di euro 71.950,00, riferitaagli acquisti di materie prime metalliche, utilizzate nel processo produttivo, dal fornitore CMB Group s .r.l.

L’Ufficio, inoltre, irrogava le sanzioni amministrative per infedele dichiarazione e per illegittima detrazione dell’imposta.

La pretesa scaturi va dal recepimento delle risultanze del processo verbale di constatazione elevato dalla Guardia di Finanza di Padova per gli anni 2013, 2014 e 2015.

La società presentava ricorso innanzi la Commissione tributaria provinciale di Padova.

L’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio.

Con la sentenza n. 390/03/2019, depositata il 13 novembre 2019, la Commissione tributaria provinciale di Padova rigettava il ricorso.

2. – Avverso tale sentenza la contribuente proponeva appello.

L’Agenzia delle entrate si costituiva ingiudizio.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, con sentenza n. 1242/2022, depositata in data 24 ottobre 2022, ha respinto l’appello.

3. – La contribuente ha proposto ricorso alla Corte di cassazione affidato a cinquemotivi.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

La contribuente hadepositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per motivazione carente e/o contraddittoria e/o omessa, laddove la Corte di giustizia tributaria di secondo grado non avrebbe valutato le prove messe a disposizione dalla ricorrente e, in particolare, il decreto di archiviazione penale emesso dal Tribunale di Padova nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], dal quale emerge l’assenza di prova in merito al vantaggio che la società avrebbe consapevolmente ottenuto dalla partecipazione alla frode ( violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.).

Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

Il decreto di archiviazione del procedimento penale emesso dal Tribunale di Padova costituirebbe la prova dell’infondatezza della ricostruzione dell’Amministrazione finanziaria (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

1.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili.

In tema di processo tributario, il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.p. non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell'art. 654 c.p.p.(Cass. n. 16649/2020).

Nel caso di specie, al di là di un richiamo parziale del contenuto del decreto di archiviazione, la pronuncia ha ri tenuto non determinante il provvedimento in questione , esplicitando successivamente le ragioni per le quali la società è stata ritenuta consapevoledella pregressa frode fiscale.

Parte ricorrente, invero, prospetta un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. n. 10927/2024).

Nella memoria si invoca l’art. 21 bisdel d.lgs. n. 74 del 2000, ma tale disposizione non presenta alcun rilievo nel caso di specie ove si ha riguardo a un decreto di archiviazione e non a una pronuncia di assoluzione emessa a seguito di dibattimento.

2. – Con il terzo motivo si prospetta la nullità della sentenza e del procedimento.

Violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 c.p.c., laddove la Corte di giustizia tributaria di secondo grado afferma che gli elementi addotti dall’Agenzia delle entrate costituirebbero «indizi gravi, precisi e concordanti» dai quali emergerebbe che la società contribuente sapeva , o quanto meno poteva conoscere, che le forniture oggetto di contestazione si inserivano in un meccanismo di evasione dell’IVA( art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.).

Secondo quanto prospettato, i giudici sarebbero giunti alla conclusione che la contribuente fosse connivente nell’asserita frode senza prendere in considerazione e, quindi, senza spiegare le ragioni per le quali le specifiche argomentazioni difensive espresse dalla ricorrente negli atti difensivi non dimostrerebbero l’infondatezza e l’erroneità dell’assunto accusatorio.

La sentenza impugnata risulterebbenulla per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 c.p.c. in quanto nella sentenza sarebbe del tutto assente il richiamo alle argomentazioni difensive svolte e l’esposizione delle ragioni giuridico/fattuali utilizzate per disattenderle.

Gli elementi contestati sarebbero l’assenza di una «dotazione strumentale adeguata all’esecuzione della prestazione» in capo al fornitore CMB Group e conoscibilità della stessa ( la società aveva sostenuto l’inconsistenza dell’elemento, al quale non può essere riconosciuta alcuna rilevanza presuntiva), le anomalie nelle modalità di esecuzione dei trasporti ( la ricorrente aveva sostenuto l’inconsistenza dell’elemento, al quale non può essere riconosciuta alcuna rilevanza presuntiva) e l’ assenza di contatti telefonici tra il legale rappresentante del fornitore CMB Group e i relativi clienti, tra cui la ricorrente stessa, che nell’atto di appello aveva sostenuto l’inconsistenza dell’elemento, al quale non può essere riconosciuta alcuna rilevanza presuntiva.

Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 19 e 54 del d.p.r. n. 633 del 1972 e degli art. 2697, 2727 e 2729 c.c. (come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità nazionale) e dell’art. 7, comma 5 - bis , del d.lgs . n. 546 del 1992.

Gli elementi indicati dal giudice di seconde cure in sentenza non dimostrerebbero che la contribuentesapeva o non poteva non sapere che i propri acquisti si inserivano in trame fraudolente (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).

2.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili.

In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).

Nel caso di specie, non sussiste alcuna nullità della motivazione, non essendo leso il «minimo costituzionale» richiamato dalla giurisprudenza di questa S.C.

La Corte di giustizia tributaria non solo ha reso la sua decisione con motivazione congrua e articolata, priva di contraddizioni e tale da permettere di ben comprendere l’iter logico del ragionamento, ma ha anche considerato specificamente le deduzioni contrarie prospettate che ha ritenutonon determinanti.

Anche sotto taleprofilo si cerca una rivalutazione del merito, non ammissibilein sede di legittimità.

Neppure è pertinente e ammissibile l’invocazione dell’art. 7, comma 5-bis, cit., norma avente natura sostanziale ed inapplicabile ratione temporis (Cass. n. 20816 del 25/07/2024), la quale, in ogni caso, non comporta alcuna inversione della normale ripartizione dell’onere della prova , né preclude il ricorso alle presunzioni semplici, ex artt. 2727 e ss. c.c.(Cass. n. 18764 del 09/07/2024).

3. –Con il quinto motivo si censura la nullità della sentenza e del procedimento.

Violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 c.p.c. laddove la Corte di giustizia tributaria di secondo grado afferma l’assenza della buona fede e diligenza in capo alla contribuente, in quanto «la società non ha neppure adempiuto al minimo onere informativo che da lei si poteva pretendere» (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.).

3.1. –Il motivo è infondato.

La motivazione ha chiaramente enucleato le ragioni per le quali ha ritenuto di negare l’esistenza di una buona fede in capo alla società contribuente, che non si è avveduta di tutte le anomalie evidenziate nella parte motiva della pronuncia ( tra cui: la mancanza da parte del fornitore CMB Group di una dotazione strumentale adeguata all’esecuzione della prestazione, tanto che il trasporto del materiale avveniva tramite la [OSCURATO:PERSONA] srl - società che risultava evasore totale dal 2012 mentre l’effettivo vettore era la società [OSCURATO:PERSONA] srl; la consapevole zza del fatto che il vettore che consegnava le merci non era l’operatore economico risultante dal documento di trasporto; dall’analisi dei tabulati telefonici dell’amministratore di CMB Group emergevache egli non ha avuto comunicazioni telefoniche con l’apparente trasportatore, né con i clienti finali di CMB Group;la dichiarazione dell’amministratore unico della società di essere stato direttamente contattato dal rappresentante di CMB, con il quale non aveva sino a quel momento intrattenuto rapporti commerciali; la condotta dell’operatore economico che, pur non avendo mai avuto rapporti negoziali con un soggetto, decide di intraprendere una relazione commerciale con quest’ultimo senza assumere alcun tipo di informazione sulla sua situazione aziendale, effettuando acquisti per più di 500.000,00 euro dal nuovo fornitore; la mancata assunzione di informazioni da parte di unoperatore abituato ad avvalersi di fornitori strutturati sul piano dell’organizzazione aziendale a fronte di evidenti carenze di organico, di mezzi e di organizzazione di CMB Group), nonostante la ricorrente abbia dichiarato di aver consultato i bilanci depositati nella Camera di Commercio.

Ancora una volta si cerca diottenere una nuova e inammissibile rivalutazione degli elementi istruttori.

4. –Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7642/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto n. 1242/2022 , depositata i l 24 ottobre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – L’Agenzia delle entrate , Direzione provinciale di Padova, Ufficio controlli, emetteva nei confronti della Stox s .r.l., società che opera nel settore delle lavorazioni meccaniche di precisione, l’avviso di accertamento n. T6S030103251/2017 con il quale, per l’anno 2013, disconosceva la detrazione dell’I VA , per l’importo di euro 71.950,00, riferitaagli acquisti di materie prime metalliche, utilizzate nel processo produttivo, dal fornitore CMB Group s .r.l. L’Ufficio, inoltre, irrogava le sanzioni amministrative per infedele dichiarazione e per illegittima detrazione dell’imposta. La pretesa scaturi va dal recepimento delle risultanze del processo verbale di constatazione elevato dalla Guardia di Finanza di Padova per gli anni 2013, 2014 e 2015. La società presentava ricorso innanzi la Commissione tributaria provinciale di Padova. L’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio. Con la sentenza n. 390/03/2019, depositata il 13 novembre 2019, la Commissione tributaria provinciale di Padova rigettava il ricorso. 2. – Avverso tale sentenza la contribuente proponeva appello. L’Agenzia delle entrate si costituiva ingiudizio. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, con sentenza n. 1242/2022, depositata in data 24 ottobre 2022, ha respinto l’appello. 3. – La contribuente ha proposto ricorso alla Corte di cassazione affidato a cinquemotivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. 4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. La contribuente hadepositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per motivazione carente e/o contraddittoria e/o omessa, laddove la Corte di giustizia tributaria di secondo grado non avrebbe valutato le prove messe a disposizione dalla ricorrente e, in particolare, il decreto di archiviazione penale emesso dal Tribunale di Padova nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], dal quale emerge l’assenza di prova in merito al vantaggio che la società avrebbe consapevolmente ottenuto dalla partecipazione alla frode ( violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.). Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Il decreto di archiviazione del procedimento penale emesso dal Tribunale di Padova costituirebbe la prova dell’infondatezza della ricostruzione dell’Amministrazione finanziaria (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). 1.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili. In tema di processo tributario, il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.p. non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell'art. 654 c.p.p.(Cass. n. 16649/2020). Nel caso di specie, al di là di un richiamo parziale del contenuto del decreto di archiviazione, la pronuncia ha ri tenuto non determinante il provvedimento in questione , esplicitando successivamente le ragioni per le quali la società è stata ritenuta consapevoledella pregressa frode fiscale. Parte ricorrente, invero, prospetta un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. n. 10927/2024). Nella memoria si invoca l’art. 21 bisdel d.lgs. n. 74 del 2000, ma tale disposizione non presenta alcun rilievo nel caso di specie ove si ha riguardo a un decreto di archiviazione e non a una pronuncia di assoluzione emessa a seguito di dibattimento. 2. – Con il terzo motivo si prospetta la nullità della sentenza e del procedimento. Violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 c.p.c., laddove la Corte di giustizia tributaria di secondo grado afferma che gli elementi addotti dall’Agenzia delle entrate costituirebbero «indizi gravi, precisi e concordanti» dai quali emergerebbe che la società contribuente sapeva , o quanto meno poteva conoscere, che le forniture oggetto di contestazione si inserivano in un meccanismo di evasione dell’IVA( art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.). Secondo quanto prospettato, i giudici sarebbero giunti alla conclusione che la contribuente fosse connivente nell’asserita frode senza prendere in considerazione e, quindi, senza spiegare le ragioni per le quali le specifiche argomentazioni difensive espresse dalla ricorrente negli atti difensivi non dimostrerebbero l’infondatezza e l’erroneità dell’assunto accusatorio. La sentenza impugnata risulterebbenulla per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 c.p.c. in quanto nella sentenza sarebbe del tutto assente il richiamo alle argomentazioni difensive svolte e l’esposizione delle ragioni giuridico/fattuali utilizzate per disattenderle. Gli elementi contestati sarebbero l’assenza di una «dotazione strumentale adeguata all’esecuzione della prestazione» in capo al fornitore CMB Group e conoscibilità della stessa ( la società aveva sostenuto l’inconsistenza dell’elemento, al quale non può essere riconosciuta alcuna rilevanza presuntiva), le anomalie nelle modalità di esecuzione dei trasporti ( la ricorrente aveva sostenuto l’inconsistenza dell’elemento, al quale non può essere riconosciuta alcuna rilevanza presuntiva) e l’ assenza di contatti telefonici tra il legale rappresentante del fornitore CMB Group e i relativi clienti, tra cui la ricorrente stessa, che nell’atto di appello aveva sostenuto l’inconsistenza dell’elemento, al quale non può essere riconosciuta alcuna rilevanza presuntiva. Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 19 e 54 del d.p.r. n. 633 del 1972 e degli art. 2697, 2727 e 2729 c.c. (come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità nazionale) e dell’art. 7, comma 5 - bis , del d.lgs . n. 546 del 1992. Gli elementi indicati dal giudice di seconde cure in sentenza non dimostrerebbero che la contribuentesapeva o non poteva non sapere che i propri acquisti si inserivano in trame fraudolente (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). 2.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022). Nel caso di specie, non sussiste alcuna nullità della motivazione, non essendo leso il «minimo costituzionale» richiamato dalla giurisprudenza di questa S.C. La Corte di giustizia tributaria non solo ha reso la sua decisione con motivazione congrua e articolata, priva di contraddizioni e tale da permettere di ben comprendere l’iter logico del ragionamento, ma ha anche considerato specificamente le deduzioni contrarie prospettate che ha ritenutonon determinanti. Anche sotto taleprofilo si cerca una rivalutazione del merito, non ammissibilein sede di legittimità. Neppure è pertinente e ammissibile l’invocazione dell’art. 7, comma 5-bis, cit., norma avente natura sostanziale ed inapplicabile ratione temporis (Cass. n. 20816 del 25/07/2024), la quale, in ogni caso, non comporta alcuna inversione della normale ripartizione dell’onere della prova , né preclude il ricorso alle presunzioni semplici, ex artt. 2727 e ss. c.c.(Cass. n. 18764 del 09/07/2024). 3. –Con il quinto motivo si censura la nullità della sentenza e del procedimento. Violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 c.p.c. laddove la Corte di giustizia tributaria di secondo grado afferma l’assenza della buona fede e diligenza in capo alla contribuente, in quanto «la società non ha neppure adempiuto al minimo onere informativo che da lei si poteva pretendere» (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.). 3.1. –Il motivo è infondato. La motivazione ha chiaramente enucleato le ragioni per le quali ha ritenuto di negare l’esistenza di una buona fede in capo alla società contribuente, che non si è avveduta di tutte le anomalie evidenziate nella parte motiva della pronuncia ( tra cui: la mancanza da parte del fornitore CMB Group di una dotazione strumentale adeguata all’esecuzione della prestazione, tanto che il trasporto del materiale avveniva tramite la [OSCURATO:PERSONA] srl - società che risultava evasore totale dal 2012 mentre l’effettivo vettore era la società [OSCURATO:PERSONA] srl; la consapevole zza del fatto che il vettore che consegnava le merci non era l’operatore economico risultante dal documento di trasporto; dall’analisi dei tabulati telefonici dell’amministratore di CMB Group emergevache egli non ha avuto comunicazioni telefoniche con l’apparente trasportatore, né con i clienti finali di CMB Group;la dichiarazione dell’amministratore unico della società di essere stato direttamente contattato dal rappresentante di CMB, con il quale non aveva sino a quel momento intrattenuto rapporti commerciali; la condotta dell’operatore economico che, pur non avendo mai avuto rapporti negoziali con un soggetto, decide di intraprendere una relazione commerciale con quest’ultimo senza assumere alcun tipo di informazione sulla sua situazione aziendale, effettuando acquisti per più di 500.000,00 euro dal nuovo fornitore; la mancata assunzione di informazioni da parte di unoperatore abituato ad avvalersi di fornitori strutturati sul piano dell’organizzazione aziendale a fronte di evidenti carenze di organico, di mezzi e di organizzazione di CMB Group), nonostante la ricorrente abbia dichiarato di aver consultato i bilanci depositati nella Camera di Commercio. Ancora una volta si cerca diottenere una nuova e inammissibile rivalutazione degli elementi istruttori. 4. –Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato p
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