CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 07580/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 del GIP TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /h/7 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ai quali è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deducono la violazione di legge il vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena; Considerato che il motivo espone doglianze non consentite, perché le censure proposte, contestando la «mancata adeguata valutazione della gravità del reato agli effetti della determinazione della pena», sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese proc:essuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente