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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34405/2026

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olta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 16981 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le doglianze, con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione finalizzata alla cessione di sostanze stupefacenti (riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) sono totalmente generiche, limitandosi alla mera enunciazione della mancanza di motivazione della decisione impugnata; Rilevato che la sentenza della Corte di appello ha posto in evidenza, con puntuale e logico apparato argomentativo, le ragioni della ritenuta responsabilità, fondata, oltre che sugli esiti della perquisizione domiciliare, sulla ammissione dell'addebito da parte del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inam P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
olta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 16981 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le doglianze, con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione finalizzata alla cessione di sostanze stupefacenti (riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) sono totalmente generiche, limitandosi alla mera enunciazione della mancanza di motivazione della decisione impugnata; Rilevato che la sentenza della Corte di appello ha posto in evidenza, con puntuale e logico apparato argomentativo, le ragioni della ritenuta responsabilità, fondata, oltre che sugli esiti della perquisizione domiciliare, sulla ammissione dell'addebito da parte del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inam P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34405/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris