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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 28444/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERCELLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza impugnata è stata rigettata la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con sei sentenze irrevocabili (numerose truffe, nonché sostituzione di persona, associazione per delinquere finalizzata alle truffe ai danni di enti ecclesiastici), proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che il motivo proposto, a mezzo del difensore, avv.

F. Capuzzo (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione), devolve censura non consentita in sede di legittimità in quanto volta ad una rivalutazione alternativa delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità e, comunque, manifestamente infondata per asseriti difetti di motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato.

Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici, non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

Considerato che questa Corte ha precisato che l'elevato arco di tempo, all'interno del quale sono stati commessi più reati, non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale) ma che tale esigenza di verifica sussiste nei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale.

Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, nonché sottolineando, correttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante dedotto dalla difesa, l'omogeneità solo parziale dei titoli di reato, considerate le descritte differenti modalità operative (cfr. pag. 3 e 4), il dato temporale non inferiore ad un anno tra le condotte, il diverso ambito spaziale in cui i fatti sono stati commessi, indicando peraltro come indimostrata la grave ludopatia quale circostanza dedotta per giustificare le condotte.

Considerato, pertanto, che l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERCELLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza impugnata è stata rigettata la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con sei sentenze irrevocabili (numerose truffe, nonché sostituzione di persona, associazione per delinquere finalizzata alle truffe ai danni di enti ecclesiastici), proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che il motivo proposto, a mezzo del difensore, avv. F. Capuzzo (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione), devolve censura non consentita in sede di legittimità in quanto volta ad una rivalutazione alternativa delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità e, comunque, manifestamente infondata per asseriti difetti di motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato. Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici, non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). Considerato che questa Corte ha precisato che l'elevato arco di tempo, all'interno del quale sono stati commessi più reati, non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale) ma che tale esigenza di verifica sussiste nei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale. Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, nonché sottolineando, correttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante dedotto dalla difesa, l'omogeneità solo parziale dei titoli di reato, considerate le descritte differenti modalità operative (cfr. pag. 3 e 4), il dato temporale non inferiore ad un anno tra le condotte, il diverso ambito spaziale in cui i fatti sono stati commessi, indicando peraltro come indimostrata la grave ludopatia quale circostanza dedotta per giustificare le condotte. Considerato, pertanto, che l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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