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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22818/2026

Testo disponibile della fonte

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ibilità del ricorso;letta la nota del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Salerno ha confermato ilprovvedimento con cui il giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Noceraapplicava a XXXXXXXXXXXXXXXla misura della custodia cautelare in carcere in relazionealla provvisoria imputazione per i reati di estorsione aggravata e di atti persecutori.2.

Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite delproprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiestidall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con unico motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazioneagli artt. 275 e 275 bis cod. proc. pen., segnatamente per non avere il Tribunale espressoalcuna considerazione circa l’adeguatezza dell’invocata misura degli arresti domiciliari, colpresidio del cd. braccialetto elettronico; a tal proposito, la difesa sottolinea di averdettagliatamente descritto, con l’istanza di riesame, la disponibilità della famiglia d’originedell’indagato a ospitarlo, peraltro in un luogo fisico molto distante da quello di residenza dellapersona offesa.

L’unica traccia, del tutto inadeguata, di motivazione, posta a supporto dellacustodia cautelare in carcere, sarebbe quella espressa con riguardo alle modalità dellacondotta e alla negativa personalità dell’indagato.

3. È pervenuta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cuisi è chiesto dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

È altresì pervenuta nota del difensore delricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], del 5 giugno 2026, con cui si rappresenta che, conprovvedimento del 14 maggio 2026 (allegato alla nota), il g.i.p. del Tribunale di NoceraInferiore sostituiva la misura inframuraria con quella degli arresti domiciliari pressol’abitazione di XXXXXXXXXXXXX, parente del ricorrente, in XXXXXXX, XXXXXXXX, pressol'indirizzo specificato nel testo, prescrivendogli il divieto di comunicazione personale -verbale, telefonica e telematica - con tutti i terzi diversi da quelli che con lui coabitano e loassistono.

In ragione di tale sopravvenienza, non permanendo un attuale interesse alricorso, la difesa dichiara di rinunciare al medesimo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate.2.

Il motivo unico è manifestamente infondato, oltre che aspecifico per genericità delledoglianze esposte.

La dedotta, mera apparenza della motivazione è censura radicalmenteinfondata, avendo il Tribunale reso, al contrario, adeguate ragioni circa la necessità delpresidio carcerario; ciò, alla luce dell’estrema gravità delle condotte estorsive e persecutorie,poste in essere, in certi casi, con modalità puntigliosamente descritte, e senza superfluaenfasi, nell’ordinanza impugnata addirittura omicidiarie.

Si è altresì rimarcata 1) lasostanziale, mancata auto-analisi e comprensione, da parte dell’indagato, delle allarmanticondotte tenute, e ciò, al di là di una parziale ammissione degli addebiti provvisoriamentecontestati; 2) l’assenza di concrete dimostrazioni circa l’asserita volontà di seguire unpercorso di recupero presso una comunità terapeutica a sostegno degli autori di violenzasulle donne 3) la presenza di messaggi audio, prodotti dalla vittima, contenenti “l’auspicio”,espresso dall’indagato, della degenerazione delle condotte illecite.A fronte di siffatte circostanze, del tutto razionalmente è stata esclusa l’applicabilità dialtri presidi, diversi da quello carcerario, adeguati a garantire le esigenze di cautela; il fattoche non risulti, come lamentato dalla difesa, un’esplicita analisi dell’adeguatezza, o meno,del domicilio proposto dal ricorrente, e del braccialetto elettronico (sul punto, ex plurimis, v.(Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463 - 01), non può seriamentedescriversi come deficit della motivazione o, addirittura, come espressione di unamotivazione meramente apparente (che, gioverà ribadirlo, è quella motivazione «priva deirequisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramenteapparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudicedi merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da farrisultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura»: Sez. 6,n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 – 01).Al contrario, la motivazione del gravato provvedimento circa il concreto pericolo dicondotte recidivanti dispiega una tale forza argomentativa, da far ritenere ultronee ulterioriconsiderazioni circa l’inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo dellareiterazione criminosa.

Si osserva, per inciso, che nel ricorso proposto in tal sede, come giànell'istanza di riesame, il proposto luogo di applicazione degli invocati domiciliari era inprovincia di Avellino, non già dXXXXXXXXXXXXluogo, quest’ultimo, propostosuccessivamente al presente ricorso, come risulta dal provvedimento del g.i.p. del 14maggio 2026 (allegato alla nota citata supra, sub 3, del “ritenuto in fatto”).3.

In vista delle superiori argomentazioni e preso atto della dichiarazione di rinuncia alricorso per sopravvenuta carenza di interesse, secondo quanto specificato dalla difesa conla comunicazione sopra menzionata, si ritiene di dar seguito al principio, espresso dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui «la genericità del ricorso per cassazione chedetermina la sua inammissibilità, dando luogo alla mancata instaurazione di un validorapporto processuale ascrivibile a colpa del ricorrente, prevale sulla sopravvenuta carenza diinteresse alla pronunzia sull'impugnazione, imponendo, per il principio di soccombenza, lacondanna del predetto alle spese del procedimento e alla pena pecuniaria in favore dellaCassa delle ammende» (Sez. 3, n. 42595 del 14/11/2024, Hudorovic, Rv. 287187 - 01).Si osserva, poi, che, ai fini di una corretta rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenzadi interesse alla pronunzia sull'impugnazione, è necessario dimostrare che il difensore siaprovvisto di procura speciale, ciò che non risulta dalla comunicazione pervenuta.

Né larinuncia risulta sottoscritta dal ricorrente.Al caso in scrutinio deve dunque applicarsi il principio, statuito da questa Corte e alquale il Collegio intendere dare continuità, alla luce del quale «è inefficace l'atto di rinuncia alricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore sprovvisto diprocura speciale, posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa,richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmenteo a mezzo di procuratore speciale» (Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663 -01).4.

Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile.Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa inragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., n. 186 del13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, infavore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte,appare equo determinare in euro

3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibilità del ricorso;letta la nota del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Salerno ha confermato ilprovvedimento con cui il giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Noceraapplicava a XXXXXXXXXXXXXXXla misura della custodia cautelare in carcere in relazionealla provvisoria imputazione per i reati di estorsione aggravata e di atti persecutori.2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite delproprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiestidall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con unico motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazioneagli artt. 275 e 275 bis cod. proc. pen., segnatamente per non avere il Tribunale espressoalcuna considerazione circa l’adeguatezza dell’invocata misura degli arresti domiciliari, colpresidio del cd. braccialetto elettronico; a tal proposito, la difesa sottolinea di averdettagliatamente descritto, con l’istanza di riesame, la disponibilità della famiglia d’originedell’indagato a ospitarlo, peraltro in un luogo fisico molto distante da quello di residenza dellapersona offesa. L’unica traccia, del tutto inadeguata, di motivazione, posta a supporto dellacustodia cautelare in carcere, sarebbe quella espressa con riguardo alle modalità dellacondotta e alla negativa personalità dell’indagato. 3. È pervenuta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cuisi è chiesto dichiarare l’inammissibilità del ricorso. È altresì pervenuta nota del difensore delricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], del 5 giugno 2026, con cui si rappresenta che, conprovvedimento del 14 maggio 2026 (allegato alla nota), il g.i.p. del Tribunale di NoceraInferiore sostituiva la misura inframuraria con quella degli arresti domiciliari pressol’abitazione di XXXXXXXXXXXXX, parente del ricorrente, in XXXXXXX, XXXXXXXX, pressol'indirizzo specificato nel testo, prescrivendogli il divieto di comunicazione personale -verbale, telefonica e telematica - con tutti i terzi diversi da quelli che con lui coabitano e loassistono. In ragione di tale sopravvenienza, non permanendo un attuale interesse alricorso, la difesa dichiara di rinunciare al medesimo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate.2. Il motivo unico è manifestamente infondato, oltre che aspecifico per genericità delledoglianze esposte. La dedotta, mera apparenza della motivazione è censura radicalmenteinfondata, avendo il Tribunale reso, al contrario, adeguate ragioni circa la necessità delpresidio carcerario; ciò, alla luce dell’estrema gravità delle condotte estorsive e persecutorie,poste in essere, in certi casi, con modalità puntigliosamente descritte, e senza superfluaenfasi, nell’ordinanza impugnata addirittura omicidiarie. Si è altresì rimarcata 1) lasostanziale, mancata auto-analisi e comprensione, da parte dell’indagato, delle allarmanticondotte tenute, e ciò, al di là di una parziale ammissione degli addebiti provvisoriamentecontestati; 2) l’assenza di concrete dimostrazioni circa l’asserita volontà di seguire unpercorso di recupero presso una comunità terapeutica a sostegno degli autori di violenzasulle donne 3) la presenza di messaggi audio, prodotti dalla vittima, contenenti “l’auspicio”,espresso dall’indagato, della degenerazione delle condotte illecite.A fronte di siffatte circostanze, del tutto razionalmente è stata esclusa l’applicabilità dialtri presidi, diversi da quello carcerario, adeguati a garantire le esigenze di cautela; il fattoche non risulti, come lamentato dalla difesa, un’esplicita analisi dell’adeguatezza, o meno,del domicilio proposto dal ricorrente, e del braccialetto elettronico (sul punto, ex plurimis, v.(Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463 - 01), non può seriamentedescriversi come deficit della motivazione o, addirittura, come espressione di unamotivazione meramente apparente (che, gioverà ribadirlo, è quella motivazione «priva deirequisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramenteapparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudicedi merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da farrisultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura»: Sez. 6,n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 – 01).Al contrario, la motivazione del gravato provvedimento circa il concreto pericolo dicondotte recidivanti dispiega una tale forza argomentativa, da far ritenere ultronee ulterioriconsiderazioni circa l’inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo dellareiterazione criminosa. Si osserva, per inciso, che nel ricorso proposto in tal sede, come giànell'istanza di riesame, il proposto luogo di applicazione degli invocati domiciliari era inprovincia di Avellino, non già dXXXXXXXXXXXXluogo, quest’ultimo, propostosuccessivamente al presente ricorso, come risulta dal provvedimento del g.i.p. del 14maggio 2026 (allegato alla nota citata supra, sub 3, del “ritenuto in fatto”).3. In vista delle superiori argomentazioni e preso atto della dichiarazione di rinuncia alricorso per sopravvenuta carenza di interesse, secondo quanto specificato dalla difesa conla comunicazione sopra menzionata, si ritiene di dar seguito al principio, espresso dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui «la genericità del ricorso per cassazione chedetermina la sua inammissibilità, dando luogo alla mancata instaurazione di un validorapporto processuale ascrivibile a colpa del ricorrente, prevale sulla sopravvenuta carenza diinteresse alla pronunzia sull'impugnazione, imponendo, per il principio di soccombenza, lacondanna del predetto alle spese del procedimento e alla pena pecuniaria in favore dellaCassa delle ammende» (Sez. 3, n. 42595 del 14/11/2024, Hudorovic, Rv. 287187 - 01).Si osserva, poi, che, ai fini di una corretta rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenzadi interesse alla pronunzia sull'impugnazione, è necessario dimostrare che il difensore siaprovvisto di procura speciale, ciò che non risulta dalla comunicazione pervenuta. Né larinuncia risulta sottoscritta dal ricorrente.Al caso in scrutinio deve dunque applicarsi il principio, statuito da questa Corte e alquale il Collegio intendere dare continuità, alla luce del quale «è inefficace l'atto di rinuncia alricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore sprovvisto diprocura speciale, posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa,richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmenteo a mezzo di procuratore speciale» (Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663 -01).4. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile.Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa inragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, infavore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte,appare equo determinare in euro 3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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