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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 15813/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 del TRIBUNALE di TRAPANIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] Antonino, con le quali si è chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso con condanna della parte civile [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe alla rifusione delle spese processuali come da allegata nota spese.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza 12 aprile 2022, il Tribunale di Trapani, giudice dell'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Alcamo, con la quale [OSCURATO:PERSONA] Antonino era stato condannato per il reato di cui all'art. 590, c. 1 e 3, cod. pen. (in Alcamo il 6/1/2016), perché, alla guida di un'autovettura, aveva invaso l'opposto senso di marcia i andando a collidere con il ciclomotore condotto da [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe che, nell'occorso, aveva riportato le lesioni descritte in imputazione, ha eliminato la condanna al pagamento di una provvisionale, confermando nel resto e riconoscendo la reciproca soccombenza delle parti quanto alle spese.

2. La difesa della parte civile ha proposto ricorso con proprio difensore, formulando tre motivi.

Con il primo, ha dedotto violazione di legge e di norme processuali stabilite a pena di nullità (in relazione all'obbligo di motivazione), laddove il giudice d'appello ha riaffermato la sussistenza di un concorso di colpa della persona offesa nella causazione del sinistro.

La difesa contesta l'assunto secondo il quale la persona offesa non avrebbe, nell'occorso, tentato manovre diversive, pur avendo avvistato l'imputato, assunto che i giudici territoriali avrebbero tratto dalle stesse dichiarazioni della persona offesa che si assumono però travisate, egli avendo affermato di avere visto la autovettura nella sua corsia di marcia e solo pochi istanti prima dell'impatto la stessa che invadeva la opposta corsia, condotta che aveva colto di sorpresa il [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi con riferimento alla liquidazione del danno: già in primo grado, la parte civile aveva indicato il danno risarcibile, anche sulla scorta di una consulenza di parte e di copiosa documentazione medica.

Il giudice di prime cure, senza nulla motivare in ordine alla decisione assunta, aveva rimesso le parti davanti al giudice civile per la quantificazione.

Dal canto suo, il giudice d'appello ha disatteso la richiesta con motivazione del tutto apparente e tautologica.

Infine, con il terzo motivo, ha dedotto analoghi vizi, questa volta contestando la mancata condanna dell'imputato e del responsabile civile alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, essendosi il giudice limitato a condannare gli appellanti al pagamento delle spese processuali.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4.

La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Antonio ha depositato memoria scritta e nota spese, associandosi alle conclusioni del Procuratore generale e chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il giudice d'appello ha affermato, sulla scorta delle prove acquisite, che il sinistro era stato la conseguenza della violazione della regola cautelare di cui all'art. 143 codice strada da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo quanto ricostruito dai tarabinieri e dai consulenti di parte, era entrato in collisione, in modo frontale sinistro, con il ciclomotore condotto dal [OSCURATO:PERSONA], proveniente dal senso di marcia opposto, i rilievi effettuati avendo consentito di affermare che l'urto era avvenuto sulla linea di mezzeria, cosicché poteva dirsi che il veicolo aveva in parte invaso l'opposta corsia di marcia.

Quanto, invece, al concorso di colpa della persona offesa, il Tribunale ha affermato che le circostanze allegate con l'appello (condizioni della strada, libera da altri mezzi; stato di ebbrezza alcolica del conducente antagonista) non erano idonee a escludere la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'occorso, non era stato colto di sorpresa dalla comparsa dell'autovettura, avendola vista arrivare, ciononostante non avendo approntato alcuna manovra diversiva, né frenato, così violando l'obbligo di generica prudenza, perizia e diligenza, racchiuso nel disposto di cui all'art. 140, codice strada.

Quanto, poi, alla mancata liquidazione del quantum debeatur, il giudice d'appello ha ritenuto che gli atti di causa non consentissero di quantificare con certezza l'ammontare del danno risarcibile, poiché non erano stati acquisiti ulteriori elementi, oltre alla consulenza prodotta dalla parte civile, di per sé ritenuta insufficiente.

Anche la consulenza medico legale in atti aveva assunto rilievo solo ai fini dell'accertamento del fatto di reato produttivo di danno e, quindi, ai soli fini della condanna generica.

Infine, stante la reciproca soccombenza, il Tribunale ha ritenuto di dover condannare ciascuna parte appellante al pagamento delle spese processuali.

3. Va preliminarmente rilevato che, nonostante il richiamo alle lettere b) e c) dell'art. 606, cod. proc. peri., le doglianze veicolate con i motivi di ricorso sembrano piuttosto tradursi in censure al percorso motivazionale seguito dal giudice nella sentenza censurata, il che renderebbe il ricorso addirittura non proponibile ai sensi dell'art. 39 bis, d.

Igs. n. 274/2000, inserito dall'art. 9 del d.

Igs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11 (il cui art. 5, comma 1 ha inserito anche il comma 2 -bis all'art. 606, cod. proc. pen.).

In ogni caso e risolutivamente, i motivi sono comunque tutti manifestamente infondati, non ravvisandosi le dedotte violazioni della legge penali:5 - sostanziale o processuale - nel termini denunciati in ricorso ed apprezzandosi nel documento censurato il procedimento giustificativo del quale parte ricorrente ha denunciato la presunta assenza.

Quanto al primo punto, i giudici del merito hanno ricostruito la dinamica dell'incidente coerentemente alle risultanze probatorie ed esaminato il contributo della persona offesa nella causazione dell'evento, individuandone il concorso di colpa con la condotta dell'imputato, dopo avere preventivamente individuato la regola cautelare violata e il suo atteggiarsi in relazione all'area di rischio considerata.

Ciò ha giustificato il collegamento, non solo materiale tra condotta e evento, ma anche quello tra regola violata ed evento stesso (sul punto, sez. 4, n. 40050 del 29/3/2018, Lenarduzzi, Rv. 273870).

Quanto alla condanna generica al risarcimento del danno, poi, il giudice d'appello ha ritenuto gli elementi probatori disponibili, sostanzialmente rappresentati dalla domanda della parte civile supportata da una consulenza di parte, insufficienti per addivenire alla quantificazione del danno in sede penale, ma anche per valutare la capienza della somma già accettata a titolo di acconto.

Di contro, parte ricorrente si è limitata a contestare la decisione senza allegare elementi pretermessi risolutivi, al di fuori della già valutata consulenza di parte.

In tema di risarcimento del danno in via equitativa, questa Corte, in sede civile, ha già chiarito che tale tipo di liquidazione, anche nella sua forma cd.

"pura", consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento.

Ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell'operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.), sia nel vizio di violazione dell'art. 1226 c.c. (sez. 6-3, ordinanza n. 18795 del 2/7/2021, Rv. 661913, in cui, nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva operato in via equitativa una ingentissima riduzione del quantum senza dare alcun conto dei motivi e dei criteri posti alla base della operata rilevante modifica; ma anche sez. 3, n. 22272 del 13/9/2018, Rv. 650596).

Infine, quanto alla mancata condanna dell'imputato e del responsabile civile alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di appello, il ricorrente ha omesso di considerare che il gravame era stato promosso anche dalla parte civile, con rigetto dei relativi motivi.

Quindi, del tutto correttamente, entrambi gli appellanti sono stati condannati al pagamento delle spese 4 processuali, la dichiarata e giustificata reciproca soccombenza avendo legittimato la mancata condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per il giudizio di appello (sul punto, sez. 5, n. 46453 del 21/10/2008, Colombo, RV. 242611; n. 40274 del 5/10/2021, Catalano, Rv. 282090; 22780 del 25/3/2021, C., Rv. 281436).

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), ma non anche quella alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a causa della sua genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale, con essa non avendo la parte neppure contrastato specificamente i motivi di impugnazione proposti (in motivazione, da ultimo, Sez.

U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla sulle spese in favore dell'imputato.

Deciso il 15 marzo 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 del TRIBUNALE di TRAPANIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] Antonino, con le quali si è chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso con condanna della parte civile [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe alla rifusione delle spese processuali come da allegata nota spese. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza 12 aprile 2022, il Tribunale di Trapani, giudice dell'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Alcamo, con la quale [OSCURATO:PERSONA] Antonino era stato condannato per il reato di cui all'art. 590, c. 1 e 3, cod. pen. (in Alcamo il 6/1/2016), perché, alla guida di un'autovettura, aveva invaso l'opposto senso di marcia i andando a collidere con il ciclomotore condotto da [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe che, nell'occorso, aveva riportato le lesioni descritte in imputazione, ha eliminato la condanna al pagamento di una provvisionale, confermando nel resto e riconoscendo la reciproca soccombenza delle parti quanto alle spese. 2. La difesa della parte civile ha proposto ricorso con proprio difensore, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e di norme processuali stabilite a pena di nullità (in relazione all'obbligo di motivazione), laddove il giudice d'appello ha riaffermato la sussistenza di un concorso di colpa della persona offesa nella causazione del sinistro. La difesa contesta l'assunto secondo il quale la persona offesa non avrebbe, nell'occorso, tentato manovre diversive, pur avendo avvistato l'imputato, assunto che i giudici territoriali avrebbero tratto dalle stesse dichiarazioni della persona offesa che si assumono però travisate, egli avendo affermato di avere visto la autovettura nella sua corsia di marcia e solo pochi istanti prima dell'impatto la stessa che invadeva la opposta corsia, condotta che aveva colto di sorpresa il [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi con riferimento alla liquidazione del danno: già in primo grado, la parte civile aveva indicato il danno risarcibile, anche sulla scorta di una consulenza di parte e di copiosa documentazione medica. Il giudice di prime cure, senza nulla motivare in ordine alla decisione assunta, aveva rimesso le parti davanti al giudice civile per la quantificazione. Dal canto suo, il giudice d'appello ha disatteso la richiesta con motivazione del tutto apparente e tautologica. Infine, con il terzo motivo, ha dedotto analoghi vizi, questa volta contestando la mancata condanna dell'imputato e del responsabile civile alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, essendosi il giudice limitato a condannare gli appellanti al pagamento delle spese processuali. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4. La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Antonio ha depositato memoria scritta e nota spese, associandosi alle conclusioni del Procuratore generale e chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il giudice d'appello ha affermato, sulla scorta delle prove acquisite, che il sinistro era stato la conseguenza della violazione della regola cautelare di cui all'art. 143 codice strada da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo quanto ricostruito dai tarabinieri e dai consulenti di parte, era entrato in collisione, in modo frontale sinistro, con il ciclomotore condotto dal [OSCURATO:PERSONA], proveniente dal senso di marcia opposto, i rilievi effettuati avendo consentito di affermare che l'urto era avvenuto sulla linea di mezzeria, cosicché poteva dirsi che il veicolo aveva in parte invaso l'opposta corsia di marcia. Quanto, invece, al concorso di colpa della persona offesa, il Tribunale ha affermato che le circostanze allegate con l'appello (condizioni della strada, libera da altri mezzi; stato di ebbrezza alcolica del conducente antagonista) non erano idonee a escludere la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'occorso, non era stato colto di sorpresa dalla comparsa dell'autovettura, avendola vista arrivare, ciononostante non avendo approntato alcuna manovra diversiva, né frenato, così violando l'obbligo di generica prudenza, perizia e diligenza, racchiuso nel disposto di cui all'art. 140, codice strada. Quanto, poi, alla mancata liquidazione del quantum debeatur, il giudice d'appello ha ritenuto che gli atti di causa non consentissero di quantificare con certezza l'ammontare del danno risarcibile, poiché non erano stati acquisiti ulteriori elementi, oltre alla consulenza prodotta dalla parte civile, di per sé ritenuta insufficiente. Anche la consulenza medico legale in atti aveva assunto rilievo solo ai fini dell'accertamento del fatto di reato produttivo di danno e, quindi, ai soli fini della condanna generica. Infine, stante la reciproca soccombenza, il Tribunale ha ritenuto di dover condannare ciascuna parte appellante al pagamento delle spese processuali. 3. Va preliminarmente rilevato che, nonostante il richiamo alle lettere b) e c) dell'art. 606, cod. proc. peri., le doglianze veicolate con i motivi di ricorso sembrano piuttosto tradursi in censure al percorso motivazionale seguito dal giudice nella sentenza censurata, il che renderebbe il ricorso addirittura non proponibile ai sensi dell'art. 39 bis, d. Igs. n. 274/2000, inserito dall'art. 9 del d. Igs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11 (il cui art. 5, comma 1 ha inserito anche il comma 2 -bis all'art. 606, cod. proc. pen.). In ogni caso e risolutivamente, i motivi sono comunque tutti manifestamente infondati, non ravvisandosi le dedotte violazioni della legge penali:5 - sostanziale o processuale - nel termini denunciati in ricorso ed apprezzandosi nel documento censurato il procedimento giustificativo del quale parte ricorrente ha denunciato la presunta assenza. Quanto al primo punto, i giudici del merito hanno ricostruito la dinamica dell'incidente coerentemente alle risultanze probatorie ed esaminato il contributo della persona offesa nella causazione dell'evento, individuandone il concorso di colpa con la condotta dell'imputato, dopo avere preventivamente individuato la regola cautelare violata e il suo atteggiarsi in relazione all'area di rischio considerata. Ciò ha giustificato il collegamento, non solo materiale tra condotta e evento, ma anche quello tra regola violata ed evento stesso (sul punto, sez. 4, n. 40050 del 29/3/2018, Lenarduzzi, Rv. 273870). Quanto alla condanna generica al risarcimento del danno, poi, il giudice d'appello ha ritenuto gli elementi probatori disponibili, sostanzialmente rappresentati dalla domanda della parte civile supportata da una consulenza di parte, insufficienti per addivenire alla quantificazione del danno in sede penale, ma anche per valutare la capienza della somma già accettata a titolo di acconto. Di contro, parte ricorrente si è limitata a contestare la decisione senza allegare elementi pretermessi risolutivi, al di fuori della già valutata consulenza di parte. In tema di risarcimento del danno in via equitativa, questa Corte, in sede civile, ha già chiarito che tale tipo di liquidazione, anche nella sua forma cd. "pura", consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. Ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell'operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.), sia nel vizio di violazione dell'art. 1226 c.c. (sez. 6-3, ordinanza n. 18795 del 2/7/2021, Rv. 661913, in cui, nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva operato in via equitativa una ingentissima riduzione del quantum senza dare alcun conto dei motivi e dei criteri posti alla base della operata rilevante modifica; ma anche sez. 3, n. 22272 del 13/9/2018, Rv. 650596). Infine, quanto alla mancata condanna dell'imputato e del responsabile civile alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di appello, il ricorrente ha omesso di considerare che il gravame era stato promosso anche dalla parte civile, con rigetto dei relativi motivi. Quindi, del tutto correttamente, entrambi gli appellanti sono stati condannati al pagamento delle spese 4 processuali, la dichiarata e giustificata reciproca soccombenza avendo legittimato la mancata condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per il giudizio di appello (sul punto, sez. 5, n. 46453 del 21/10/2008, Colombo, RV. 242611; n. 40274 del 5/10/2021, Catalano, Rv. 282090; 22780 del 25/3/2021, C., Rv. 281436). 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), ma non anche quella alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a causa della sua genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale, con essa non avendo la parte neppure contrastato specificamente i motivi di impugnazione proposti (in motivazione, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese in favore dell'imputato. Deciso il 15 marzo 2023
Sentenza Cassazione n. 15813/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris