Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12529/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8471/2016R.G. proposto da Procura dell’[OSCURATO:PERSONA] di Maria detti [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Archimede n. 1 12 , presso lo studio dell’ a vv ocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentae difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’avvocatura Capitolina, in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21; –controricorrente – avverso la sentenza n. 5123/38/15, depositata il 1 ottobre 2015, della Commissione tributaria regionaledel Lazio; [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOudita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. –con sentenza n. 5123/38/15, depositata il 1 ottobre 2015 , la Commissione tributaria regionale del Lazioha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che (diversamente) aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione all’ICI dovuta dalla contribuente per l’annualità 2004; 1.1 –a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha ritenuto che: - l’area edificabile oggetto di tassazione (dell’estensione di mq. 58.167) non rientrava nell’àmbito di applicazione dell’esenzione prevista dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,art. 7, comma 1, lett. i), esenzione questa riferibile solo agli immobili; -la contribuente, nelle dichiarazioni ICI presentate nel 1993 e nel 2001, non aveva indicato (l’ora dedotto) vincolo pertinenziale che in tesi astringeva il terreno in questione; -detto vincolo, peraltro, doveva ritenersi escluso in ragione della destinazione edificatoria dell’area che era stata asservita «irrevocabilmente e definitivamente» alla progettata costruzione «di un edificio con destinazione uffici» e che, pertanto, non era stata interessata da «una oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente lo ius aedificandi»;

2. – la Procura dell’[OSCURATO:PERSONA] di Maria detti [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di cinquemotivi, ed ha depositato memorie; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Considerato che:

1. –il ricorso è articolato sui seguenti motivi:1.1 – c ol primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,art. 7, comma 1, lett. i ), all’art. 812 cod. civ., ed agli artt. 12 e 14 delle disp. prel. cod. civ., deducendo, in sintesi, che illegittimamente il giudice del gravame aveva escluso la riconducibilità delle aree edificabili all’àmbito oggettivo di applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), cit., laddove sussistenti, come nella fattispecie, il requisito soggettivo ed oggettivo predicato da detta disposizione, ed il bene posto a servizio delle attività non commerciali ivi contemplate; 1.2 – il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,artt. 56 e 57, e degli artt. 112 e 346 cod. proc. civ., assumendo la ricorrente, per un verso, che la questione che involgeva l’inapplicabilità ai terreni edificabili dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), cit., era stata inammissibilmente introdotta (solo) col gravame e, per il restante, che controparte alcun specifico motivo di appello aveva articolato con riferimento all’accertamento condotto dalla pronuncia di prime cure quanto ai presupposti di applicabilità della ridetta disposizione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i); 1.3 –col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ., la ricorrente denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio con riferimento alle modalità di utilizzazione del terreno sottoposto a tassazione, modalità che – riscontrate dalla stessa pronuncia di primo grado ed oggetto di accertamento da parte della prodotta consulenza di parte –davano conto della riconducibilità delle attività ivi svolte alla disposizione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), cit.;1.4 –il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazioneal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 7, comma 1, lett. d), e 10, comma 4, ed agli artt. 817, 2727, 2729 e 2697 cod. civ., deducendo la ricorrente che non aveva alcun fondamento legale il rilevato onere dichiarativo delle pertinenze (non formando oggetto di un siffatto onere le stesse esenzioni contemplate nell’art. 7, cit.) nonché che la mera qualità edificabile dell’area non poteva essere apprezzata al fine di escluderne il vincolo di pertinenzialità, vincolo sussistente in relazione al concreto asservimento al bene principale e, così, nemmeno escluso dalla (mera) presentazione di un progetto di edificazione, fintanto che detto progetto inverato dalla realizzazione delle relative opere di costruzione; 1.5 –col quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,la ricorrente ripropone la denuncia di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio con riferimento alle circostanze che – dedotte da essa esponente e nemmeno specificamente contestate da controparte –ad ogni modo emergevano dalla prodotta consulenza di parte e davano conto del vincolo di asservimento dell’area oggetto di tassazione alle attività riconducibili alla disposizione di esenzione di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,art. 7, comma 1, lett. d);

2. - in via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente ha dato conto delle istanze di definizione agevolata che sono state presentante ai sensi: 1) -del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, conv. in l. 1° dicembre 2016, n. 225 , a cui riguardo sono stati prodotti : a) - la domanda di definizione, che riguardava due cartelle esattoriali, l’una delle quali emessa in relazione all’avviso di accertamento ICI, anno 2004, in contestazione; b) -la comunicazione dell’agente di riscossione recante la determinazione degli importi dovuti, ai fini della definizione, ed il relativo piano di rateizzazione; c) - documentazione in ordine al versamento delle somme dovute(in cinque rate); 2) -del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 1-bis, conv. in l. 21 giugno 2017, n. 96, con riferimento alla quale istanza la ricorrente assume di aver definito - ai sensi della Deliberazione n. 45 del 31 agosto 2017, recante Regolamento di attuazione del d.l. n. 50 del 2017, art. 11, comma 1 - bis , cit. - il carico impositivo residuo, non compreso nella cartella di pagamento definita ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in l. n. 225 del 2016, ed ha prodottola relativa domanda di definizione, con documentazione relativa al versamento eseguito contestualmente alla domanda e con ulteriori due rate ( per importo complessivo pari ad € 31.358,42), nel rispetto delle date di scadenza indicate nel regolamento adottato da [OSCURATO:PERSONA] (art. 5); 3)- del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 16, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136a cui riguardo è stata prodotta la domanda di definizione agevolata -presentata ai sensi della Deliberazione n. 28 del 29 marzo 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha recepito il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, cit., - ove risulta esposta l’indicazione di un complessivo versamento già eseguito (per € 49.678,00) a fronte di un debito originario per il tributo pari ad € 41.356,84; –in sintesi, sono stati eseguiti dalla contribuente versamenti per € 18.356,58, ai sensi de l d.l. n. 193 del 2016, art. 6, cit. , e per € 31.321,42, ai sensi del d.l. n. 50 del 2017, art. 11, comma 1-bis, cit.; 2.1– il d.l. n. 119 del 2018, art. 6 (recepito da [OSCURATO:PERSONA] con la citata Deliberazione n. 28 del 29 marzo 2019), per quel che qui rileva, dispone nei seguenti termini: -«La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019…Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.» (comma6, ult. prop.); -«Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.

La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.» (comma9); - « L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.» (comma 12); - « In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.» (comma 13); 2.2– risultando , quindi, che le somme dovute a titolo di definizione agevolata (exd.l. n. 118 del 2019, art. 6, cit.) rinvenivano da pregressi versamenti eseguiti dalla contribuente e, ad ogni modo, che nonè stata presentata la cennata istanza di trattazione, né notificato un diniego di definizione, deve ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata;

3. - le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, comma13, ult. prop., cit.); -non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8471/2016R.G. proposto da Procura dell’[OSCURATO:PERSONA] di Maria detti [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Archimede n. 1 12 , presso lo studio dell’ a vv ocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentae difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’avvocatura Capitolina, in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21; –controricorrente – avverso la sentenza n. 5123/38/15, depositata il 1 ottobre 2015, della Commissione tributaria regionaledel Lazio; [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOudita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. –con sentenza n. 5123/38/15, depositata il 1 ottobre 2015 , la Commissione tributaria regionale del Lazioha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che (diversamente) aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione all’ICI dovuta dalla contribuente per l’annualità 2004; 1.1 –a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha ritenuto che: - l’area edificabile oggetto di tassazione (dell’estensione di mq. 58.167) non rientrava nell’àmbito di applicazione dell’esenzione prevista dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,art. 7, comma 1, lett. i), esenzione questa riferibile solo agli immobili; -la contribuente, nelle dichiarazioni ICI presentate nel 1993 e nel 2001, non aveva indicato (l’ora dedotto) vincolo pertinenziale che in tesi astringeva il terreno in questione; -detto vincolo, peraltro, doveva ritenersi escluso in ragione della destinazione edificatoria dell’area che era stata asservita «irrevocabilmente e definitivamente» alla progettata costruzione «di un edificio con destinazione uffici» e che, pertanto, non era stata interessata da «una oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente lo ius aedificandi»; 2. – la Procura dell’[OSCURATO:PERSONA] di Maria detti [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di cinquemotivi, ed ha depositato memorie; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Considerato che: 1. –il ricorso è articolato sui seguenti motivi:1.1 – c ol primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,art. 7, comma 1, lett. i ), all’art. 812 cod. civ., ed agli artt. 12 e 14 delle disp. prel. cod. civ., deducendo, in sintesi, che illegittimamente il giudice del gravame aveva escluso la riconducibilità delle aree edificabili all’àmbito oggettivo di applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), cit., laddove sussistenti, come nella fattispecie, il requisito soggettivo ed oggettivo predicato da detta disposizione, ed il bene posto a servizio delle attività non commerciali ivi contemplate; 1.2 – il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,artt. 56 e 57, e degli artt. 112 e 346 cod. proc. civ., assumendo la ricorrente, per un verso, che la questione che involgeva l’inapplicabilità ai terreni edificabili dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), cit., era stata inammissibilmente introdotta (solo) col gravame e, per il restante, che controparte alcun specifico motivo di appello aveva articolato con riferimento all’accertamento condotto dalla pronuncia di prime cure quanto ai presupposti di applicabilità della ridetta disposizione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i); 1.3 –col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ., la ricorrente denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio con riferimento alle modalità di utilizzazione del terreno sottoposto a tassazione, modalità che – riscontrate dalla stessa pronuncia di primo grado ed oggetto di accertamento da parte della prodotta consulenza di parte –davano conto della riconducibilità delle attività ivi svolte alla disposizione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), cit.;1.4 –il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazioneal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 7, comma 1, lett. d), e 10, comma 4, ed agli artt. 817, 2727, 2729 e 2697 cod. civ., deducendo la ricorrente che non aveva alcun fondamento legale il rilevato onere dichiarativo delle pertinenze (non formando oggetto di un siffatto onere le stesse esenzioni contemplate nell’art. 7, cit.) nonché che la mera qualità edificabile dell’area non poteva essere apprezzata al fine di escluderne il vincolo di pertinenzialità, vincolo sussistente in relazione al concreto asservimento al bene principale e, così, nemmeno escluso dalla (mera) presentazione di un progetto di edificazione, fintanto che detto progetto inverato dalla realizzazione delle relative opere di costruzione; 1.5 –col quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,la ricorrente ripropone la denuncia di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio con riferimento alle circostanze che – dedotte da essa esponente e nemmeno specificamente contestate da controparte –ad ogni modo emergevano dalla prodotta consulenza di parte e davano conto del vincolo di asservimento dell’area oggetto di tassazione alle attività riconducibili alla disposizione di esenzione di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,art. 7, comma 1, lett. d); 2. - in via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente ha dato conto delle istanze di definizione agevolata che sono state presentante ai sensi: 1) -del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, conv. in l. 1° dicembre 2016, n. 225 , a cui riguardo sono stati prodotti : a) - la domanda di definizione, che riguardava due cartelle esattoriali, l’una delle quali emessa in relazione all’avviso di accertamento ICI, anno 2004, in contestazione; b) -la comunicazione dell’agente di riscossione recante la determinazione degli importi dovuti, ai fini della definizione, ed il relativo piano di rateizzazione; c) - documentazione in ordine al versamento delle somme dovute(in cinque rate); 2) -del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 1-bis, conv. in l. 21 giugno 2017, n. 96, con riferimento alla quale istanza la ricorrente assume di aver definito - ai sensi della Deliberazione n. 45 del 31 agosto 2017, recante Regolamento di attuazione del d.l. n. 50 del 2017, art. 11, comma 1 - bis , cit. - il carico impositivo residuo, non compreso nella cartella di pagamento definita ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in l. n. 225 del 2016, ed ha prodottola relativa domanda di definizione, con documentazione relativa al versamento eseguito contestualmente alla domanda e con ulteriori due rate ( per importo complessivo pari ad € 31.358,42), nel rispetto delle date di scadenza indicate nel regolamento adottato da [OSCURATO:PERSONA] (art. 5); 3)- del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 16, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136a cui riguardo è stata prodotta la domanda di definizione agevolata -presentata ai sensi della Deliberazione n. 28 del 29 marzo 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha recepito il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, cit., - ove risulta esposta l’indicazione di un complessivo versamento già eseguito (per € 49.678,00) a fronte di un debito originario per il tributo pari ad € 41.356,84; –in sintesi, sono stati eseguiti dalla contribuente versamenti per € 18.356,58, ai sensi de l d.l. n. 193 del 2016, art. 6, cit. , e per € 31.321,42, ai sensi del d.l. n. 50 del 2017, art. 11, comma 1-bis, cit.; 2.1– il d.l. n. 119 del 2018, art. 6 (recepito da [OSCURATO:PERSONA] con la citata Deliberazione n. 28 del 29 marzo 2019), per quel che qui rileva, dispone nei seguenti termini: -«La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019…Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.» (comma6, ult. prop.); -«Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.» (comma9); - « L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.» (comma 12); - « In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.» (comma 13); 2.2– risultando , quindi, che le somme dovute a titolo di definizione agevolata (exd.l. n. 118 del 2019, art. 6, cit.) rinvenivano da pregressi versamenti eseguiti dalla contribuente e, ad ogni modo, che nonè stata presentata la cennata istanza di trattazione, né notificato un diniego di definizione, deve ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata; 3. - le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, comma13, ult. prop., cit.); -non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
Sentenza Cassazione n. 12529/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris