CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 01977/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 12 luglio 2021, di conferma della sentenza del Tribunale di Belluno che lo ha condannato per il reato di furto aggravato; Rilevato che il quarto motivo di ricorso, di denuncia della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, non è manifestamente infondato e ciò consente la valida instaurazione del rapporto processuale in relazione al capo di imputazione cui si riferisce, sicché va dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, maturata alla data del 22 ottobre 2021, successivamente alla sentenza di appello; Considerato che i restanti motivi, incidenti sul quantum sanzionatorio o sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fato, risultano assorbiti, in quanto la loro fondatezza avrebbe comunque portata meno favorevole rispetto al rilievo della causa estintiva; Rilevato, pertanto, che, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per intervenuta prescrizione del reato; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso il 29 settembre 2022 Il consi iere estensore Il Presidente