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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 13980/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 30/09/2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di tentata rapina. 1.1 Al riguardo il difensore della ricorrente lamenta che la sentenza della Corte di appello aveva rigettato la richiesta di derubricare il reato di rapina da consumata a tentata in quanto l'imputato era stato raggiunto quando ormai era uscito dal supermercato, argomentazione che non appariva dimostrativa dell'avvenuto perfezionamento del reato contestato, in quanto era risultato provato che l'imputato era rimasto sotto l'osservazione degli addetti alla sorveglianza dal momento dell'occultamento della merce sino al recupero della stessa, come emergeva delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], dipendente del supermercato.

2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 11 ricorso è manifestamente infondato e generico poiché si limita a reiterare le considerazioni già formulate con l'atto di impugnazione senza confrontarsi con le esaustive risposte fornite dalla Corte di appello che, facendo corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato come l'articolo 628 cod.pen. al secondo comma faccia riferimento alla sola sottrazione e non anche all'impossessamento, sicché il delitto di rapina impropria si può perfezionare anche se il reo usa violenza dopo la mera sottrazione e prima di avere conseguito il dominio autonomo sul bene sottratto.

E opportuno ribadire in questa sede che è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità. (Sez.

U, Sentenza n. 34952 del 19/04/2012 Cc. (dep. 12/09/2012) Rv. 253153- 01); questa Sezione ha inoltre precisato che il delitto di rapina impropria è consumato quando l'avente diritto ha perduto il proprio controllo sulla cosa, e non è più in grado di recuperare la stessa autonomamente e l'agente, 2 (. immediatamente dopo la sottrazione, adopera la violenza o la minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso del bene sottratto o per procurare, a sé o ad altri l'impunità; è, invece, tentato quando l'avente diritto mantiene costantemente il controllo sulla "res" in modo da essere in grado di riprenderla autonomamente con sé e l'agente, immediatamente dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare la sottrazione, adopera violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l'impunità. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato in termini di rapina impropria tentata e non consumata, la condotta dell'imputato che, dopo aver prelevato merce dagli scaffali di un supermercato e rimosso le placche antitaccheggio, era stato sorpreso dal personale di vigilanza prima di varcare la barriera delle casse, ed aveva consegnato allo stesso i beni appresi, per poi darsi alla fuga ed usare violenza nei confronti degli inseguitori una volta raggiunto, al fine di non essere identificato). (Sez. 2, Sentenza n. 46412 del 16/10/2014, Ruggiero, Rv. 261021 - 01; si veda anche 2, Sentenza n.11135 del 22/02/2017, Tagaswil, Rv. 269858 - 01) Nel caso in esame si deve poi rilevare che l'imputato è stato bloccato quando già aveva attraversato le casse del supermercato e quindi si era impossessato dei beni; alla stregua di tale ricostruzione in fatto, non contestata dal ricorrente, la rapina impropria deve ritenersi consumata, a nulla rilevando che gli addetti alla sicurezza non abbiano perso il contatto visivo con l'imputato (per una fattispecie identica al presente caso, vedi Sez. 7, ordinanza n. 474740/2021, mm.).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 30/09/2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di tentata rapina. 1.1 Al riguardo il difensore della ricorrente lamenta che la sentenza della Corte di appello aveva rigettato la richiesta di derubricare il reato di rapina da consumata a tentata in quanto l'imputato era stato raggiunto quando ormai era uscito dal supermercato, argomentazione che non appariva dimostrativa dell'avvenuto perfezionamento del reato contestato, in quanto era risultato provato che l'imputato era rimasto sotto l'osservazione degli addetti alla sorveglianza dal momento dell'occultamento della merce sino al recupero della stessa, come emergeva delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], dipendente del supermercato. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 11 ricorso è manifestamente infondato e generico poiché si limita a reiterare le considerazioni già formulate con l'atto di impugnazione senza confrontarsi con le esaustive risposte fornite dalla Corte di appello che, facendo corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato come l'articolo 628 cod.pen. al secondo comma faccia riferimento alla sola sottrazione e non anche all'impossessamento, sicché il delitto di rapina impropria si può perfezionare anche se il reo usa violenza dopo la mera sottrazione e prima di avere conseguito il dominio autonomo sul bene sottratto. E opportuno ribadire in questa sede che è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità. (Sez. U, Sentenza n. 34952 del 19/04/2012 Cc. (dep. 12/09/2012) Rv. 253153- 01); questa Sezione ha inoltre precisato che il delitto di rapina impropria è consumato quando l'avente diritto ha perduto il proprio controllo sulla cosa, e non è più in grado di recuperare la stessa autonomamente e l'agente, 2 (. immediatamente dopo la sottrazione, adopera la violenza o la minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso del bene sottratto o per procurare, a sé o ad altri l'impunità; è, invece, tentato quando l'avente diritto mantiene costantemente il controllo sulla "res" in modo da essere in grado di riprenderla autonomamente con sé e l'agente, immediatamente dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare la sottrazione, adopera violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l'impunità. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato in termini di rapina impropria tentata e non consumata, la condotta dell'imputato che, dopo aver prelevato merce dagli scaffali di un supermercato e rimosso le placche antitaccheggio, era stato sorpreso dal personale di vigilanza prima di varcare la barriera delle casse, ed aveva consegnato allo stesso i beni appresi, per poi darsi alla fuga ed usare violenza nei confronti degli inseguitori una volta raggiunto, al fine di non essere identificato). (Sez. 2, Sentenza n. 46412 del 16/10/2014, Ruggiero, Rv. 261021 - 01; si veda anche 2, Sentenza n.11135 del 22/02/2017, Tagaswil, Rv. 269858 - 01) Nel caso in esame si deve poi rilevare che l'imputato è stato bloccato quando già aveva attraversato le casse del supermercato e quindi si era impossessato dei beni; alla stregua di tale ricostruzione in fatto, non contestata dal ricorrente, la rapina impropria deve ritenersi consumata, a nulla rilevando che gli addetti alla sicurezza non abbiano perso il contatto visivo con l'imputato (per una fattispecie identica al presente caso, vedi Sez. 7, ordinanza n. 474740/2021, mm.). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13980/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris