CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 32982/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORTE di APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 26 febbraio 2026 la Corte d’appello di Torinoconfermava la sentenza emessa il 25 novembre 2024 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole deireati di cui agli artt. 640 e 494 cod. pen. e condannato alle pene di legge.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ununico motivo di doglianza con il quale deduceva violazione di legge e vizio dimotivazione per avere la Corte d’appello rigettato la richiesta di sostituzionedella pena detentiva ex art. 56-quater della legge n. 689/1981 con motivazionecarente, non completa e non logica.Rassegnava che la Corte territoriale aveva motivato il rigetto con il fatto chenon era stato versato in favore della persona offesa alcun risarcimento e chel’entità delle pene inflitte (mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 300,00 dimulta) osterebbe alla sostituzione richiesta.Rassegnava inoltre che la stessa sentenza impugnata aveva riconosciuto ilbuon comportamento dell’imputato tenuto durante il periodo di detenzione e nelperiodo di affidamento in prova.Deduceva che l’imputato non aveva potuto effettuare un’offerta dirisarcimento alla persona offesa poiché la sua unica fonte di reddito, da lavoro,veniva interamente utilizzata per il mantenimento del proprio nucleo familiare.Assumeva che il percorso di reinserimento in atto consentiva di esprimereuna prognosi favorevole in termini di corretto adempimento di una penapecuniaria sostitutiva.Evidenziava che era stato rimesso alle Sezioni Unite il quesito se, in tema dipene sostitutive di pene detentive brevi, la richiesta di applicazione dellasanzione pecuniaria potesse essere rigettata dal Giudice che, in base a elementidi fatto, avesse formulato una prognosi negativa in ordine alle capacità diadempimento da parte dell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per essere l’unico motivo manifestamenteinfondato.La Corte d’appello (v. pag. 4 della sentenza impugnata) ha motivato ilrigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la corrispondentesanzione pecuniaria affermando che “Anche a voler considerare il buoncomportamento tenuto dall’imputato nel periodo di detenzione in carcere e nelperiodo di sottoposizione ad affidamento in prova, non va tralasciato il fatto cheil predetto non ha compiuto neppure un minimo sforzo risarcitorio in favoredella vittima della truffa, circostanza che avrebbe potuto indurre la Corte avalutare l’opportunità di una sostituzione della pena detentiva con lacorrispondente sanzione pecuniaria”.La Corte d’appello, dunque, per escludere la invocata sostituzione della penainflitta con la sanzione pecuniaria, non ha effettuato una prognosi in ordine allacapacità di adempimento da parte dell’imputato, ma ha argomentato in terminidi non meritevolezza da parte del ricorrente della sostituzione esercitandocorrettamente il proprio potere discrezionale, in particolare osservando, conmotivazione congrua, che l’imputato non aveva compiuto neppure un minimosforzo finalizzato a risarcire il danno alla persona offesa.Restano, pertanto, esclusi i vizi di violazione di legge e della motivazionedenunciati.2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 19/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]