CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 18207/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7940/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa, ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale a margine del controricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma alla via F. Corridoni n. 14; –controricorrente– IRPEF r.g. n. 7940/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Ligurian. 1209 / 2 /201 7 , pronunciata in data 9 /0 5 / 201 7 e pubblicata in data 2/08/2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente del [OSCURATO:PERSONA] del Porto di Genova, titolare di pensione INPS, in data 16/10/2012 chiese all'Amministrazione finanziaria, per gli anni dal 2008 al 2011, il rimborso della trattenuta IRPEF operata dall'ente erogante (INPS di Genova) quale sostituto d'imposta, sull'intero ammontare della pensione integrativa anziché sulla quota dell'87,50%, come stabilito dall'art. 11 della l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 335 e dall'art. 4 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 314. 2. Il contribuente impugnò, quindi, innanzi alla C.T.P. di Genova, il silenzio rifiuto formatosi sulla sua richiesta e la Commissione provinciale, con sentenza n. 125/2015, accolse il ricorso. 3. L'Agenzia delle entrate interposeappello avverso la decisione di primo grado e la C.T.R. della Liguria, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettò il gravame; in particolare i giudici di appello, ritenuto che anche la pensione dei dipendenti del [OSCURATO:PERSONA] del Porto di Genova(CAP) rientrasse nelle pensioni complementari del d.lgs. n. 124 del 1993 richiamate dall’art. 48 - bis , comma 1, lett. b , t.u.i.r. (rivelandosi infondato l’appelloerariale sul punto) , evidenzia rono che l’Agenzia delle entrate non avesse appellato la statuizione sulla spettanza della base imponibile ridotta all’87,5% per cui, in forza di giudicato interno formatosi al riguardo, al contribuente spettava il rimborso invocato. 4. L'Agenzia ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza della C.T.R. r.g. n. 7940/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contribuente resiste con controricorso. 4. I l ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 24/05/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l . 25 /10/ 2016, n. 197 , per la quale il controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. L ’Agenzia ricorrente propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., deducela violazione e falsa applicazione degli artt. 329, 346, 112 cod. proc. civ. e degli artt. 53 e 56 d.lgs. n. 546/1992, lamentando che la decisioneabbia erratamente riconosciuto l’esistenza di un giudicato interno sulla questione della spettanza sostanziale della riduzione della base imponibile. Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ., deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 7, 7-bis, 13, comma 8, del d.lgs. n. 124/1993 (come modificato dall’art. 11, della legge n. 335/1995),degli artt. 48 - bis (ora 52), comma 1, e 47, comma 1 lett. h-bis, t.u.i.r. (applicabile ratione temporis), e degli artt. 10, comma 1, lett. f, e 19, del d.lgs. n. 47/2000; l'Agenzia si duole dell'erronea interpretazione della disciplina sulle forme pensionistiche complementari ex d.lgs. n. 124/1993 (e successive modifiche), ascrivibile alla C.T.R. e sostiene, al riguardo, che le prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo del [OSCURATO:PERSONA] del Porto di Genova, istituito presso l'INPS, non fruiscono del regime della tassazione nella misura dell'87,50%, in quanto esse non possono considerarsi prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico , ai sensidel d.lgs. n. 124/93, alle quali faceva riferimento l'art. 48-bis, comma 1, t.u.i.r., applicabile ratione temporis; soggiunge che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, citato r.g. n. 7940/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza impugnata e contrario alla pretesa erariale, si riferisce ai fondi pensione istituiti ante d.lgs. n. 124/93 (c.d. vecchi fondi); rileva, infine, che i fondi per il personale del [OSCURATO:PERSONA] del Porto di Genova non sono soggetti alla vigilanza della commissione COVIP; che non risultano iscritti presso il relativo albo e che l'INPS eroga, in un'unica soluzione, la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e la quota a carico del fondo medesimo, costituendo le due componenti un'unica pensione complessiva. 2. Il primo motivo, con cui l’Agenzia censura la ritenuta esistenza di un giudicato interno,è fondato e va accolto. Invero, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, la statuizione di primo grado, riprodotta in parte quadalla ricorrente (a pag. 9) , contiene un'unic a ratio decidendi ravvisabile nell'assoggettamento alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 124/1993 del trattamento pensionistico integrativo erogato dal fondo gestito dall'INPS per il personale CAP di Genova. Non coglie, quindi, nel segno la tesi sostenutadal controricorrente secondo cui nella sentenza di primo grado sarebbero ravvisabili due distinte rationes decidendi, la prima delle quali sarebbe costituita dalla riconducibilità della pensione erogata al Ballerini all’ambito delle pensioni complementaridel d.lgs. n. 124 / 1993 e la seconda nel fatto che «le pensioni riconducibili al d.lgs. n. 124/1993 godono del trattamento fiscale agevolato (esenzione parziale del 12,50%)», essendo evidente che le due affermazioni sono ben lungi dall'essere tra loro distinte ed autonome (ovvero, tali che ciascuna di esse sia giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata), facendo parte di un'unica ragione decisoria in quanto sono tra loro logicamente connesse e consequenziali, cosicché è sufficiente impugnarne una (nella specie la prima statuizione, ovvero la riconducibilità della pensione erogata al contribuente alla disciplina di r.g. n. 7940/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cui al d.lgs. n. 124/1993, come lo stesso controricorrente ritiene abbia fatto l'agenzia fiscale) per escludere la necessità di impugnare l'altra (per fattispecie del tutto analoga Cass. 22/07/2019, n. 19643; cfr. anche Cass. 15/09/2021, n. 24800). Giova anche precisare che comunque il testo trascritto del motivo di appello erariale contiene anche una tras crizione dell ’ ordinanza di questa Corte n. 22105/2014 che è riferita alla questione del regime transitorio della modifica dovuta al d.lgs. n. 47/2000. 3. Rileva il Collegio che la questione di merito posta dalla ricorrente con il secondo motivo di ricorso, con cui viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 7-bise 13, comma 8, d.lgs. n. 124/1993 (come modificato dall'art. 11 della l. n. 335/1995), 48-bis(ora art. 52), comma 1, e 47, comma 1, lett. h-bis, d.P.R. n. 917/1986, 10,comma 1, lett. f, e 19 d.lgs. n. 47/2000, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è coperta dal giudicato esterno formatosi tra le stesse parti e sulla medesima questione controversa, ancorché con riferimento agli anni d'imposta precedenti (dal 2003 al 2006) a quelli qui in rilievo (dal 2008 al 2011), giudicato formatosi successivamente alla statuizione d'appello impugnata. 3.1. Occorre premettere che l’esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto; sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem , corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza r.g. n. 7940/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione(cfr. tra le tante,Cass. 26/06/2018 , n. 16857 ) . Inoltre, nel giudizio di cassazione, in caso di giudicato esterno conseguente ad una sentenza della stessa Corte, la cognizione del giudice di legittimità può avvenire anche mediante quell'attività di ricerca (relazioni, massime ufficiali e consultazione del CED) che costituisce corredo del collegio giudicante nell'adempimento della funzione nomofilattica di cui all'art. 65 dell'ordinamento giudiziario e del dovere di prevenire contrasti tra giudicati, in coerenza con il divieto del ne bis in idem(cfr. Cass. 27/07/2017, n. 24740; Cass. 4/12/2015, n. 24740; Cass., Sez. U., 17/12/2007, n. 2648, che ha abbandonato il precedente orientamento - espresso da Cass. , S ez . U. , 6/05/2000, n. 295 -che leggeva il dovere della Corte di conoscere le proprie sentenze in funzione di garanzia della sola attività nomofilattica). 3.2. Ebbene, con l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] , n. 26528 , resa nel giudizio n. RG 5128 del 2013, in relazione agli anni dal 2003 al 2006, questa Corte, dopo aver disatteso l’assunto erariale relativo alla natura del Fondo INPS per il CAP , ha poi accolto il ricorso proposto dalla Agenzia, alla stregua dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte ed ha affermato che Nella presente fattispecie, pertanto, si rileva come il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 7-bis, come introdotto dalla L. n. 335 del 1995, art. 11, comma 8, entrato in vigore il 17 agosto 1995, ha disposto che le prestazioni periodiche indicate nell'art. 47, comma 1, lett. h-bis, dello stesso decreto presidenziale costituiscono reddito per l’ 87,5 p er cento dell'ammontare corrisposto e non per il loro intero ammontare. Successivamente, la disposizione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48-bis, lett. d,introdotta, con effetto dal 1 gennaio 1998, dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 4), ha stabilito che le prestazioni periodiche richiamate all'art. 47, comma 1, lett. h-bis, dello stesso r.g. n. 7940/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] decreto presidenziale, non sono più soggette alle disposizioni dell'art. 48 dello stesso decreto presidenziale (nel testo sostituito, con effetto dall’1 gennaio 1998, dall'art. 3 del D.Lgs. n. 314 del 1997), ma continuano a costituire reddito per l'87,5 per cento dell'ammontare lordo corrisposto. La disciplina è statain seguito ancora modificata dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 10, comma 1, lett. f), entrato in vigore il 26 maggio 2001 con effetto decorrente però dall’ 1 gennaio 2001, come disposto dall'art. 19, comma 1, dello stesso decreto legislativo, modificato dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, art. 13, con il quale si è previsto che le prestazioni pensionistiche di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, comma 1, lett. h-bis, si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, ovverosia sono tassabili non già solo sull'87,5 per cento dell'ammontare lordo corrisposto, come sostenuto dalla CTR sulla scorta dell'originario testo normativo, sebbene sull'intero, quel testo non essendo più in vigore al momento dell'erogazione assoggettata al prelievo fiscale (v. Cass. n. 14310 del 20.4.2009 citata). Sulla base di tali principi, questa Corte ha quindi cassato la sentenza della C.T.R. che aveva riconosciuto al Ballerini il diritto alla liquidazione del tributo sul minore impor to dell'87,50% degli emolumenti corrisposti dall'INPS per le prestazioni pensionistiche erogate successivamente al 31 dicembre 2000 e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ex art. 384 c od . p roc . civ., ha rigettato l'originario ricorso introduttivodel medesimo, peraltro con statuizione del tutto conforme al consolidato orientamento di questa Corte che ha costantemente ritenuto infondata la tesi della applicabilità della riduzione della base imponibile anche alle erogazioni successive all’1 gennaio 2001 in relazione al Fondo del [OSCURATO:PERSONA] del Porto di Genova (Cass. 8/07/2016, n. 13982; Cass.28/02/2018, n. 4583; Cass. 15/06/2018, n. 15884; Cass. 30/01/2019, r.g. n. 7940/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] n. 2621), in forza del principio per cuiil momento fiscalmente rilevante è quello dell'erogazione del trattamento previdenziale assoggettato al prelievo fiscale ( Cass. 15/05/2015, n. 9996; Cass. 19/06/2009 , n. 14310; Cass. 30/12/2011, n. 30751, tutte con riferimento ai rapporti tra l’art. 19 e l’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 47/2000) anche per i diritti maturati anteriormente, purché l'erogazione sia avvenuta dopo il 31 dicembre 2000. Su tale questione, pertanto, il ricorso dell'Agenzia deve essere accolto, attenendo la controversia, per quanto ancora rileva, alle prestazioni pensionistiche erogate successivamente al 31 dicembre 2000 (precisamente negli anni dal 2008al 2011), per le quali la C.T. R . ha riconosciuto al contribuente il diritto alla liquidazione del tributo sul minore importo dell'87,50% degli emolumenticorrisposti dall'INPS. 4. Va, conseguentemente accolto il ricorso erariale , cassata l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c od . p roc . c iv ., rigettato l'originario ricorso introduttivo. Le spese di lite, sia dei gradi di merito che del giudizio di legittimità, vanno compensate, in ragione della complessità della vicenda anche dal punto di vista processuale. P.Q.M. accogl