CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08150/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso n, 14423-2012, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t., nonché OSTANELLO Ivano e OSTANELLO [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma alla p.zza Adriana n. 5, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], sono rappresentati e difesi- Ricorrenti e controricorrenti incidentali CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pt., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Controricorrente e ricorrente incidentale erz.r3 Avverso la sentenza n. 41/05/2011 della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, depositata il 18/04/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24.09.2019 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], nonché i suoi soci Ivano °stanchi e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza n. 41/05/11, RGN 14423/2012 Consigre rei. Federier n depositata il 18.04.2011 dalla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva rigettato l'appello principale dei contribuenti e quello incidentale della Amministrazione finanziaria. Il contenzioso traeva origine dagli avvisi di accertamento notificati ai ricorrenti relativamente agli anni d'imposta 2004 e 2005 -alla società ai [OSCURATO:PERSONA] ed Trap; ai soci ai fini Irpef quanto al reddito di partecipazione-, a seguito del verificato seostamento del dichiarato rispetto allo studio di settore applicabile all'attività imprenditoriale esercitata. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Venezia aveva accolto in parte il ricorso dei contribuenti, sostenendo la correttezza delle modalità di accertamento e dei presupposti dell'atto impositivo, ma aveva tuttavia ridotto il quantum preteso dalla Agenzia, valorizzando le prospettazioni difensive dei contribuenti. Tale pronuncia, con la sentenza ora impugnata, aveva trovato conferma in sede di appello presso la Commissione tributaria regionale, adita da entrambe le parti, ciascuna per quanto soccombente. I ricorrenti hanno censurato la pronuncia affidandosi a due motivi. Nelle more del giudizio, intervenuta la disciplina introdotta dai d.l. 24 ottobre 2018, n, 119, convertito con modificazioni in l. 17 dicembre 2013, n. 136, i contribuenti hanno inteso definire la controversia tributaria allegando la relativa documentazione. Nell'adunanza camerale del 16 dicembre 2021 la causa è stata trattata. Considerato che I ricorrenti hanno allegato la documentazione relativa alla presentazjone della dichiarazione di definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119 del 2018. L'Agenzia delle entrate nulla ha osservato e nulla ha eccepito sulla mar cata notificazione dei suddetti documenti che, tuttavia devono ritenersi comunque conosciuti, non risultando eccezioni sollevate dalla controricorrente in riferimento alla loro mancata notificazione ai sensi dell'art, 372 cod. proc. civ. Ne discende che di essi si deve tenere conto, desumendosi dal silenzio dell'Amministrazione finanziaria la loro correttezza (cfr. Cass., 2 maggio 2019, n. 11540). La causa estintiva correlata all'accesso alia definizione agevolata deve dunque considerarsi perfezionata, D'altronde i art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018 prevede che «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 RGN 14423/2012 Consiilkl\re reEederici V i t con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali...» e, ai sensi del successivo comma 13, «in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto...». Nel caso di specie, non risulta che sia stato notificato atto di diniego alla definizione agevolata entro il 31 luglio 2020, tanto meno alcuna delle parti ha presentato istanza di trattazione della causa, ai sensi dell'art. 6, comma 13 del d.l. 119 cit., cui occorreva provvedere entro 11 31 dicembre 2020. Le spese dei giudizio estinto, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di n. 119 del 2018, restano a carico della parte che le ha anticipate. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente ai pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Spese a carico di chi le ha sost