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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33594/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibileil ricorso;letta la memoria del difensore dell'imputato avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito perl’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 14 gennaio 2026,confermava la pronuncia del Tribunale di Cosenza in data 16 febbraio 2024 cheaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto responsabiledei delitti di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., in relazione al possesso a fini divendita di n. 162 capi di abbigliamento con marchi contraffatti.2.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensoredell’imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo con distinti motivi quiriassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:- vizio di motivazione ex articolo 606 lettera e) cod.proc. pen., manifestaillogicità e carenza della motivazione sulla prova della contraffazione dei marchi esulla valutazione del teste di polizia giudiziaria come soggetto qualificato adeporre sul tema, nonché omessa motivazione sul rigetto della richiesta dirinnovazione istruttoria avanzata ai sensi dell'articolo 603 del codice di rito; silamentava, in particolare, che i giudici di merito avevano ritenuto provata lacontraffazione dei marchi sulla base della sola deposizione del [OSCURATO:PERSONA]Oriano senza verificare in concreto la competenza e la qualificazionedel medesimo;- mancanza di motivazione e travisamento della prova ex articolo 606 letterae) cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato didetenzione per la vendita di capi di abbigliamento contraffatti, non essendo stataadeguatamente dimostrata la finalità di cessione a terzi, richiesta, qualeelemento necessario per la sussistenza del reato, dalla norma incriminatrice dicui all'articolo 474 del codice penale;- violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al giudizio dibilanciamento delle circostanze ed al trattamento sanzionatorio posto che, afronte di un giudizio di equivalenza operato in primo grado tra attenuantigeneriche e recidiva, la Corte di appello aveva di fatto ritenuto che le attenuantierano state riconosciute con funzione prevalente, con motivazione palesementecontraddittoria.

Inoltre, era assente ogni valutazione del motivo di appello inrelazione alla omessa concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen..[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I primi due motivi appaiono manifestamente infondati.

Con riguardo allaprima doglianza, che in sostanza ripropone la questione della illegittimadimostrazione della contraffazione dei marchi apposti sui capi di vestiariosequestrati all’imputato, va ricordato come secondo il costante orientamento diquesta Corte di legittimità la contraffazione di marchi e segni distintivi ben puòessere accertata in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, invirtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale specifica attività, la cuivalutazione di attendibilità rientra nella sfera del merito.

Si è in particolareriferito come in tema di prova testimoniale, il divieto di apprezzamenti personalinon opera qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata cheriferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti allasua abituale e specifica attività giacché, in tal caso, l'apprezzamento diventainscindibile dal fatto (Sez. 2, n. 4128 del 09/10/2019, dep. 2020, Cunsolo, Rv.278086 - 01); ne consegue che quando alla deposizione di un teste di PoliziaGiudiziaria che ha proceduto direttamente alla visione ed al sequestro dellamerce si accompagnino ulteriori elementi dimostrativi la precedentecontraffazione, quali l’assenza di fatture di acquisto, di bolle di consegna, leparticolari modalità di confezionamento e custodia della merce, circostanzequeste tutte puntualmente sottolineate dalla corte territoriale, l’accertamentodella contraffazione può ritenersi essere stato effettuato sulla base di unavalutazione priva di profili di violazione di legge e di illogicità della motivazione,tanto più manifesta.2.

Reiterativo appare anche il secondo motivo posto che, la Corte di appello,ha esposto, alla pagina 4 della motivazione della sentenza impugnata, le ragionispecifiche sulla base delle quali ritenere che i prodotti con segni falsi fosserodestinati al commercio abusivo; in tal modo, il giudice di appello, appare averefatto applicazione del principio secondo cui integra il delitto di cui all'art. 474cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto,senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana,considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già lalibera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa comeaffidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le operedell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche atutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per lacui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo,quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazionee le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirentisiano tratti in inganno (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Rv. 275814 - 01).3.

Quanto al terzo motivo, il giudice di appello ha sottolineato come in primogrado fossero già state concesse le attenuanti generiche e la pena base modulatasui parametri edittali di cui all’art. 648 quarto comma cod. pen. nella misura dimesi 4 di reclusione ed € 300,00 di multa; il giudice di primo grado, quindi, nonaveva operato una valutazione unitaria delle attenuanti in violazione dell’art. 69cod. pen. ma ha considerato l’ipotesi attenuata di ricettazione tenue alla streguadi un fatto-reato autonomo.

Tuttavia, a fronte di tale statuizione, il motivo diappello proposto dalla difesa dell’imputato, lamentava soltanto la mancataprevalenza delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., senza fare alcun riferimentoalla violazione di legge integrata in primo grado e la questione, quindi, non puòessere proposta per la prima volta in sede di legittimità.

Alcuna violazione dilegge si ravvisa pertanto nella sentenza di appello che investita della doglianza inpunto omessa dichiarazione di prevalenza, sottolineava l 'avvenutadeterminazione della pena nei parametri dell'attenuante speciale e non nellamisura del reato base, come sarebbe dovuto avvenire in caso di effettivadichiarazione di equivalenza.Manifestamente infondato è il medesimo motivo in punto omessaconcessione dell'attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., posto che, la tenuitàdel fatto, è già stata oggetto di valutazione con la concessione dell’attenuantespeciale di cui all’art. 648 comma quarto cod. pen..4.

Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibileil ricorso;letta la memoria del difensore dell'imputato avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito perl’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 14 gennaio 2026,confermava la pronuncia del Tribunale di Cosenza in data 16 febbraio 2024 cheaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto responsabiledei delitti di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., in relazione al possesso a fini divendita di n. 162 capi di abbigliamento con marchi contraffatti.2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensoredell’imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo con distinti motivi quiriassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:- vizio di motivazione ex articolo 606 lettera e) cod.proc. pen., manifestaillogicità e carenza della motivazione sulla prova della contraffazione dei marchi esulla valutazione del teste di polizia giudiziaria come soggetto qualificato adeporre sul tema, nonché omessa motivazione sul rigetto della richiesta dirinnovazione istruttoria avanzata ai sensi dell'articolo 603 del codice di rito; silamentava, in particolare, che i giudici di merito avevano ritenuto provata lacontraffazione dei marchi sulla base della sola deposizione del [OSCURATO:PERSONA]Oriano senza verificare in concreto la competenza e la qualificazionedel medesimo;- mancanza di motivazione e travisamento della prova ex articolo 606 letterae) cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato didetenzione per la vendita di capi di abbigliamento contraffatti, non essendo stataadeguatamente dimostrata la finalità di cessione a terzi, richiesta, qualeelemento necessario per la sussistenza del reato, dalla norma incriminatrice dicui all'articolo 474 del codice penale;- violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al giudizio dibilanciamento delle circostanze ed al trattamento sanzionatorio posto che, afronte di un giudizio di equivalenza operato in primo grado tra attenuantigeneriche e recidiva, la Corte di appello aveva di fatto ritenuto che le attenuantierano state riconosciute con funzione prevalente, con motivazione palesementecontraddittoria. Inoltre, era assente ogni valutazione del motivo di appello inrelazione alla omessa concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen..[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I primi due motivi appaiono manifestamente infondati. Con riguardo allaprima doglianza, che in sostanza ripropone la questione della illegittimadimostrazione della contraffazione dei marchi apposti sui capi di vestiariosequestrati all’imputato, va ricordato come secondo il costante orientamento diquesta Corte di legittimità la contraffazione di marchi e segni distintivi ben puòessere accertata in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, invirtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale specifica attività, la cuivalutazione di attendibilità rientra nella sfera del merito. Si è in particolareriferito come in tema di prova testimoniale, il divieto di apprezzamenti personalinon opera qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata cheriferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti allasua abituale e specifica attività giacché, in tal caso, l'apprezzamento diventainscindibile dal fatto (Sez. 2, n. 4128 del 09/10/2019, dep. 2020, Cunsolo, Rv.278086 - 01); ne consegue che quando alla deposizione di un teste di PoliziaGiudiziaria che ha proceduto direttamente alla visione ed al sequestro dellamerce si accompagnino ulteriori elementi dimostrativi la precedentecontraffazione, quali l’assenza di fatture di acquisto, di bolle di consegna, leparticolari modalità di confezionamento e custodia della merce, circostanzequeste tutte puntualmente sottolineate dalla corte territoriale, l’accertamentodella contraffazione può ritenersi essere stato effettuato sulla base di unavalutazione priva di profili di violazione di legge e di illogicità della motivazione,tanto più manifesta.2. Reiterativo appare anche il secondo motivo posto che, la Corte di appello,ha esposto, alla pagina 4 della motivazione della sentenza impugnata, le ragionispecifiche sulla base delle quali ritenere che i prodotti con segni falsi fosserodestinati al commercio abusivo; in tal modo, il giudice di appello, appare averefatto applicazione del principio secondo cui integra il delitto di cui all'art. 474cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto,senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana,considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già lalibera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa comeaffidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le operedell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche atutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per lacui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo,quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazionee le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirentisiano tratti in inganno (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Rv. 275814 - 01).3. Quanto al terzo motivo, il giudice di appello ha sottolineato come in primogrado fossero già state concesse le attenuanti generiche e la pena base modulatasui parametri edittali di cui all’art. 648 quarto comma cod. pen. nella misura dimesi 4 di reclusione ed € 300,00 di multa; il giudice di primo grado, quindi, nonaveva operato una valutazione unitaria delle attenuanti in violazione dell’art. 69cod. pen. ma ha considerato l’ipotesi attenuata di ricettazione tenue alla streguadi un fatto-reato autonomo. Tuttavia, a fronte di tale statuizione, il motivo diappello proposto dalla difesa dell’imputato, lamentava soltanto la mancataprevalenza delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., senza fare alcun riferimentoalla violazione di legge integrata in primo grado e la questione, quindi, non puòessere proposta per la prima volta in sede di legittimità. Alcuna violazione dilegge si ravvisa pertanto nella sentenza di appello che investita della doglianza inpunto omessa dichiarazione di prevalenza, sottolineava l 'avvenutadeterminazione della pena nei parametri dell'attenuante speciale e non nellamisura del reato base, come sarebbe dovuto avvenire in caso di effettivadichiarazione di equivalenza.Manifestamente infondato è il medesimo motivo in punto omessaconcessione dell'attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., posto che, la tenuitàdel fatto, è già stata oggetto di valutazione con la concessione dell’attenuantespeciale di cui all’art. 648 comma quarto cod. pen..4. Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA]
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