CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 19545/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LAGIUSEPPE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eROSELLA ANGELORO, presso l’indirizzo di posta elettronica certificatadei quali sono domiciliati per legge;-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale èdomiciliato per legge;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati-Numero registro generale 10043/2022Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 19545/2026Data pubblicazione 13/06/2026avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 144/2022depositata il 27/01/2022;udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA];1. La controversia trae origine dall’assegnazione da partedell’[OSCURATO:PERSONA] per i Combattenti del podere n. 4, sito in agro diTorremaggiore, località Figurella, in favore di [OSCURATO:PERSONA],nell’ambito di un contratto di concessione con promessa di venditafinalizzato alla formazione della proprietà contadina.2. [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], convenivadinanzi al Tribunale di Foggia i coeredi [OSCURATO:PERSONA], Luigi DonatoLamola, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],nonché [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere l’accertamento del propriodiritto quale unico possessore del predetto podere agricolo e di esserelegittimato alla cessione del fondo ai sensi della L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 5/1985.Si costituivano i convenuti eccependo in via preliminare,l’inammissibilità dell’atto introduttivo; nel merito, l’infondatezza delladomanda. Chiedevano, inoltre, la chiamata in causa della RegionePuglia, la quale si costituiva deducendo la propria estraneità alla lite.Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 923/2018, accertava edichiarava [OSCURATO:PERSONA] conduttore del fondo agricolo e dichiaravainammissibile la domanda proposta nei confronti del Silla.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] per resistere al gravame. La RegionePuglia si costituiva ribadendo la propria estraneità alla lite.La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 144/2022, rilevatal’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dellalitisconsorte necessaria [OSCURATO:PERSONA] e disposto inutilmenteNumero registro generale 10043/2022Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 19545/2026Data pubblicazione 13/06/2026l’ordine ex art. 331 c.p.c., dichiarava l’inammissibilità dell’appello perdifetto di integrità del contraddittorio.3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazioneLuigi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GiuseppeLamola, affidato ad un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnatoconclusioni scritte.I Difensori delle parti hanno depositato memoria. In particolare,il Difensore di parte ricorrente, in sede di memoria illustrativa, haeccepito la nullità per pretermissione di [OSCURATO:PERSONA] (deceduta nel2025), indicata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] come contitolare e mai evocata ingiudizio né in primo né in secondo grado.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Nella impugnata sentenza la Corte d’appello di Bari hadichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] edaltri. Precisamente la corte di merito aveva ordinato l’integrazione delcontraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, AntoniettaLamola, fissando un termine perentorio. Orbene, la corte di merito haritenuto gli appellanti "colpevolmente inadempienti" nell'attività dinotifica: ha rilevato infatti che gli stessi non avevano agito con ladovuta sollecitudine (attendendo oltre un mese dall'ordine prima ditentare la notifica) e non avevano effettuato le necessarie indaginianagrafiche per reperire l'effettiva residenza della destinataria,risultata irreperibile all'indirizzo indicato. Conseguentemente la corte dimerito ha rifiutato la concessione di un ulteriore termine per larinnovazione della notifica, non ravvisando una situazionegiustificativa.Numero registro generale 10043/2022Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 19545/2026Data pubblicazione 13/06/20262. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] articolano in ricorso un unico motivo, con cuidenunciano Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione suun punto decisivo della controversia -nullità sentenza di I e II grado delGiudizio , nella parte in cui la corte territoriale non ha concesso unulteriore termine per la rinnovazione della notificazione, nonostantel’irreperibilità della litisconsorte e l’impossibilità di individuarne laresidenza attuale della litisconsorte. Sostengono di aver ottemperatonei termini e che l'irreperibilità fosse un fatto non imputabile, aggravatodalle restrizioni legate alla pandemia.3. Il ricorso è improcedibile.3.1. A norma dell’art. 369 c.p.c., il ricorso per cassazione deveessere depositato nella cancelleria della S.C., a pena di improcedibilità,«nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro lequali è proposto».Unitamente al ricorso dev’essere depositata, sempre a pena diimprocedibilità, giusta il disposto del n. 2 del secondo comma delmedesimo art. 369 cit., la «copia autentica della sentenza o delladecisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa èavvenuta».Scopo di tale obbligo di deposito è quello di consentire alla Cortedi controllare la tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione(giacché, come è noto, una volta che sia stata effettuata la notificadella sentenza, il ricorrente deve rispettare il c.d. «termine breve» diimpugnazione del provvedimento) a tutela dell’interesse di caratterepubblicistico (e quindi indisponibile per le parti) al rispetto del vincolodella cosa giudicata formale.Ne consegue che nel caso di specie – nel quale: da un lato,entrambe le parti asseriscono che la sentenza impugnata è statanotificata il 1° febbraio 2022; tuttavia, tale circostanza non risultacomprovata in atti non essendo stata depositata in atti la copia dellaNumero registro generale 10043/2022Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 19545/2026Data pubblicazione 13/06/2026sentenza munita della relata di notifica; dall’altro, la sentenzaimpugnata è stata pubblicata il 27 gennaio 2022, mentre il ricorsorisulta essere stato notificato solo il 4 aprile 2022 – il ricorso vadichiarato improcedibile. E tale circostanza rende irrilevante ladisamina nel merito dei motivi.3.2. Vero che le Sezioni Unite Civili di questa Corte con sentenzan. 21349 del 2022, hanno precisato che, nel giudizio di cassazione, èesclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2),c.p.c., quando l’impugnazione sia proposta contro una sentenzanotificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente alricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi dispedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove taledocumentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, peressere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art.370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge disponeche la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione delprovvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve perimpugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l’istanza di trasmissione delfascicolo di ufficio.Senonché nel caso di specie, come sopra rilevato, dettacircostanza non ricorre.3.3. Parimenti vero è che questa Corte fin da Cass. n.17066/2013, ha affermato il principio per cui: Pur in difetto diproduzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relatadi notificazione della medesima (adempimento prescritto dall’art. 369,secondo comma, numero 2, cod. proc. civ.), il ricorso per cassazionedeve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che lasua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro ilsessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché ilcollegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nelricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relataNumero registro generale 10043/2022Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 19545/2026Data pubblicazione 13/06/2026di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende laprescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sindal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività inrelazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc.civ. .Senonché nel caso di specie, come sopra rilevato, il ricorso èstato notificato quando il termine di sessanta giorni dalla data dipubblicazione era irrimediabilmente spirato.3.4. Ed ancora: non può dirsi che abbia effetto sanante lamancanza di eccezioni della parte controricorrente, poichél’improcedibilità, di cui si sta discorrendo, essendo prevista per ragionidi ordine pubblico processuale, rappresenta vizio rilevabile d'ufficio(cfr., ex multis, Cass. n. 29932/2025).3.5. Peraltro, questa Corte ha già precisato che la mancatatempestiva produzione della documentazione, attestante la notifica,non può essere sanata dalla successiva e tardiva produzionedocumentale: ad esempio, con la memoria ex art. 378 c.p.c., ovverocon l’istanza di decisione ex art. 380 bis c.p.c. (Cass. n. 24200/2025;n. 27883/2024).4. D’altronde, quand’anche fosse procedibile, il ricorso sarebbecomunque inammissibile per difetto di specificità e per violazione deldovere di esposizione sommaria.Sotto il secondo profilo va rilevata la genericità del ricorso, che silimita a lamentare una "insufficiente motivazione" senza ricondurre ildenunciato vizio ai parametri dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.(omesso esame di fatto decisivo) e senza tener conto che lainsufficiente motivazione è censura non più prevista.Sotto il terzo profilo, secondo consolidata giurisprudenza diquesta Corte (Cass. SS.UU. n. 5698/2012), il ricorso che, come quelloin esame, assembla atti processuali precedenti senza una sintesi criticaNumero registro generale 10043/2022Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 19545/2026Data pubblicazione 13/06/2026viola il principio di autosufficienza e impedisce alla Corte di cogliereimmediatamente i fatti rilevanti, rendendo l'atto inammissibile.5. All’improcedibilità del ricorso consegue l’assorbimento dellaeccezione di nullità, sollevata dai ricorrenti tardivamente, soltanto insede di memoria, per la mancata integrazione del contraddittorio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA].6. All’improcedibilità consegue altresì la condanna di partericorrente alla rifusione, in favore della controparte, delle speseprocessuali, liquidate come da dispositivo, nonché la declaratoria dellasussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importoprevisto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U.20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.MLa Corte:- dichiara improcedibile il ricorso;- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di parteresistente, delle spese del presente giudizio, spese che: liquida in euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto;Così deciso in Roma, il 28 maggio 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il PresidenteLina Rubino