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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 febbraio 2025

Cassazione n. 04960/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25738/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Marcone e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n.6359/2016 depositata i l 04/07/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 017201 4 000 2909159 , notificatale da [OSCURATO:PERSONA] SPA, concernente l’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio ai sensi dell’art. 68 D.Lgs. 546/1992, lett. b), eseguita a seguito di sentenza della Commissione tributaria provinciale n. 391/2013, che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti dell’avviso di accertamento n.

TFM010202441/2001, emesso per l’anno d’imposta 2006, riducendo il quantum della ripresa a tassazione operata dall’Ufficio.

2. La CTPdi Benevento, con sentenza confermata in grado di appello dalla CTR della Campania con la qui impugnata sentenza n. 6359/2016, depositata in data 4/07/2016, annullava la cartella di pagamento.

2.1. I giudici di merito condividevano la tesi della contribuente secondo cui, a seguito della sentenza di primo grado che aveva accolto parzialmente il ricorso, l’Ufficio poteva iscrivere provvisoriamentea ruolo, ai sensi dell'art. 68, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 546/1992, non l'intero importo accertato come dovuto dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, purché contenuto entro il limite dei due terzi dell'ammontare complessivo del tributo portato nell'avviso di accertamentoimpugnato , bensì un importo non superiore ai due terzi del decisumdella CTP.

3. Avverso la sentenza della CTR della Campania in epigrafe ricorre l’Agenzia delle entrate, con unico motivo.

4. Resiste la contribuente con controricorso.

5. [OSCURATO:PERSONA] SPA è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992.

1.1. Osservala ricorrente che la CTR avrebbe errato nel ritenere che, nel caso di accoglimento parziale del ricorso, l'iscrizione provvisoria a ruolo, ai sensi dell'art. 68, comma 1, lett. b), cit. invocato de bba avere ad oggetto non l'intero importo accertato come dovuto dalla sentenza della commissione tributaria provinciale che abbia accolto solo parzialmente il ricorso, purché contenuto entro il limite dei due terzi dell'ammontare complessivo del tributo portato nell'avviso di accertamento impugnato , bensì i d ue terzi del decisum della CTP , che ha ridotto l’imposto oggetto di accertamento.

2. Il motivo è, in primo luogo, ammissibile, non applicandosi al la denuncia del vizio di violazione di legge il limite della “doppia conforme” come vorrebbe la controricorrente, né ravvisandosi la fattispecie di non contestazione dalla medesima invocata.

3. Il motivo è, inoltre, fondato. 3.1.Invero, l'art. 68 del d.lgs. n. 546/1992, nella versione vigente ratione temporis, disponeva che «Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui èprevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso; b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.

Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto».

3.2. La lettera b) dell'art. 68 comma 1, citato, è pertanto chiara nell'indicare l'importo che può essere iscritto a ruolo a seguito della pronuncia della commissione provinciale che ha accolto in parte il ricorso del contribuente.

La somma da iscrivere a ruolo è pari all'ammontare «risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale».

Poi la norma precisa incidentalmente «e comunque non oltre i due terzi».

3.3. Se, quindi, la somma determinata dalla commissione provinciale, dopo l'accoglimento parziale del ricorso, è inferiore ai due terzi dell'importo contemplato nell'avviso di accertamento, l'Agenzia delle entrate può iscrivere a ruolo l'intero importo risultante dalla sentenza della commissione provinciale e non solo i due terzi di esso.

3.4. Il "residuo" di cui alla lettera c) dell'art. 68 comma 1, riguarda, invece, l'esito del giudizio dinanzi alla Commissione regionale, sicché se la stessa accoglie l'appello proposto dalla Agenzia delle entrate, potrà essere iscritto a ruolo l'intero importo dell'originario avviso di accertamento o, meglio,solo il "residuo" di esso, in quanto una parte era già stata iscritta a ruolo dopo l'esito del giudizio di primo grado.

3.5. Il riferimento ai "due terzi" è contenuto sia nella lettera a ) dell'art. 68,comma 1, cit., sia nella lettera b ) , ed in entrambi i casi esso va riferito all'importo dell'avviso di accertamento originario, tanto che in caso di rigetto del ricorso da parte della commissione provinciale, l'importo è quello relativo all'avviso di accertamento, nonessendo stato caducato il titolo o modificato l'importo.

3.6. Pertanto, come già osservato da questa Corte, «l'iscrizione provvisoria a ruolo, ai sensi dell'art. 68, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 546 del 1992, ha ad oggetto l'intero importo accertato come dovuto dalla sentenza della commissione tributaria provinciale che abbia accolto solo parzialmente il ricorso, purché contenuto entro il limite dei due terzi dell'ammontare complessivo del tributo portato nell'avviso di accertamento, salva l'esigibilità del residuo nel caso in cui la sentenza della commissione tributaria regionale accerti che è dovuto l'intero ammontare del tributo o una somma superiore ai due terzi dello stesso(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 30775 del 28/11/2018; richiamata da Cass. n. 7584 del 22/02/2023), dovendosi infine sottrarre agli importi come determinati quanto già corrisposto dal contribuente.

4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25738/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Marcone e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n.6359/2016 depositata i l 04/07/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 017201 4 000 2909159 , notificatale da [OSCURATO:PERSONA] SPA, concernente l’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio ai sensi dell’art. 68 D.Lgs. 546/1992, lett. b), eseguita a seguito di sentenza della Commissione tributaria provinciale n. 391/2013, che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti dell’avviso di accertamento n. TFM010202441/2001, emesso per l’anno d’imposta 2006, riducendo il quantum della ripresa a tassazione operata dall’Ufficio. 2. La CTPdi Benevento, con sentenza confermata in grado di appello dalla CTR della Campania con la qui impugnata sentenza n. 6359/2016, depositata in data 4/07/2016, annullava la cartella di pagamento. 2.1. I giudici di merito condividevano la tesi della contribuente secondo cui, a seguito della sentenza di primo grado che aveva accolto parzialmente il ricorso, l’Ufficio poteva iscrivere provvisoriamentea ruolo, ai sensi dell'art. 68, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 546/1992, non l'intero importo accertato come dovuto dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, purché contenuto entro il limite dei due terzi dell'ammontare complessivo del tributo portato nell'avviso di accertamentoimpugnato , bensì un importo non superiore ai due terzi del decisumdella CTP. 3. Avverso la sentenza della CTR della Campania in epigrafe ricorre l’Agenzia delle entrate, con unico motivo. 4. Resiste la contribuente con controricorso. 5. [OSCURATO:PERSONA] SPA è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992. 1.1. Osservala ricorrente che la CTR avrebbe errato nel ritenere che, nel caso di accoglimento parziale del ricorso, l'iscrizione provvisoria a ruolo, ai sensi dell'art. 68, comma 1, lett. b), cit. invocato de bba avere ad oggetto non l'intero importo accertato come dovuto dalla sentenza della commissione tributaria provinciale che abbia accolto solo parzialmente il ricorso, purché contenuto entro il limite dei due terzi dell'ammontare complessivo del tributo portato nell'avviso di accertamento impugnato , bensì i d ue terzi del decisum della CTP , che ha ridotto l’imposto oggetto di accertamento. 2. Il motivo è, in primo luogo, ammissibile, non applicandosi al la denuncia del vizio di violazione di legge il limite della “doppia conforme” come vorrebbe la controricorrente, né ravvisandosi la fattispecie di non contestazione dalla medesima invocata. 3. Il motivo è, inoltre, fondato. 3.1.Invero, l'art. 68 del d.lgs. n. 546/1992, nella versione vigente ratione temporis, disponeva che «Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui èprevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso; b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale. Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto». 3.2. La lettera b) dell'art. 68 comma 1, citato, è pertanto chiara nell'indicare l'importo che può essere iscritto a ruolo a seguito della pronuncia della commissione provinciale che ha accolto in parte il ricorso del contribuente. La somma da iscrivere a ruolo è pari all'ammontare «risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale». Poi la norma precisa incidentalmente «e comunque non oltre i due terzi». 3.3. Se, quindi, la somma determinata dalla commissione provinciale, dopo l'accoglimento parziale del ricorso, è inferiore ai due terzi dell'importo contemplato nell'avviso di accertamento, l'Agenzia delle entrate può iscrivere a ruolo l'intero importo risultante dalla sentenza della commissione provinciale e non solo i due terzi di esso. 3.4. Il "residuo" di cui alla lettera c) dell'art. 68 comma 1, riguarda, invece, l'esito del giudizio dinanzi alla Commissione regionale, sicché se la stessa accoglie l'appello proposto dalla Agenzia delle entrate, potrà essere iscritto a ruolo l'intero importo dell'originario avviso di accertamento o, meglio,solo il "residuo" di esso, in quanto una parte era già stata iscritta a ruolo dopo l'esito del giudizio di primo grado. 3.5. Il riferimento ai "due terzi" è contenuto sia nella lettera a ) dell'art. 68,comma 1, cit., sia nella lettera b ) , ed in entrambi i casi esso va riferito all'importo dell'avviso di accertamento originario, tanto che in caso di rigetto del ricorso da parte della commissione provinciale, l'importo è quello relativo all'avviso di accertamento, nonessendo stato caducato il titolo o modificato l'importo. 3.6. Pertanto, come già osservato da questa Corte, «l'iscrizione provvisoria a ruolo, ai sensi dell'art. 68, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 546 del 1992, ha ad oggetto l'intero importo accertato come dovuto dalla sentenza della commissione tributaria provinciale che abbia accolto solo parzialmente il ricorso, purché contenuto entro il limite dei due terzi dell'ammontare complessivo del tributo portato nell'avviso di accertamento, salva l'esigibilità del residuo nel caso in cui la sentenza della commissione tributaria regionale accerti che è dovuto l'intero ammontare del tributo o una somma superiore ai due terzi dello stesso(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 30775 del 28/11/2018; richiamata da Cass. n. 7584 del 22/02/2023), dovendosi infine sottrarre agli importi come determinati quanto già corrisposto dal contribuente. 4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa comp
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