CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 1993
Cassazione n. 08211/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/10/1993 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 22 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bergamo, in data 3 luglio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 629 cod. pen., nonché 3 e 4 della legge 110/1975. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in relazione all'attendibilità della persona offesa, risulta manifestamente infondato, in quanto finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dai giudici di merito, che hanno difatti evidenziato le ragioni della piena credibilità del racconto del Sana, peraltro corroborato dai rilievi effettuati dal personale di [OSCURATO:PERSONA]; Osservato che la seconda doglianza, che lamenta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, trattandosi di diniego giustificato da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), in quanto non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279549 - 02); Considerato, altresì, il principio affermato da questa Corte, e fatto proprio nella sentenza impugnata, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove è invece la meritevolezza della concessione delle generiche, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottob