Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1049/2020
ECLI:EU:T:2020:446
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0727_INF
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 23 settembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T‑727/19)
«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti riguardanti alcuni progetti nell’ambito del Programma eTEN nonché del quinto e del sesto Programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico – Limitazione della domanda di accesso – Diniego parziale di accesso – Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo – Interesse pubblico prevalente – Obbligo di procedere a un esame concreto ed individuale»
1.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Nozione – Interesse particolare dell’interessato a difendersi – Esclusione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, b), e 2]
(v. punti 26‑28, 63, 76, 86)
2.
Stati membri – Obblighi – Obbligo di leale cooperazione con le istituzioni dell’Unione europea – Obbligo per la Commissione di comunicare talune informazioni richieste da un giudice nazionale – Presupposti
(Art. 4 TUE)
(v. punti 29, 66)
3.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – [OSCURATO:PERSONA] relativa a un numero assai elevato di documenti – Diritto dell’istituzione di prorogare il termine per l’adozione della decisione – Eccezionalità – Possibilità per l’istituzione di concertarsi con il richiedente per modificare i termini fissati dal regolamento – Presupposti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 6, § 3, 7 e 8)
(v. punti 36‑38, 52)
4.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Inadempienza dell’obbligo – Violazione del principio di proporzionalità – Esame che si riveli particolarmente gravoso e incongruo – Deroga all’obbligo di esame – Onere della prova gravante sull’istituzione – Obbligo per l’istituzione di concertarsi con il richiedente – Limitazione unilaterale del numero di documenti – Inammissibilità
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001)
(v. punti 39‑44, 50)
5.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Piena applicabilità delle disposizioni del regolamento 2018/1725 – Obbligo del richiedente di dimostrare la necessità del trasferimento dei dati personali di cui trattasi – Portata
[Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, b), e 2018/1725, artt. 4‑6, 9, § 1, a) e b), e 10]
(v. punti 62‑65)
6.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali – Applicazione a informazioni contenute in documenti risalenti a cinque anni addietro o più – Ammissibilità – Onere della prova gravante sull’istituzione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 4, § 1, 2, primo trattino, 3 e 7)
(v. punti 71, 77, 79)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento della decisione C(2019) 6474 final della Commissione, del 4 settembre 2019, concernente una domanda di conferma per l’accesso a documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (
GU 2001, L 145, pag. 43
).
Dispositivo
1)
La decisione C(2019) 6474 final della Commissione, del 4 settembre 2019, concernente una domanda di conferma per l’accesso a documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, è annullata in quanto reca una limitazione della domanda di accesso e in quanto reca un diniego di accesso fondato sull’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del citato regolamento.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.