CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 04951/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria con cui l'Avvocatura Generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'economia e delle finanze, ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 02/11/2021 la Corte di appello di Roma ha rigettato la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione (quantificata in euro 145.265,12), presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenza della Corte di appello di Roma del 28/06/2018, successivamente divenuta irrevocabile, alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per delitto - illecita importazione di sostanza stupefacente - formante oggetto dell'indulto di cui alla legge n. 241 del 2006.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Foley, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 314, 315 cod. proc. pen., 5 CEDU e 9, par. 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, stipulato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e reso esecutivo in Italia con legge n. 881 del 1977. Assume, in sintesi, che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente disatteso la richiesta di indennizzo per l'intero periodo c:operto da indulto (determinato ex lege in anni 3) della detenzione di fatto subita dal condannato (di durata pari ad anni 4), posto che, a fronte dell'avvenuta quantificazione in mesi 11 e giorni 15 del periodo di restrizione legittimante al ristoro, in tesi erroneamente effettuata dal giudice dell'esecuzione con ordinanza, mai notificata, del 18/05/2020, non avrebbe potuto dichiarare, in qualità di giudice della riparazione, il proprio difetto di competenza in punto di quantificazione dell'indennizzo, in ragione della ritenuta inclusione della materia de qua nelle attribuzioni del giudice dell'esecuzione. 3. Il medesimo difensore ha successivamente depositato ordinanza in data 17/01/2022 della Corte di appello di Roma, con cui, in sede di incidente di esecuzione, si è affermato che il locale Ufficio di Procura Generale, nel determinare la pena da eseguirsi nei confronti del condannato, dovrà dapprima scorporare dal cumulo materiale la somma delle pene estinte per indulto, in quanto non più eseguibili per l'intervento della causa estintiva, e poi detrarre il periodo espiato e quello sofferto in custodia cautelare per taluno dei reati compresi nel cumulo. 4. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.2. Destituito di fondamento è l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., 5 CEDU e 9, par. 5, del Patto internazionale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sui diritti civili e politici, sostenendo che l'ordinanza con cui la Corte territoriale aveva disatteso la richiesta di indennizzo relativa all'intero periodo coperto da indulto della restrizione di fatto subita dal condannato sarebbe illegittima, posto che l'Autorità giudiziaria adita, in quanto giudice della riparazione, non avrebbe potuto affermare il proprio difetto di competenza per essere la materia attribuita alla cognizione del giudice dell'esecuzione. Osserva al riguardo il Collegio che la Suprema Corte, traendo spunto da una vicenda concreta in cui l'interesse che animava il ricorrente si identificava in quello alla riparazione per l'ingiusta detenzione in precedenza subita, ha da tempo enunciato il principio di diritto che «È ammissibile l'applicazione dell'indulto a pena dichiarata interamente espiata per effetto del principio di fungibilità, purché sussista un concreto interesse del condannato al conseguimento di qualche effetto favorevole» (così Sez. 1, n. 43055 del 23/10/2008, Zeni, Rv. 241566-01). Tanto premesso, giova, tuttavia, evidenziare che, come correttamente affermato nella pronunzia gravata, a fronte di una determinazione in tesi erronea del periodo di ingiusta detenzione da parte del giudice dell'esecuzione, non è consentito chiedere al giudice della riparazione la liquidazione, a fini risarcitori, di una somma quantificata in via autonoma, mediante il computo di un periodo di indebita restrizione diverso e segnatamente più ampio, dovendo, invece, farsi luogo all'impugnazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione indicativo del periodo de quo, che si vuole viziato perché conforme alla richiesta nell'an, ma non nel quantum. Di ciò sembrerebbe, peraltro, consapevole anche il ricorrente, che, nella propria produzione documentale, ha dato conto di aver impugnato, nelle more, il menzionato provvedimento del giudice dell'esecuzione e di aver ottenuto da quest'ultimo una pronunzia pienamente satisfattiva. 3. Quanto complessivamente evidenziato rende palese l'insussistenza, nel provvedimento gravato, delle denunziate violazioni di legge e induce a concludere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. 4. Deve essere, inoltre, disposta la rifusione delle spese sostenute, nel presente grado di giudizio, dal Ministero resistente, che si liquidano in complessivi euro mille. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese di costituzione sostenute in questo giudizio di legittimità dal Ministero