CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17463/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha indicato indirizzo p.e.c., ed elettivamente domiciliata in Roma, via E.Q. Visconti n.103 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa. -controricorrente- avverso la sentenza n. 76 / 1/ 201 5 della Co mmissione tributaria di secondo grado di Bolzano, depositata il22 giugno 201 5 ; Tributi-cartelle di pagamento-notifica udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4giugno20 24 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] propose, quale liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ricorso avverso l’avviso di accertamento emesso nei confronti della Società e relativo a IRES, IRAP e IVA dell’anno di imposta 2005 nonché di tutte le cartelle esattoriali e delle successive iscrizioni a ruolo indicate ed allegate da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel ricorso in esito al quale la Società venne dichiarata fallita, nel 2013, dal Tribunale di Pordenone. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado accolse il ricorso dichiarando la nullità di tutti gli atti impositivi per essere nulla la notificazione, effettuata alla Società e al suo liquidatore, del prodromico avviso di accertamento. La decisione, appellata dall’Agenzia delle entrate , è stata integralmente riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano. Il giudice di appello, rigettate preliminarmente le eccezioni di difetto di legittimazione ad agire del liquidatore sollevata dall’Agenzia delle entrate e di mancanza di specificità dell’appello sollevata dalla parte privata, rilevava che dagli atti risultava valida ed efficace sia la notificazione dell’avviso di accertamento effettuata alla persona fisica del liquidatore della Società,[OSCURATO:PERSONA], sia quella effettuata presso la sede legale della Società. Ribadiva anche la piena ritualità delle notifiche delle cartelle, effettuate a mezzo posta da parte del concessionario, rispetto alle quali, peraltro, l’Agenzia delle entrate risultava priva di legittimazione passiva.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso affidandosi a due motivi. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale il P.M., nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso mentreil ricorrente ha depositato memoria. Rilevato che: 1.con il primo motivo, articolato ai sensi dell’art.360, primo comma, num.3 cod.proc. civ., il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il Giudice di appello , con motivazione apparente e, quindi, inesistente, rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate per carenza di specificità dei relativi motivi. Inoltre, secondo la prospettazione difensiva, i capi della sentenza di primo grado (che avevano dichiarato la nullità della notificazione effettuata alla Società perché la relata era in bianco e di quella effettuata al liquidatore in quanto nella relata era indicato il solo nominativo di [OSCURATO:PERSONA]) non essendo stati specificamente impugnati erano coperti dal giudicato interno con la conseguenza che la Commissione di secondo grado aveva pronunciato ultrapetita. 1.1. La censura è infondata. Dalla lettura dell’atto di appello , riprodotto in seno al controricorso dall’Agenzia delle entrate,si evince la correttezza, sul punto , della sentenza impugnata avendo la C . T . R . ritenuto l’appello inammissibile in perfetta rispondenza ai principi costantemente affermati, in materia , da questa Corte e di recente ribaditi (v.Cass. n. 1030 del 10/01/2024 ) secondo i quali In tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura . Da quanto esposto consegue, quindi, anche il rigetto della ulteriore doglianza per cui, non essendo stati proposti motivi di impugnazione specifici, si sarebbe formato un giudicato interno. 2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 5 cod. proc .civ. , un errato esame da parte della Commissione di secondo grado delle produzioni documentali relative alle compiute notifiche con conseguente violazione, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3 cod.proc .civ., degli artt.145, 148 e 149 cod.proc. civ. In particolare, il ricorrente censura l’argomentazione con cui il giudice di appello aveva accertato che il requisito relativo alla residenza, domicilio, dimora abituale del legale rappresentante della persona giudica era carente solo nell’avviso di ricevimento restituito all’ufficio. Evidenzia, altresì, l’errore commesso dalla Commissione di secondo grado nell’avere ritenuto sufficiente il solo invio della raccomandata informativa di avvenuto deposito (CAD) senza avere agli atti la relativa cartolina di ricevimento. 2.1 La censura è inammissibile. In primo luogo, invero, il ricorrente non allega in atti né trascrive le relate di notificazione impedendo a questa Corte ogni valutazione sulla stessa ammissibilità della censuraladdove, anche di recente, questa Corte (Cass. n. 35014 del 29/11/2022)ha ribadito che n el processo tributario, in caso di impugnazione, da parte del contribuente, della cartella esattoriale per l'invalidità della notificazione dell'avviso di accertamento, la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento, in quanto la notificazione dell'avviso di accertamento non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l'impugnabilità davanti al giudice tributario della cartella esattoriale, potendo l'iscrizione a ruolo del tributo essere impugnata solo in caso di mancata o invalida notifica al contribuente dell'avviso di accertamento, a norma dell'abrogato art. 16, comma 3, del d.P.R. n. 636 del 1972 e dell'art. 19, comma 3, del vigente d.lgs. n. 546 del 1992 . 2.2 In ogni caso, in relazione alla notificazione dell’avviso al legale rappresentante la C.T.R. ha accertato che sul plico notificato a mezzo posta era specificato il nominativo e l’indirizzo dello stesso mentre nell’avviso di ricevimento di tale raccomandata si evinceva che per la mancanza di [OSCURATO:PERSONA] il plico non era stato consegnato ed era stato immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile indirizzocon successivo invio della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito. La C.T.R. ha, quindi, evidenziato che la mancanza dell’indicazione sulla relata e sul plico della “qualità” non inficiava la validità della notifica che, per le modalità cui era stata effettuata, non potevadirsi né inesistente né nulla, in quanto avente i requisiti formali per il raggiungimento dello scopo. 2.3 Da tale motivazione si evince, in primo luogo, l’insussistenza del denunciato omesso esame di un fatto decisivo ma anche della prospettata violazione di legge laddove per giurisprudenza consolidata di questa Corte nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta dell’atto impositivo a mezzo posta, ai sensi dell’art. 14 della l. n. 890 del 1982, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati e non quelle previste dalla predetta legge (in quanto le disposizioni di cui alla legge n. 890 del 1982 riguardano esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ.), sicchénon va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione ( v. Cass. n.35014/22 che richiama Cass.14.11.2019, n. 29642). 2.4 Egualmente inammissibile appare la censura avente ad oggetto la notificazione dell’avviso di accertamento nei confronti della Società in quanto inconferente rispetto al decisum. La C.T.R. ha, infatti, dato atto che la notificazione alla Società non era neanche necessaria essendo rituale e valida quella, alternativa, effettuata nei confronti del legale rappresentante, e, comunque, rilevandone, in ogni caso, la nullità perché priva dei requisiti previsti dall’art.148 c.p.c. ha dato atto che la stessa era da ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo. Tali argomentazioni, soprattutto la prima idonea da sola a fondare la decisione non hanno formato oggetto di specifica censura onde l’inammissibilità del mezzo di impugnazione. 3.In conclusione, alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso va rigettato con condanna alle spese del ricorrente soccombente. P.Q.M. Rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese liquidate in complessivi euro 7.800 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo