CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 settembre 2024
Cassazione n. 29080/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27617/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), per procura speciale in calce al ricorso; elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 441/A, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza del Giudice di pace di Caserta n. 1794 /202 2 , depositata i l 19/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024dal dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il sig.[OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all’esecuzione intentata nei suoi confronti per la riscossione di un canone idrico pari a € 241,00, vantato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], deducendo l’intervenuta prescrizione biennale del credito, ai sensi dell’art. 1, comma 10, della l. n. 205/2017. Aderendo alla suddetta prospettazione, il Giudice di pace di Caserta dichiarò estinto il credito. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di [OSCURATO:PERSONA], censurando la violazione e/o falsa applicazione della norma sopra menzionata (che si applicherebbe solo ai consumi successivi al 1° gennaio 2020), nonché dell’art. 11 disp. prel. c.c. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Il Comune ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 2. Va pregiudizialmente osservato che Giudice di Pace di Caserta ha nell’impugnata sentenza espressamente qualificato la causa come “opposizione all’esecuzione exart. 615 c.p.c.”. Atteso che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo allaqualificazione dell'azione proposta effettuata dalgiudice a quo , sia essa corretta o meno, e a prescindere dallaqualificazione che ne abbiano dato le parti, costituendo l'interpretazione della domanda giudiziale operazione riservata al giudice del merito ( v. Cass., Sez. Un., 25/2/2011, n. 4617; Cass., 21/12/2009, n. 26919; Cass., 14/5/2007, n. 11012 ); e che l’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge rispetto alla domanda così come qualificata dal giudice, anche nell'ipotesi in cui l'impugnante intenda allegare l'erroneità di tale qualificazione (cfr. Cass., 13/6/2024, n. 16535. V. anche Cass., 15/10/2010, n. 21363; Cass., 13/1/2009, n. 475; Cass.9/2/2009, n. 3192; Cass. 3/5/1974, n. 1237), il ricorso va dichiarato inammissibile. A decorrere dal 7 luglio 2009, all’esito della soppressione dell’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c. operata dall’art. 49, comma 2, L. n. 69 del 2009, la sentenza che decide la causa di opposizione all’esecuzione è infatti impugnabile con l’appello, e non già con ricorso per cassazione. 3. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Ter