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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 giugno 2026

Cassazione n. 22157/2026

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icorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia di II Grado del Lazio n.5987/2022 depositata in data 23.11.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.05.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30424/2022Numero sezionale 4132/2026Numero di raccolta generale 22157/2026Data pubblicazione 28/06/20261.

In data 04.02.2021 l’Agenzia delle Entrate di Roma notificava a PaolaROSSI un avviso di liquidazione (n. 2017/003/EM/00022151/0/001)relativo alla tassa di registrazione di atto giudiziario (ordinanza diassegnazione ex art. 553 c.p.c. emessa in sede esecutiva dalla [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale Civile di Roma nell’ambito di unaprocedura esecutiva avviata dalla stessa contribuente avverso l’INPS, qualedebitore esecutato).2.

La contribuente impugnava l’avviso davanti alla C.T.P. di Roma,sostenendo la sussistenza di esenzione, in quanto l’atto giudiziario eraafferente un credito di lavoro ex art. 10 della l. n. 533 del 1973.3.La C.T.P. dichiarava la cessazione della materia del contenderecompensando integralmente le spese legali «in ragione della prontaemissione, da parte dell’Ufficio, del provvedimento di annullamento».4.Avverso la decisione della C.T.P., limitatamente alla compensazione dellespese, proponeva appello la contribuente, dolendosi del fatto che il giudicedi prime cure non avesse tenuto conto, quale circostanza allegata dallostesso Ufficio, del fatto che l’annullamento fosse intervenuto solo dopo lanotifica del ricorso giudiziale.3.

La [OSCURATO:PERSONA] grado respingeva l’appello, ponendo le ulteriori spese delgravame a carico dell’appellante.4.

Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazionela contribuente, affidando le proprie doglianze a due motivi.5.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.6.

Il contribuente ha depositato memoria difensiva, insistendo perl’accoglimento del ricorso.7.

È stata, pertanto, fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 30424/2022Numero sezionale 4132/2026Numero di raccolta generale 22157/2026Data pubblicazione 28/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., del d.P.R. n. 131del 1986, del d.l. n. 98 del 2011, nonché omessa valutazione di unacircostanza decisiva, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.Si duole, in particolare, del fatto che la compensazione delle spese delprimo grado di giudizio sia stata disposta nonostante l’atto impositivo siastato annullato dopo la notifica del ricorso e nonostante il fatto che l’Ufficiofosse rappresentato e difeso da proprio funzionario.Rileva la contribuente che «Il giudice di appello ha ritenuto corretta lacompensazione operata dal primo giudice sulla scorta dei seguenti motivi:a) Esiguo valore della lite;b) Rimozione dell’atto impositivo dopo la notifica del ricorso giudiziale,ma durante la fase del “reclamo-mediazione” (durante i 90 gg.successivi alla notifica del ricorso);c) Dubbio sull’esito del contenzioso;d) Assenza di volontà deflattiva del contribuente».Quanto al punto b, la contribuente si duole del fatto che non sia statopreso in considerazione il fatto che l’annullamento sia conseguito alla presad’atto, da parte dell’Ufficio, della fondatezza del ricorso, poiché era statoillegittimamente richiesto il pagamento dell’imposta di registro relativa adPer la medesima ragione ritiene la decisione non condivisibile nella partein cui il giudice aveva disposto la compensazione delle spese alla luce dellaritenuta incertezza dell’esito del contenzioso.In merito al valore esiguo della lite come motivo di compensazione, citagiurisprudenza di questa Corte che esclude la ricorrenza di gravi edNumero registro generale 30424/2022Numero sezionale 4132/2026Numero di raccolta generale 22157/2026Data pubblicazione 28/06/2026eccezionali ragioni in tale ipotesi, mettendo in evidenza cheun’interpretazione difforme implica una lesione del diritto di difesa tutelatodall’art. 24 Cost., comportando una «sostanziale soccombenza di fatto dellaparte vittoriosa».Quanto all’assenza della volontà deflattiva, la contribuente deduce laviolazione degli artt. 24 Cost., 100 c.p.c. e l’omessa valutazione di un fattodecisivo.Osserva, sul punto, che nel ricorso era contenuto uno strumentodeflattivo del contenzioso, ossia il reclamo-mediazione e che l’annullamentoera avvenuto in quella fase.

L’Ufficio, pertanto, doveva ritenersiintegralmente soccombente e risultava pieno diritto della contribuentechiedere la condanna alle spese.2.

Il motivo è fondato, nei termini che si illustreranno di seguito.2.1.

La motivazione della sentenza impugnata così si articola: «…lacancelleria del Tribunale di Roma trasmise, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n.131/1986, l’ordinanza in questione per la liquidazione dell’imposta dovutaai fini della registrazione, senza alcuna indicazione della eventualespettanza di un qualche trattamento agevolativo o comunque diverso daquello ordinario; in data 15.04.2021 l’Ufficio chiese alla contribuente l’inviodella documentazione comprovante l’applicabilità dell’esenzione, nonallegata al ricorso, senza avere riscontro, in data 21.05.2021, l’Ufficiorinnovò la richiesta della documentazione necessaria per l’istruttoria delladomanda di esenzione avanzata dalla parte in sede di reclamo e, ricevutala,effettuò l’istruttoria e annullò l’avviso di liquidazione il 25.05.2021, quindientro il termine di 90 giorni stabilito dall’art. 17-bis, comma 2, del d.lgs. n.546/1992».2.2.

In tema di determinazioni sulle spese processuali – con particolareriferimento alla possibilità/automaticità della compensazione – nel caso diNumero registro generale 30424/2022Numero sezionale 4132/2026Numero di raccolta generale 22157/2026Data pubblicazione 28/06/2026annullamento dell’atto impositivo nella fase di reclamo di cui all’art. 17 bisdel d.lgs. n. 546 del 1992, si è recentemente pronunciata questa Corte(Cass. n. 20750/2025 - Rv. 675399 - 01), statuendo il seguente principiodi diritto: «In tema di processo tributario, nell'ipotesi di annullamentodell'atto impositivo da parte dell'ente impositore nella fase del reclamo exart. 17-bis del lgs. n. 546 del 1992, a seguito di annullamento in autotuteladell'atto impugnato, la regola della compensazione delle spese cede alcriterio della soccombenza virtuale, fondato sul principio di causalità,potendo essere disposta la compensazione solo ove non sia ravvisabileun'invalidità originaria dell'atto successivamente annullato, né constinoipotesi di negligenza dell'amministrazione».In particolare, la Corte ha evidenziato le ragioni del mancatoautomatismo tra esercizio dell’autotutela da parte dell’amministrazione ecompensazione delle spese, escludendo in particolare quest’ultima, comeipotesi eccezionale e ricorrente in presenza di presupposti del tutto specifici,nel caso di annullamento per vizi originari dell’atto impositivo: «… in ipotesidi estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46, primo comma del d.lgs n. 546del 1992, per cessazione della materia del contendere determinatadall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato … può essere dispostala compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, primo comma, delmedesimo d.lgs., in quanto intervenuta all'esito di una valutazionecomplessiva della lite da parte del giudice tributario; si tratta, dunque, diun'ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dal terzo commadell'art. 46 sopra citato, come conseguenza automatica di qualsiasiestinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dallapronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2003».

In motivazione, laCorte così prosegue: (nel caso in cui il) «contribuente otten(ga)l’annullamento dell’atto impositivo ritenuto dal medesimo illegittimo, soloNumero registro generale 30424/2022Numero sezionale 4132/2026Numero di raccolta generale 22157/2026Data pubblicazione 28/06/2026successivamente alla notifica del ricorso, sostenendo le spese per laredazione dell’atto e della sua notifica non rimborsate dall’amministrazionecon l’atto adottato in sede di autotutela…. se non può sostenersi il dirittodel contribuente alla refusione delle spese della fase del reclamo in tutte leipotesi di accoglimento del reclamo, allo stesso modo, però, non sembracorretto escludere aprioristicamente tale diritto in tutte le ipotesi in cuil’annullamento dell’atto viziato sarebbe potuto e dovuto intervenire in unafase anteriore a quella della procedura prevista dall’art. 17 bis, d.lgs. n.546/1992 ovvero … in tutte le ipotesi di illegittimità originaria dell’attoimpositivo.

Va… escluso l’automatismo della compensazione delle spese nelcaso di annullamento dell’atto in sede di reclamo, senza negare, tuttavia,che gravare l’amministrazione dei costi della procedura ex art. 17 bis cit. inogni caso potrebbe risultare irragionevole».In particolare, la pronuncia cita come esempio nel quale risulta «iniquoaddossare all’ente impositore le spese della procedura ex art. 17 bis d.lgs.n. 546/1992» quello nel quale «l’annullamento sia disposto per motividiversi da quelli fatti valere dal contribuente nell’istanza di reclamo odipenda dall’avvenuta presentazione di documentazione prima non esibita».Orbene, tali ipotesi non ricorrono nel caso di specie, nel quale lasussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 10 della legge n. 533 del1973 emergevano di per sé dall’atto giudiziario che la sentenza impugnataha dato atto essere stato trasmesso a cura della cancelleria e non, invece,come argomentato dal giudice d’appello, solo da documentazionesuccessivamente depositata e messa a conoscenza dell’amministrazione daparte della contribuente.

Deve, infatti, rilevarsi che la sentenza impugnataha dato, da una parte, conto della trasmissione dell’atto giudiziario a curadella cancelleria all’Agenzia delle Entrate – atto giudiziario che in sé recavale caratteristiche di provvedimento soggetto ad esenzione alla luce del suoNumero registro generale 30424/2022Numero sezionale 4132/2026Numero di raccolta generale 22157/2026Data pubblicazione 28/06/2026stesso contenuto –, dall’altra ha evidenziato, valorizzandoli ai fini dellacompensazione delle spese, quelli che descrive essere vani tentativi daparte dell’Ufficio di acquisire dalla contribuente documentazione a riscontrodella sussistenza dei presupposti del regime agevolativo.

La pronunciaimpugnata ha, infatti, dato atto di un comportamento non collaborativo delcontribuente, sulla base di errata percezione della indisponibilità da partedell’amministrazione di elementi dai quali potesse evincersi la sussistenzadei presupposti del regime agevolativo, considerando come fatto accertatola mancanza di conoscenza o di conoscibilità da parte dell’Ufficio degli stessi.La documentazione attestante la sussistenza dei presupposti di esenzioneera, invece, in sé l’atto giudiziario da registrare, recante tutti gli elementiche consentivano all’Ufficio di verificare la legittimità della pretesaimpositiva.Emerge, pertanto, dalla motivazione sia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, sia un errore percettivoche ha esplicato effetti distorsivi sulle valutazioni inerenti le speseprocessuali, compensate alla luce di una asserita tempestiva iniziativa diannullamento dell’atto da parte dell’Ufficio prima non possibile in assenzadi elementi comprovanti la spettanza dell’esenzione.Tale errore percettivo può essere sussunto nella categoria del“travisamento della prova” (nell’accezione di cui al principio di dirittoformulato da Cass.

SU n. 5792/2024), che ricorre «ove il fatto probatorioabbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe apronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorioprospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso deipresupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a secondasi tratti di fatto processuale o sostanziale», dovendosi intendere per “fattoNumero registro generale 30424/2022Numero sezionale 4132/2026Numero di raccolta generale 22157/2026Data pubblicazione 28/06/2026probatorio” non già il fatto storico che per mezzo dell’istruzione probatoriadeve accertarsi, bensì l’oggetto della percezione del giudice).Nel caso di specie, il “fatto probatorio” erroneamente percepito è statala «pronta emissione, da parte dell’Ufficio, del provvedimento diannullamento» («pronta», in quanto, secondo la motivazione, eseguita nonappena l’Ufficio, prima impossibilitato, è stato messo nelle condizioni diconoscere la sussistenza dei presupposti dell’esenzione).La motivazione della sentenza, infatti:- dà atto della trasmissione a cura della cancelleria, in conformitàdell’art. 10 TUR, dell’atto giudiziario passibile di registrazione;- di tentativi, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di tentativi diacquisire dalla parte documentazione a riscontro della sussistenzadei presupposti del regime agevolativo (tentativi che presuppongono,come fatto storico, l’indisponibilità di documentazione idonea averificare la sussistenza dei presupposti dell’esenzione e, dunque, lamancata conoscenza dell’oggetto della controversia giudiziaria cui siriferiva l’atto da registrare);- l’immediata attivazione dell’Ufficio con l’annullamento dell’atto unavolta avuta conoscenza della materia esente della controversia.Deve rilevarsi che la motivazione non appare aderente all’effettivoandamento del processo e distonica rispetto alla ricostruzione dello sviluppodelle vicende procedimentali e processuali delle quali contraddittoriamentedà pur atto, travisando il dato fattuale della mancata conoscenza da partedell’Ufficio dei requisiti dell’agevolazione, nonché il dato fattuale delmomento di formazione di tale consapevolezza.3.

Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente si duole dellacondanna alle spese dell’appello nonostante la costituzione tramitefunzionario da parte dell’Ufficio, in violazione e falsa applicazione degli artt.Numero registro generale 30424/2022Numero sezionale 4132/2026Numero di raccolta generale 22157/2026Data pubblicazione 28/06/20262647 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., del d.P.R. n. 131 del 1986, del d.l. n. 98del 2011, nonché omessa valutazione di una circostanza decisiva, inrelazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.8.

Il motivo è parzialmente fondato, nei termini evidenziati da questaCorte (Cass. n. 1019/2024 - Rv. 670245 – 01: «Nel processo tributario,all'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da proprifunzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta laliquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata medianteapplicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, conla riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso chel'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, oracontenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, macomunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell'entealla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnicafornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attivitàdifensiva nel processo».4.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con cassazione dellasentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado delLazio, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame, che tengaconto dei principi di cui alla presente motivazione, e per la liquidazione dellespese di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio allaCorte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione,per un nuovo e motivato esame, che tenga conto dei principi di cui allapresente motivazione, e per la liquidazione delle spese di legittimità.Numero registro generale 30424/2022Numero sezionale 4132/2026Numero di raccolta generale 22157/2026Data pubblicazione 28/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.05.2026.Il PresidenteMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia di II Grado del Lazio n.5987/2022 depositata in data 23.11.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.05.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30424/2022Numero sezionale 4132/2026Numero di raccolta generale 22157/2026Data pubblicazione 28/06/20261. In data 04.02.2021 l’Agenzia delle Entrate di Roma notificava a PaolaROSSI un avviso di liquidazione (n. 2017/003/EM/00022151/0/001)relativo alla tassa di registrazione di atto giudiziario (ordinanza diassegnazione ex art. 553 c.p.c. emessa in sede esecutiva dalla [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale Civile di Roma nell’ambito di unaprocedura esecutiva avviata dalla stessa contribuente avverso l’INPS, qualedebitore esecutato).2. La contribuente impugnava l’avviso davanti alla C.T.P. di Roma,sostenendo la sussistenza di esenzione, in quanto l’atto giudiziario eraafferente un credito di lavoro ex art. 10 della l. n. 533 del 1973.3.La C.T.P. dichiarava la cessazione della materia del contenderecompensando integralmente le spese legali «in ragione della prontaemissione, da parte dell’Ufficio, del provvedimento di annullamento».4.Avverso la decisione della C.T.P., limitatamente alla compensazione dellespese, proponeva appello la contribuente, dolendosi del fatto che il giudicedi prime cure non avesse tenuto conto, quale circostanza allegata dallostesso Ufficio, del fatto che l’annullamento fosse intervenuto solo dopo lanotifica del ricorso giudiziale.3. La [OSCURATO:PERSONA] grado respingeva l’appello, ponendo le ulteriori spese delgravame a carico dell’appellante.4. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazionela contribuente, affidando le proprie doglianze a due motivi.5. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.6. Il contribuente ha depositato memoria difensiva, insistendo perl’accoglimento del ricorso.7. È stata, pertanto, fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 30424/2022Numero sezionale 4132/2026Numero di raccolta generale 22157/2026Data pubblicazione 28/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., del d.P.R. n. 131del 1986, del d.l. n. 98 del 2011, nonché omessa valutazione di unacircostanza decisiva, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.Si duole, in particolare, del fatto che la compensazione delle spese delprimo grado di giudizio sia stata disposta nonostante l’atto impositivo siastato annullato dopo la notifica del ricorso e nonostante il fatto che l’Ufficiofosse rappresentato e difeso da proprio funzionario.Rileva la contribuente che «Il giudice di appello ha ritenuto corretta lacompensazione operata dal primo giudice sulla scorta dei seguenti motivi:a) Esiguo valore della lite;b) Rimozione dell’atto impositivo dopo la notifica del ricorso giudiziale,ma durante la fase del “reclamo-mediazione” (durante i 90 gg.successivi alla notifica del ricorso);c) Dubbio sull’esito del contenzioso;d) Assenza di volontà deflattiva del contribuente».Quanto al punto b, la contribuente si duole del fatto che non sia statopreso in considerazione il fatto che l’annullamento sia conseguito alla presad’atto, da parte dell’Ufficio, della fondatezza del ricorso, poiché era statoillegittimamente richiesto il pagamento dell’imposta di registro relativa adPer la medesima ragione ritiene la decisione non condivisibile nella partein cui il giudice aveva disposto la compensazione delle spese alla luce dellaritenuta incertezza dell’esito del contenzioso.In merito al valore esiguo della lite come motivo di compensazione, citagiurisprudenza di questa Corte che esclude la ricorrenza di gravi edNumero registro generale 30424/2022Numero sezionale 4132/2026Numero di raccolta generale 22157/2026Data pubblicazione 28/06/2026eccezionali ragioni in tale ipotesi, mettendo in evidenza cheun’interpretazione difforme implica una lesione del diritto di difesa tutelatodall’art. 24 Cost., comportando una «sostanziale soccombenza di fatto dellaparte vittoriosa».Quanto all’assenza della volontà deflattiva, la contribuente deduce laviolazione degli artt. 24 Cost., 100 c.p.c. e l’omessa valutazione di un fattodecisivo.Osserva, sul punto, che nel ricorso era contenuto uno strumentodeflattivo del contenzioso, ossia il reclamo-mediazione e che l’annullamentoera avvenuto in quella fase. L’Ufficio, pertanto, doveva ritenersiintegralmente soccombente e risultava pieno diritto della contribuentechiedere la condanna alle spese.2. Il motivo è fondato, nei termini che si illustreranno di seguito.2.1. La motivazione della sentenza impugnata così si articola: «…lacancelleria del Tribunale di Roma trasmise, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n.131/1986, l’ordinanza in questione per la liquidazione dell’imposta dovutaai fini della registrazione, senza alcuna indicazione della eventualespettanza di un qualche trattamento agevolativo o comunque diverso daquello ordinario; in data 15.04.2021 l’Ufficio chiese alla contribuente l’inviodella documentazione comprovante l’applicabilità dell’esenzione, nonallegata al ricorso, senza avere riscontro, in data 21.05.2021, l’Ufficiorinnovò la richiesta della documentazione necessaria per l’istruttoria delladomanda di esenzione avanzata dalla parte in sede di reclamo e, ricevutala,effettuò l’istruttoria e annullò l’avviso di liquidazione il 25.05.2021, quindientro il termine di 90 giorni stabilito dall’art. 17-bis, comma 2, del d.lgs. n.546/1992».2.2. In tema di determinazioni sulle spese processuali – con particolareriferimento alla possibilità/automaticità della compensazione – nel caso diNumero registro generale 30424/2022Numero sezionale 4132/2026Numero di raccolta generale 22157/2026Data pubblicazione 28/06/2026annullamento dell’atto impositivo nella fase di reclamo di cui all’art. 17 bisdel d.lgs. n. 546 del 1992, si è recentemente pronunciata questa Corte(Cass. n. 20750/2025 - Rv. 675399 - 01), statuendo il seguente principiodi diritto: «In tema di processo tributario, nell'ipotesi di annullamentodell'atto impositivo da parte dell'ente impositore nella fase del reclamo exart. 17-bis del lgs. n. 546 del 1992, a seguito di annullamento in autotuteladell'atto impugnato, la regola della compensazione delle spese cede alcriterio della soccombenza virtuale, fondato sul principio di causalità,potendo essere disposta la compensazione solo ove non sia ravvisabileun'invalidità originaria dell'atto successivamente annullato, né constinoipotesi di negligenza dell'amministrazione».In particolare, la Corte ha evidenziato le ragioni del mancatoautomatismo tra esercizio dell’autotutela da parte dell’amministrazione ecompensazione delle spese, escludendo in particolare quest’ultima, comeipotesi eccezionale e ricorrente in presenza di presupposti del tutto specifici,nel caso di annullamento per vizi originari dell’atto impositivo: «… in ipotesidi estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46, primo comma del d.lgs n. 546del 1992, per cessazione della materia del contendere determinatadall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato … può essere dispostala compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, primo comma, delmedesimo d.lgs., in quanto intervenuta all'esito di una valutazionecomplessiva della lite da parte del giudice tributario; si tratta, dunque, diun'ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dal terzo commadell'art. 46 sopra citato, come conseguenza automatica di qualsiasiestinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dallapronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2003». In motivazione, laCorte così prosegue: (nel caso in cui il) «contribuente otten(ga)l’annullamento dell’atto impositivo ritenuto dal medesimo illegittimo, soloNumero registro generale 30424/2022Numero sezionale 4132/2026Numero di raccolta generale 22157/2026Data pubblicazione 28/06/2026successivamente alla notifica del ricorso, sostenendo le spese per laredazione dell’atto e della sua notifica non rimborsate dall’amministrazionecon l’atto adottato in sede di autotutela…. se non può sostenersi il dirittodel contribuente alla refusione delle spese della fase del reclamo in tutte leipotesi di accoglimento del reclamo, allo stesso modo, però, non sembracorretto escludere aprioristicamente tale diritto in tutte le ipotesi in cuil’annullamento dell’atto viziato sarebbe potuto e dovuto intervenire in unafase anteriore a quella della procedura prevista dall’art. 17 bis, d.lgs. n.546/1992 ovvero … in tutte le ipotesi di illegittimità originaria dell’attoimpositivo. Va… escluso l’automatismo della compensazione delle spese nelcaso di annullamento dell’atto in sede di reclamo, senza negare, tuttavia,che gravare l’amministrazione dei costi della procedura ex art. 17 bis cit. inogni caso potrebbe risultare irragionevole».In particolare, la pronuncia cita come esempio nel quale risulta «iniquoaddossare all’ente impositore le spese della procedura ex art. 17 bis d.lgs.n. 546/1992» quello nel quale «l’annullamento sia disposto per motividiversi da quelli fatti valere dal contribuente nell’istanza di reclamo odipenda dall’avvenuta presentazione di documentazione prima non esibita».Orbene, tali ipotesi non ricorrono nel caso di specie, nel quale lasussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 10 della legge n. 533 del1973 emergevano di per sé dall’atto giudiziario che la sentenza impugnataha dato atto essere stato trasmesso a cura della cancelleria e non, invece,come argomentato dal giudice d’appello, solo da documentazionesuccessivamente depositata e messa a conoscenza dell’amministrazione daparte della contribuente. Deve, infatti, rilevarsi che la sentenza impugnataha dato, da una parte, conto della trasmissione dell’atto giudiziario a curadella cancelleria all’Agenzia delle Entrate – atto giudiziario che in sé recavale caratteristiche di provvedimento soggetto ad esenzione alla luce del suoNumero registro generale 30424/2022Numero sezionale 4132/2026Numero di raccolta generale 22157/2026Data pubblicazione 28/06/2026stesso contenuto –, dall’altra ha evidenziato, valorizzandoli ai fini dellacompensazione delle spese, quelli che descrive essere vani tentativi daparte dell’Ufficio di acquisire dalla contribuente documentazione a riscontrodella sussistenza dei presupposti del regime agevolativo. La pronunciaimpugnata ha, infatti, dato atto di un comportamento non collaborativo delcontribuente, sulla base di errata percezione della indisponibilità da partedell’amministrazione di elementi dai quali potesse evincersi la sussistenzadei presupposti del regime agevolativo, considerando come fatto accertatola mancanza di conoscenza o di conoscibilità da parte dell’Ufficio degli stessi.La documentazione attestante la sussistenza dei presupposti di esenzioneera, invece, in sé l’atto giudiziario da registrare, recante tutti gli elementiche consentivano all’Ufficio di verificare la legittimità della pretesaimpositiva.Emerge, pertanto, dalla motivazione sia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, sia un errore percettivoche ha esplicato effetti distorsivi sulle valutazioni inerenti le speseprocessuali, compensate alla luce di una asserita tempestiva iniziativa diannullamento dell’atto da parte dell’Ufficio prima non possibile in assenzadi elementi comprovanti la spettanza dell’esenzione.Tale errore percettivo può essere sussunto nella categoria del“travisamento della prova” (nell’accezione di cui al principio di dirittoformulato da Cass. SU n. 5792/2024), che ricorre «ove il fatto probatorioabbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe apronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorioprospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso deipresupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a secondasi tratti di fatto processuale o sostanziale», dovendosi intendere per “fattoNumero registro generale 30424/2022Numero sezionale 4132/2026Numero di raccolta generale 22157/2026Data pubblicazione 28/06/2026probatorio” non già il fatto storico che per mezzo dell’istruzione probatoriadeve accertarsi, bensì l’oggetto della percezione del giudice).Nel caso di specie, il “fatto probatorio” erroneamente percepito è statala «pronta emissione, da parte dell’Ufficio, del provvedimento diannullamento» («pronta», in quanto, secondo la motivazione, eseguita nonappena l’Ufficio, prima impossibilitato, è stato messo nelle condizioni diconoscere la sussistenza dei presupposti dell’esenzione).La motivazione della sentenza, infatti:- dà atto della trasmissione a cura della cancelleria, in conformitàdell’art. 10 TUR, dell’atto giudiziario passibile di registrazione;- di tentativi, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di tentativi diacquisire dalla parte documentazione a riscontro della sussistenzadei presupposti del regime agevolativo (tentativi che presuppongono,come fatto storico, l’indisponibilità di documentazione idonea averificare la sussistenza dei presupposti dell’esenzione e, dunque, lamancata conoscenza dell’oggetto della controversia giudiziaria cui siriferiva l’atto da registrare);- l’immediata attivazione dell’Ufficio con l’annullamento dell’atto unavolta avuta conoscenza della materia esente della controversia.Deve rilevarsi che la motivazione non appare aderente all’effettivoandamento del processo e distonica rispetto alla ricostruzione dello sviluppodelle vicende procedimentali e processuali delle quali contraddittoriamentedà pur atto, travisando il dato fattuale della mancata conoscenza da partedell’Ufficio dei requisiti dell’agevolazione, nonché il dato fattuale delmomento di formazione di tale consapevolezza.3. Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente si duole dellacondanna alle spese dell’appello nonostante la costituzione tramitefunzionario da parte dell’Ufficio, in violazione e falsa applicazione degli artt.Numero registro generale 30424/2022Numero sezionale 4132/2026Numero di raccolta generale 22157/2026Data pubblicazione 28/06/20262647 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., del d.P.R. n. 131 del 1986, del d.l. n. 98del 2011, nonché omessa valutazione di una circostanza decisiva, inrelazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.8. Il motivo è parzialmente fondato, nei termini evidenziati da questaCorte (Cass. n. 1019/2024 - Rv. 670245 – 01: «Nel processo tributario,all'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da proprifunzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta laliquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata medianteapplicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, conla riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso chel'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, oracontenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, macomunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell'entealla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnicafornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attivitàdifensiva nel processo».4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con cassazione dellasentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado delLazio, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame, che tengaconto dei principi di cui alla presente motivazione, e per la liquidazione dellespese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio allaCorte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione,per un nuovo e motivato esame, che tenga conto dei principi di cui allapresente motivazione, e per la liquidazione delle spese di legittimità.Numero registro generale 30424/2022Numero sezionale 4132/2026Numero di raccolta generale 22157/2026Data pubblicazione 28/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.05.2026.Il PresidenteMilena Balsamo
Sentenza Cassazione n. 22157/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris