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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2007

ECLI:EU:T:2007:89
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62005TO0345_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] diretta, in primo luogo, alla sospensione dell’esecuzione della risoluzione del Parlamento europeo [dati riservati omessi], recante revoca dell’immunità di giurisdizione del ricorrente; in secondo luogo, alla pronuncia di provvedimenti provvisori tali da impedire che siano riprese le azioni penali in attesa della decisione finale del Tribunale sul ricorso nella causa principale; in terzo luogo, a che l’anonimato del ricorrente sia tutelato e la domanda in esame non sia menzionata prima che il Tribunale si sia pronunciato sul ricorso principale e che sia stato portato a termine un eventuale processo nazionale; in quarto luogo, a che il ricorrente sia autorizzato a trasmettere gli scritti delle parti, scambiati nel contesto del procedimento sommario e in quello del ricorso principale, all’autorità incaricata dell’azione penale nel [OSCURATO:PERSONA], nonché al giudice nazionale al quale sia sottoposta la causa nazionale e, in quinto luogo, ad ottenere che l’udienza nel procedimento principale si tenga al più presto possibile

[OSCURATO:PERSONA]

1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62005TO0345_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] diretta, in primo luogo, alla sospensione dell’esecuzione della risoluzione del Parlamento europeo [dati riservati omessi], recante revoca dell’immunità di giurisdizione del ricorrente; in secondo luogo, alla pronuncia di provvedimenti provvisori tali da impedire che siano riprese le azioni penali in attesa della decisione finale del Tribunale sul ricorso nella causa principale; in terzo luogo, a che l’anonimato del ricorrente sia tutelato e la domanda in esame non sia menzionata prima che il Tribunale si sia pronunciato sul ricorso principale e che sia stato portato a termine un eventuale processo nazionale; in quarto luogo, a che il ricorrente sia autorizzato a trasmettere gli scritti delle parti, scambiati nel contesto del procedimento sommario e in quello del ricorso principale, all’autorità incaricata dell’azione penale nel [OSCURATO:PERSONA], nonché al giudice nazionale al quale sia sottoposta la causa nazionale e, in quinto luogo, ad ottenere che l’udienza nel procedimento principale si tenga al più presto possibile [OSCURATO:PERSONA] 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.
Sentenza Corte di giustizia UE/2007 — Fons Iuris — Fons Iuris