Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:T:2007:89
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62005TO0345_IT
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] diretta, in primo luogo, alla sospensione dell’esecuzione della risoluzione del Parlamento europeo [dati riservati omessi], recante revoca dell’immunità di giurisdizione del ricorrente; in secondo luogo, alla pronuncia di provvedimenti provvisori tali da impedire che siano riprese le azioni penali in attesa della decisione finale del Tribunale sul ricorso nella causa principale; in terzo luogo, a che l’anonimato del ricorrente sia tutelato e la domanda in esame non sia menzionata prima che il Tribunale si sia pronunciato sul ricorso principale e che sia stato portato a termine un eventuale processo nazionale; in quarto luogo, a che il ricorrente sia autorizzato a trasmettere gli scritti delle parti, scambiati nel contesto del procedimento sommario e in quello del ricorso principale, all’autorità incaricata dell’azione penale nel [OSCURATO:PERSONA], nonché al giudice nazionale al quale sia sottoposta la causa nazionale e, in quinto luogo, ad ottenere che l’udienza nel procedimento principale si tenga al più presto possibile
[OSCURATO:PERSONA]
1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2) Le spese sono riservate.