Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:201
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 29 marzo 2007
1
(
1
)
[OSCURATO:PERSONA]97/06
[OSCURATO:PERSONA] SA
contro
[OSCURATO:PERSONA] del Estado
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal [OSCURATO:PERSONA] de Justicia de Madrid (Spagna)]
«Imposta sul valore aggiunto – Esenzione del noleggio di navi adibite alla navigazione marittima»
1. Le due questioni oggetto del presente rinvio pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’art. 15, punto 5, della sesta
direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative
alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (
2
), come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992, 92/111/CEE (in prosieguo: la «sesta direttiva») (
3
).
2. Le questioni sono sorte nell’ambito di una controversia tra l’impresa [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e il competente
ufficio dell’[OSCURATO:PERSONA] finanziaria spagnola relativa al diniego di quest’ultima di esentare dall’imposta sul valore
aggiunto (in prosieguo: l’«IVA») operazioni consistenti nel noleggio parziale di una nave allo scopo di trasportare container.
Al riguardo va rilevato che la normativa spagnola di trasposizione della sesta direttiva prevede l’esenzione solo per il noleggio
totale.
3. Si chiede quindi alla Corte di interpretare la nozione di noleggio di cui all’art. 15, punto 5, della sesta direttiva e, in
particolare, di stabilire se tale nozione si applichi solo al noleggio dell’intera nave (noleggio «totale»), ovvero anche
al noleggio di un parte di essa (noleggio «parziale»).
I –
Normativa pertinente
A –
Normativa comunitaria
4. L’art. 15, della sesta direttiva così recita:
«Esenzione delle operazioni all’esportazione, delle operazioni assimilate e dei trasporti internazionali
Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano, a condizioni da essi fissate per assicurare una
corretta e semplice applicazione delle esenzioni stesse e prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:
(…)
4. le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento di navi:
a) adibite alla navigazione d’alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o usate nell’esercizio di attività commerciali,
industriali e della pesca,
b) adibite ad operazioni di salvataggio ed assistenza in mare o alla pesca costiera, escluse, per ultime, le provviste di bordo,
(…)
5) cessione, trasformazione, riparazione, manutenzione, noleggio e locazione delle navi di cui al paragrafo 4, lettere a) e b),
nonché fornitura, locazione, riparazione e manutenzione degli oggetti in esse incorporati o da esse usati, compresa l’attrezzatura
per la pesca;
(…)».
B –
Normativa nazionale
5. L’art. 22.1 della legge 28 dicembre 1992, n. 37, relativa all’imposta sul valore aggiunto, così dispone:
«Esenzioni delle operazioni assimilate alle esportazioni
Sono esenti dall’imposta, alle condizioni ed in presenza dei requisiti stabiliti con regolamento, le seguenti operazioni:
1. Cessione, costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione, noleggio totale e locazione delle navi qui di seguito
indicate:
1) le navi idonee alla navigazione in alto mare destinate alla navigazione marittima internazionale nell’esercizio di attività
commerciali di trasporto a titolo oneroso di merci o passeggeri, compresi i circuiti turistici, o di attività industriali
o di pesca.
(…)».
II –
Fatti, procedimento e questioni sottoposte alla Corte
6. [OSCURATO:PERSONA] e l’impresa [OSCURATO:PERSONA] SA stipulavano un contratto di noleggio parziale con cui la prima
metteva a disposizione della seconda, a titolo oneroso, parte dello spazio delle proprie navi per trasportare container tra
vari porti della Penisola iberica e un territorio al di fuori della sfera di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto
([OSCURATO:PERSONA]).
7. [OSCURATO:PERSONA] non applicava nelle corrispondenti fatture l’importo dell’imposta sul valore aggiunto, ritenendo che l’operazione
fosse esente da IVA. L’[OSCURATO:PERSONA] spagnola rettificava gli importi versati in relazione al contratto di noleggio
a titolo di IVA, ritenendo che l’esenzione non si applicasse in caso di noleggio parziale, e non totale.
8. [OSCURATO:PERSONA] impugnava tale rettifica dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo tributario regionale)
di Madrid, ma il suo ricorso veniva respinto. Essa interponeva appello dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] de Justicia de Madrid
(Corte di cassazione di Madrid), che decideva di sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se l’espressione “noleggio” relativa all’esenzione prevista all’art. 15, punto 5, della sesta direttiva debba essere interpretata
nel senso che comprenda unicamente il noleggio dell’intero spazio della nave (noleggio totale) o se comprenda anche il noleggio
costituito da parte o da una percentuale dello spazio di carico (noleggio parziale).
2) Se sia incompatibile con la sesta direttiva una normativa nazionale che consenta solo l’esenzione del noleggio totale».
III –
Principali argomenti presentati alla Corte
9. I
governi ellenico e spagnolo
ritengono che la nozione di «noleggio» utilizzata all’art. 15, punto 5, della sesta direttiva si riferisca solo al noleggio
dell’intero spazio della nave e affermano, in conclusione, che la normativa nazionale è quindi conforme alla direttiva. Le
esenzioni stabilite dalla sesta direttiva dovrebbero essere interpretate restrittivamente, in quanto costituirebbero una deroga
al principio generale secondo cui l’IVA va riscossa su tutti i servizi prestati a titolo oneroso da un soggetto passivo.
10. Il
governo belga
e la [OSCURATO:PERSONA] affermano che la nozione di noleggio si riferisce sia al noleggio totale che a quello parziale.
11. Secondo il
governo belga
, lo scopo dell’art. 15, punto 5, consiste, secondo la lettera di tale disposizione, nell’esentare talune navi, segnatamente
le navi adibite alla navigazione in alto mare di cui al punto 4, lett. a e b), e non nell’esentare determinati tipi di noleggio.
In ogni caso, secondo la giurisprudenza della Corte, quando una disposizione di diritto comunitario può ricevere diverse interpretazioni,
va preferita l’interpretazione che ne assicuri l’effetto utile. Nel caso di specie, tuttavia, un’interpretazione della nozione
di noleggio tale da includervi solo il noleggio totale rischierebbe di compromettere l’effetto utile dell’art. 15, punto 5,
della sesta direttiva, dato che, per la stessa rotta e lo stesso tipo di nave, il noleggio parziale sarebbe soggetto all’IVA,
mentre il noleggio totale sarebbe esente.
12. [OSCURATO:PERSONA]
sostiene, in primo luogo, che, secondo costante giurisprudenza della Corte, l’art. 15, primo comma, della sesta direttiva
non conferisce agli Stati membri la facoltà di modificare l’ambito di applicazione ratione materiae della sesta direttiva,
quale definito da quest’ultima. Inoltre, le merci esportate verso paesi terzi dovrebbero essere esenti da imposta quando lascino
il territorio della Comunità, il che implicherebbe che i servizi di noleggio non debbano essere tassati, a prescindere dalla
circostanza che si tratti di noleggio parziale o totale. Infine, se nella nozione di noleggio rientrasse solo il noleggio
totale, il diritto all’esenzione dipenderebbe dalla stazza della nave, dato che lo stesso volume di carico sarebbe esente
o meno a seconda delle dimensioni della nave de qua.
13. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] deduce anche un argomento che potrebbe suffragare la tesi secondo cui la normativa spagnola sarebbe
compatibile con il diritto comunitario. Si potrebbe affermare, per analogia, che il noleggio parziale debba essere considerato
quale trasporto di merci e, pertanto, ricompreso nell’ambito di applicazione dell’art. 15, punto 13, della sesta direttiva (
4
), che prevede, inter alia, un’esenzione per i servizi di trasporto relativi alle merci esportate. Nondimeno, la [OSCURATO:PERSONA]
ritiene che tale argomento non possa essere accolto. In primo luogo, il testo della sesta direttiva assoggetterebbe il noleggio
e il trasporto di merci a regimi giuridici diversi e, in secondo luogo, i due tipi di contratti sarebbero del tutto differenti.
14. [OSCURATO:PERSONA] afferma che spetta al giudice nazionale accertare, in base al tenore del contratto concluso inter partes e
in base alla natura e al contenuto del servizio prestato, se il contratto in questione risponda ai requisiti di un contratto
di noleggio ai fini dell’art. 15, punto 5, della sesta direttiva.
IV –
Analisi giuridica
15. Conformemente all’art. 15, punto 5, della sesta direttiva, il noleggio di navi adibite alla navigazione d’alto mare è esente
dall’IVA. Tale disposizione non definisce più precisamente la nozione di noleggio.
16. In pratica, il noleggio può avere per oggetto l’intera nave, nel qual caso l’operazione è denominata noleggio «totale», o
solo una parte della nave, e in tal caso l’operazione è definita noleggio «parziale».
17. Dagli argomenti degli Stati membri che hanno presentato osservazioni nel presente procedimento emerge che la nozione di noleggio
non è stata interpretata uniformemente in tutta la Comunità, come dimostrano le disposizioni di attuazione di alcuni Stati
membri, tra cui la Spagna, da cui proviene la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, che fa rientrare nella nozione
di noleggio unicamente il noleggio «totale», mentre altre normative nazionali, come quella belga, adottano un’interpretazione
più ampia, secondo cui è esente qualsiasi tipo di noleggio, sia «totale» che «parziale». Si pone, quindi, la questione della
portata da attribuire alla nozione di noleggio nel contesto dell’esenzione dall’IVA di cui all’art. 15, punto 5, della sesta
direttiva.
18. Secondo costante giurisprudenza della Corte, le esenzioni dall’IVA vanno interpretate restrittivamente, in quanto costituiscono
eccezioni al principio generale secondo cui l’IVA dev’essere riscossa su ogni servizio prestato a titolo oneroso da un soggetto
passivo (
5
). La Corte ha ribadito tale principio, tra l’altro, nell’interpretazione delle esenzioni applicabili alle navi adibite alla
navigazione marina (
6
).
19. Tuttavia, tale principio di stretta interpretazione non può avere l’effetto di attribuire all’art. 15 un significato diverso
da quello che emerge dal suo tenore letterale (
7
).
20. Né nella disposizione in esame né in altri passi del testo della sesta direttiva, emergono elementi che confermino l’interpretazione
restrittiva secondo cui il termine «noleggio» sarebbe riferibile solo al noleggio «totale». A differenza di quanto stabilito
dalla sesta direttiva in riferimento all’esenzione di cui all’art. 15, punto 4 (
8
), gli Stati membri non possono limitare l’esenzione prevista dall’art. 15, punto 5, della direttiva in attesa che siano entrate
in vigore disposizioni fiscali comunitarie che precisino l’ambito di applicazione dell’esenzione di cui trattasi. Pertanto,
nel contesto delle esenzioni dall’IVA previste dalla sesta direttiva, un’interpretazione restrittiva del termine «noleggio»
nel senso che esso si riferirebbe al solo noleggio «totale» travalica il margine di discrezionalità di cui dispongono gli
Stati membri ai fini della trasposizione delle direttiva nel diritto interno. In linea di principio, infatti, spetta al legislatore
comunitario definire la sfera di applicazione dell’IVA, e affinché una limitazione di tale sfera, in particolare mediante
le disposizioni di attuazione nazionali, sia compatibile con la sesta direttiva occorre che tale limitazione possa desumersi
dalla lettera, dallo scopo e/o dall’economia generale della sesta direttiva.
21. A tale proposito, occorre quindi inoltre verificare se un criterio restrittivo, come quello adottato dal legislatore spagnolo,
sia compatibile con l’economia e con lo scopo della sesta direttiva. Al riguardo, si deve inoltre rilevare che le esenzioni
costituiscono nozioni autonome di diritto comunitario che vanno inquadrate nel contesto generale del sistema comune dell’IVA
instaurato dalla sesta direttiva (
9
).
22. Come hanno affermato il governo belga e la [OSCURATO:PERSONA], l’interpretazione del termine «noleggio» di cui all’art. 15, punto 5,
della sesta direttiva nel senso che esso si riferirebbe esclusivamente al noleggio totale determinerebbe gravi disparità di
trattamento delle operazioni di noleggio sotto il profilo dell’IVA. Se si adottasse tale criterio, il diritto all’esenzione
per un’operazione di noleggio dipenderebbe dalle dimensioni della nave, dato che un’operazione di noleggio per il trasporto
dello stesso volume di carico sarebbe esente su una nave di piccole dimensioni, in quanto occuperebbe tutto lo spazio di carico
della nave e sarebbe quindi considerato noleggio totale, mentre su una nave più grande lo stesso volume di carico occuperebbe
solo una parte dello spazio di carico totale e l’operazione verrebbe quindi considerata noleggio parziale della nave. Tali
disparità potrebbero compromettere l’effetto utile dell’art. 15, punto 5, della sesta direttiva.
23. Inoltre, se il contratto di noleggio «parziale» di navi adibite alla navigazione marittima non fosse esente, ciò porterebbe
ad escludere l’esenzione delle spese di trasporto di alcuni merci di esportazione, vale a dire di quelle esportate mediante
noleggio parziale. Tale risultato sarebbe chiaramente incompatibile con il principio del paese di destinazione, secondo cui
le merci vanno tassate nel paese in cui saranno utilizzate dal consumatore finale. Da tale principio discende, in particolare,
che le merci destinate all’esportazione al di fuori della Comunità devono essere esenti da qualsiasi imposta, comprese quelle
sui costi del loro trasporto al di fuori della Comunità, dato che tali costi saranno incorporati nel prezzo delle merci esportate.
24. Si potrebbe sostenere che l’esclusione del noleggio «parziale» dall’ambito di applicazione dell’esenzione di cui all’art. 15,
punto 5, della sesta direttiva relativa al «noleggio» di navi non rischi necessariamente di pregiudicare il principio del
paese di destinazione. Infatti, quest’ultimo potrebbe essere salvaguardato, per quanto riguarda le merci esportate mediante
noleggio «parziale», applicando l’art. 15, punto 13, della sesta direttiva, che prevede, inter alia, l’esenzione del trasporto
di merci esportate, sempreché tali merci rispondano alle condizioni stabilite dalla medesima disposizione. Come osservato
dalla [OSCURATO:PERSONA], si potrebbe tuttavia dubitare che tale applicazione del suddetto articolo sia compatibile con l’economia
e la logica della sesta direttiva.
25. In primo luogo, lo scopo e il regime giuridico del contratto di noleggio e del contratto di trasporto di merci sono del tutto
diversi. Quando una nave – o una sua parte, in caso di noleggio parziale – è oggetto di un contratto di noleggio e locazione,
essa viene messa a disposizione per un determinato scopo, per esempio l’attività di trasporto, mentre con il contratto di
trasporto di merci il vettore si impegna a consegnare le merci a una certa destinazione. In altre parole, mentre i contratti
di noleggio o locazione hanno per oggetto il mezzo di trasporto in sé, il contratto di trasporto ha per oggetto le merci da
trasportare con un mezzo di trasporto. Ne consegue che, mentre il noleggiatore e il locatario hanno un diritto di uso della
nave oggetto del contratto – o di una sua parte, in caso di noleggio parziale –, il proprietario delle merci trasportate su
una nave in forza di un contratto di trasporto di merci non ha tale diritto, ma può solo pretendere che le merci vengano consegnate
a una determinata destinazione. Tali differenze avvalorano l’argomento secondo cui il pertinente regime della sesta direttiva
dev’essere diverso.
26. Inoltre, l’equiparazione del noleggio parziale al trasporto di merci metterebbe probabilmente in discussione l’esigenza di
esentare separatamente il noleggio totale. Se il noleggio parziale presentasse analogie con il trasporto di merci tali da
rendere equiparabili le due operazioni, nonostante le profonde differenze relative alla natura giuridica del contratto, ci
si potrebbe chiedere se sia anzitutto necessaria un’esenzione separata per il noleggio e se quest’ultimo non debba essere
integralmente equiparato al trasporto di merci. L’equiparazione del noleggio parziale al trasporto di merci sarebbe quindi
difficilmente conciliabile con la lettera della sesta direttiva.
27. Infine, poiché questi due tipi di contratto presentano chiaramente una natura giuridica molto diversa, si può ragionevolmente
ritenere che il legislatore comunitario, ove avesse inteso far rientrare nella nozione di noleggio solo il noleggio totale
ed equiparare il noleggio parziale al trasporto di merci, lo avrebbe chiarito nella sesta direttiva.
28. Discende da quanto precede che non vi è alcuna ragione imperativa per equiparare il noleggio «parziale» al trasporto di merci
ai fini dell’applicazione delle esenzioni dall’IVA di cui alla sesta direttiva, anziché ritenere che esso rientri nell’ambito
di applicazione dell’esenzione relativa al noleggio prevista dall’art. 15, punto 5, della sesta direttiva (
10
).
29. Per tutti questi motivi, occorre risolvere la prima questione nel senso che, ai fini dell’esenzione di cui all’art. 15, punto 5,
della sesta direttiva, il termine «noleggio» va interpretato nel senso che esso comprende sia il noleggio dell’intero spazio
della nave (noleggio totale) sia quello di una parte o di una percentuale dello spazio della nave (noleggio parziale).
30. Ne discende che la seconda questione va risolta nel senso che la sesta direttiva osta a una disposizione nazionale che consenta
di esentare solo il noleggio parziale.
V –
Conclusione
31. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di risolvere le questioni sottopostele nei seguenti
termini:
1) Ai fini dell’esenzione di cui all’art. 15, n. 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, il termine
«noleggio» va interpretato nel senso che esso comprende sia il noleggio dell’intero spazio della nave (noleggio totale) sia
quello di una parte o di una percentuale dello spazio della nave (noleggio parziale).
2) La sesta direttiva osta a una disposizione nazionale che consenta di esentare solo il noleggio totale.
1
– Lingua originale: l’inglese.
2
– GU 1977, L 145, pag. 1.
3
– GU 1992, L 384, pag. 47.
4
– L’art. 15, punto 13, della sesta direttiva dispone:
«Le prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie, ma eccettuate le prestazioni di servizi esenti
conformemente all’articolo 13, qualora siano direttamente connesse all’esportazione di beni o all’importazione di beni che
beneficiano delle disposizioni previste all’articolo 7, paragrafo 3 o all’articolo 16, paragrafo 1, parte A».
5
– V. ad esempio, sentenza 16 settembre 2004, causa C-382/02, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-8379, punto 25).
6
– V. sentenze 26 giugno 1990, causa C-185/89, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2561, punto 19), e 14 settembre
2006, cause riunite da C-181/04 a C-183/04, Elmeka (Racc. pag. I-8167, punto 15).
7
– V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata supra alla nota 5, punto 29.
8
– L’art. 15, punto 4, secondo comma, dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] presenta al Consiglio quanto prima proposte per
stabilire le norme fiscali comunitarie che precisino il campo di applicazione e le modalità pratiche di attuazione della presente
esenzione, nonché delle esenzioni previste ai punti da 5 a 9. Sino all’entrata in vigore di tali norme, gli Stati membri possono
limitare la portata dell’esenzione prevista al presente punto».
9
– V., in particolare, sentenze 5 giugno 1997, causa C-2/95, SDC (Racc. pag. I-3017, punto 21), 26 novembre 2002, causa C-141/00,
Kügler (Racc. pag. I-6833, punto 25), [OSCURATO:PERSONA], citata alla nota 5, punto 23, e Elmeka, citata alla nota 6, punto 20.
10
– Ciò premesso, per garantire la corretta applicazione della sesta direttiva, nulla osta a che il giudice nazionale modifichi
la classificazione di un contratto di noleggio «parziale» qualora concluda che tale contratto, in una determinata fattispecie
e alla luce delle clausole del contratto in questione, altro non sia che un contratto di trasporto di merci e sia stato quindi
erroneamente qualificato come contratto di «noleggio» affinché rispondesse alle condizioni di esenzione delle operazioni di
noleggio previste dall’art. 15, punto 5, della sesta direttiva.