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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01995/2026

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, è stata confermata la condanna dei ricorrenti per vari reati, tra cui - per quanto d'interesse ai fini del ricorso - quello di cui delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge in punto di: 1) sussistenza del reato, trattandosi di detenzione per uso personale; 2) computo della recidiva; 3) diniego delle attenuanti generiche.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] si duole del computo della recidiva e del diniego delle attenuanti generiche.

2. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

2.1. La prima censura di [OSCURATO:PERSONA] costituisce motivo nuovo non dedotto in appello, quindi non consentito in questa sede (art. 606, comma 3, c.p.p.).

2.2. In tema di trattamento sanzionatorio, poi, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato.

Nello specifico, la sentenza impugnata ha puntualmente indicato gli elementi del fatto che, con valutazione nient'affatto irragionevole, ha ritenuto espressivi di una maggiore pericolosità degli imputati, oltre ad aver correttamente evidenziato, senza ricevere alcuna smentita nei ricorsi, l'assenza di dati di fatto positivamente valutabili ai fini del riconoscimento di attenuanti generiche.

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro per ciascuno dei ricorrenti, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 1°

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, è stata confermata la condanna dei ricorrenti per vari reati, tra cui - per quanto d'interesse ai fini del ricorso - quello di cui delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge in punto di: 1) sussistenza del reato, trattandosi di detenzione per uso personale; 2) computo della recidiva; 3) diniego delle attenuanti generiche. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] si duole del computo della recidiva e del diniego delle attenuanti generiche. 2. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 2.1. La prima censura di [OSCURATO:PERSONA] costituisce motivo nuovo non dedotto in appello, quindi non consentito in questa sede (art. 606, comma 3, c.p.p.). 2.2. In tema di trattamento sanzionatorio, poi, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato. Nello specifico, la sentenza impugnata ha puntualmente indicato gli elementi del fatto che, con valutazione nient'affatto irragionevole, ha ritenuto espressivi di una maggiore pericolosità degli imputati, oltre ad aver correttamente evidenziato, senza ricevere alcuna smentita nei ricorsi, l'assenza di dati di fatto positivamente valutabili ai fini del riconoscimento di attenuanti generiche. 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro per ciascuno dei ricorrenti, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 1°
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