CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2023
Cassazione n. 46937/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP C/0 [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere' [OSCURATO:PERSONA]; tettEr/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. chiede l'inammissibilità del riti:yrs-e. J • u.€144e-44-4iteghsaFe- • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Velletri ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale - sollevata dalle difese nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - di detto Tribunale in favore di quello di Roma. A tale riguardo evidenzia che, secondo la prospettazione accusatoria, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero associati tra loro allo scopo di commettere una serie indeterminata di reati contro il patrimonio, nello specifico truffe nei confronti di una pluralità di acquirenti di pellet, [OSCURATO:PERSONA] con il ruolo di promotore ed organizzatore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come copromotori e la [OSCURATO:PERSONA] come collaboratrice, e avrebbero, poi, posto in essere i reati satellite mediante la costituzione della società Caox avente sede legale in Roma. Rileva, quindi, che è indubbio che il luogo in cui gli associati risultano essersi incontrati per programmare, ideare e dirigere l'attività illecita contestata è Anzio, ove vi è la sede secondaria e operativa della società. E ciò sarebbe emerso, sempre secondo detto Giudice, già dai primi atti di indagine, che registravano la presenza in detto luogo degli imputati, che a più riprese avevano provveduto a collocare del materiale dell'attività commerciale da destinare verosimilmente alla vendita; luogo nel quale l'imputata [OSCURATO:PERSONA] riferiva di avere consegnato, al momento del licenziamento, a [OSCURATO:PERSONA], anche lui presente in quel punto vendita, i contratti stipulati presso i vari punti di vendita sparsi sul territorio. Osserva ancora detto Giudice come [OSCURATO:PERSONA] si fosse recato presso la propria attività denominata Legnomarket, sita in Nettuno, e lì si fosse fatto consegnare dei bancali di pellet; e come ancora i conti correnti bancari fossero accesi presso istituti bancari di Anzio e Nettuno. Conclude con l'evidenziare che, diversamente da quanto sostenuto dalle difese che fanno leva sulla cessione di quote da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] del 13 settembre 2018, registrata in Roma, quale prima espressione dell'accordo criminoso assunto, gli imputati già si conoscevano prima di detta data e già frequentavano le sedi operative in quel di Anzio, manifestando e realizzando in quei luoghi l'operatività della struttura associativa attraverso la predisposizione di ordinativi di pellet poi non onorati e per i quali avrebbero, invece, ricevuto il compenso. [OSCURATO:PERSONA], preso, infine, atto della contestuale richiesta ex art. 24-bis cod. proc. pen., rimette la decisione della competenza territoriale a questa Corte ai sensi di detto articolo. 2. [OSCURATO:PERSONA] generale presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], presenta memoria con cui chiede di dichiararsi inammissibile il rinvio pregiudiziale sulla questione di competenza, in quanto risolta con ordinanza motivata di rigetto. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] deposita memoria difensiva nell'interesse del suo assistito, nella quale ripercorre la ratio legis dell'istituto del rinvio pregiudiziale e insiste sulla risoluzione della questione sottoposta all'attenzione di questa Corte, a prescindere dalla infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale ritenuta dal G.u.p. del Tribunale di Velletri, previa, se del caso, formulazione di questione incidentale di legittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 24-bis cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 111 Cost. Evidenzia che: - è errata l'impostazione accusatoria, che valorizza una delibera assembleare del 22 giugno 2018, tenutasi nello studio di un notaio di Anzio come indice dell'esistenza di un sodalizio criminoso individuato come costituitosi a partire dal luglio 2018; - è, invece, rilevante, ai fini dell'individuazione della competenza territoriale, la cessione di quote relative alla Coax da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 13.9.18, avvenuta a Roma; - infine, erra il G.u.p. ad evincere la competenza territoriale da atti di indagine - in particolare s.i.t. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Eramo - che, invece, non consentivano tale conclusione, difettando di una precisa indicazione temporale della presenza degli imputati nella sede di Anzio, nonché dai conti correnti della società, non tutti di istituti bancari siti nel circondario del Tribunale di Velletri. [OSCURATO:PERSONA] 1. La richiesta di rinvio pregiudiziale è inammissibile. L'istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4 d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), integra un meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale, consentendo di rimettere al Giudice di legittimità, in via anticipatoria, la questione di competenza territoriale sia su sollecitazione delle parti, sia di iniziativa del giudice. Dal dato letterale del comma 1 del suddetto art. 24-bis emerge che il giudice «può» rimettere la questione di competenza alla Corte di cassazione, il che implica che il rinvio presuppone un vaglio di meritevolezza dell'istanza di parte e che, laddove accolta, la rimessione deve essere necessariamente motivata (si veda Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720, secondo cui in tema di rinvio pregiudiziale il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla "ex officio" è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l'impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti normativi). Nel caso in esame il rinvio è stato disposto a seguito di sollecitazione di parte, avanzata contestualmente all'eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale di Velletri in favore di quello di Roma. Ma dall'ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2023 si evince che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle parti è stata rigettata in quanto ritenuta manifestamente infondata, essendo indubbio per il remittente che il luogo in cui gli associati risultano essersi inizialmente incontrati per programmare, ideare e dirigere l'illecita attività contestata è Anzio e l'assunto secondo cui l'attività illecita si è concretizzata ab origine a Roma in forza di una cessione di quote del 13 settembre 2018 ivi registrata non è ex se indicativo delle reali intenzioni degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'eccezione di competenza è stata, dunque, risolta con ordinanza motivata di rigetto, talché il rinvio pregiudiziale si palesa inammissibile, posto che la ragionevole presunzione di fondatezza della questione eccepita dalla parte sarebbe comunque - come rilevato nella memoria difensiva summenzionata - in contrasto con la già avvenuta decisione di rigetto dell'eccezione difensiva di incompetenza territoriale. P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale. Dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletr