CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01591/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 23/04/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 3175 del 2021 la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato, concedendo le circostanze attenuti generiche e riducendo la pena, la condanna inflitta dal Tribunale di Milano, a conclusione di un giudizio abbreviato, a [OSCURATO:PERSONA], per i reati ex artt. 337 e 341-bis cod. pen. e art. 186, commi 1, 2 lett. b) e 2-sexies cod. strada perché si era opposto, con condotte minacciose (capo A) e oltraggiose (capo B) agli agenti della Polizia di Strada che lo avevano colto in stato di ebbrezza alla guida di una automobile (capo C). 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza deducendo i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo e il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare l'elemento materiale del reato ex art. 337 cod. pen. anche se la condotta oppositiva dell'imputato si realizzò prima che emergesse l'esigenza di accertarne lo stato di ebbrezza, mentre poi egli collaborò all'accertamento richiesto. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 341-bis cod. pen. per l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato poiché non è stata accertata la effettiva percezione, da parte dei passanti, delle frasi ingiuriose pronunciate dall'imputato. 2.3. Con il quarto motivo si deduce erronea applicazione della legge nel disconoscere, in contrasto con i principio di specialità, l'assorbimento fra i delitto di resistenza e quello di oltraggio trascurando che le condotte descritte nei capi A e B delle imputazioni sono riconducibili a un unico comportamento. 2.4. Con il quinto motivo si deduce mancanza di motivazione del diniego della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., che trascura l'avvenuto risarcimento del danno provato anche dalla revoca della costituzione di parte civile. 2.5. Con il sesto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel negare la sospensione condizionale della pena erroneamente valorizzando una supposta reiterazione delle condotte, ma trascurando che, in realtà, i precedenti sono costituiti soltanto da un reato (bancarotta) eterogeneo rispetto a quello per cui si procede e da altro reato (violenza privata) estintosi per esito positivo della messa alla prova. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso - che reitera argomentazioni già sottoposte al tribunale e alla Corte di appello senza aggiungere elementi di valutazione atti a confutarne le conclusioni - risulta inammissibile per le ragioni che seguono. 1.1. Le deduzioni sviluppate nel primo e nel secondo motivo di ricorso possono essere trattate (come già nel ricorso) congiuntamente e sono inammissibili perché entrano nel merito delle convergenti valutazioni discrezionali sviluppate nel provvedimento cautelare e in quello del Tribunale senza evidenziarne manifeste illogicità e non considerando che la opposizione rispetto all'azione di un pubblico ufficiale va valutata nel suo complesso quale insieme di atti volti a ostacolare (come atteggiatisi appunto nella fattispecie) l'ordinario svolgimento della funzione pubblica. In particolare, va ribadito che per configurarsi il reato ex art. 337 cod. pen. non è necessario che sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, ma basta che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto del suo ufficio o servizio, indipendentemente dall'esito, positivo o negativo, di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti (Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Sortino, Rv. 278207; Sez. 6, n. 46743 del 06/11/2013, Ezzamouri, Rv. 257512). Al riguardo, nel caso in esame il Tribunale ha analiticamente rilevato (p. 5) che il ritardo nell'accertamento dello stato di ebbrezza dell'imputato fu causato dalle minacce e dalla violenza da lui esercitate contro i pubblici ufficiali e non dalla mancanza della necessaria strumentazione nell'immediatezza dei fatti. 1.2. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Infatti, puntualmente nella sentenza si osserva che dalle annotazioni della Polizia giudiziaria risultano la presenza di terze persone sul luogo dei fatti e il riscontro della percezione della frasi oltraggiose. Viene evidenziato, inoltre, che la vicenda si svolse in modo clamoroso al centro di Milano, per un tempo prolungato e con l'intervento di cinque pattuglie della Polizia, sicché può ribadirsi il consolidato principio per il quale per configurare il reato di oltraggio di cui all'art. 341 bis cod. pen. basta che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, poiché già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, 9200 del 3/03/2020, non mass.; Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Trombetta, Rv. 269828; Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Saad, Rv. 266546). 1.3. In relazione al quarto motivo di ricorso deve rilevarsi che nell'atto di appello non fu sollevata la questione concernente l'assorbimento del delitto di oltraggio in quello di resistenza a pubblico ufficiale. Può, comunque, ribadirsi che il reato di oltraggio, previsto dall'art.341-bis cod. pen., non è assorbito, bensì concorre con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, anche se la condotta offensiva è finalizzata allo scopo dì opporsi all'azione del pubblico ufficiale, perché essa non è elemento costitutivo del reato previsto dall'art. 337 cod. pen. (Sez. 6, n. 39980 del 17/05/2018, Petrenko, Rv. 273769).1.4. Nel quinto motivo di ricorso (che non poteva essere dedotto in sede di appello perché il risarcimento è avvenuto dopo) si cita l'art. 62, n. 4 cod. pen. ma presumibilmente si voleva menzionare l'art. 62, n. 6 cod. pen. Nella sentenza si indica che l'avvenuto risarcimento del danno alle parti civili risulta documentato dalla difesa e anche su questa base la Corte di appello ha concesso le circostanze attenuanti generiche (p. 7). Tuttavia, per integrare la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., la riparazione del danno deve intervenire prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado perché l'attenuante presuppone una dimostrazione di spontaneo ravvedimento, non condizionata dall'andamento del dibattimento (Sez. 3, n. 18937 del 19/01/2016, S., Rv. 266579; Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, dea. 2016, Minzolini, Rv. 265831). 2.5. Il sesto motivo di ricorso non si confronta compiutamente con la motivazione con la quale la Corte di appello ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando non soltanto i precedenti penali ma anche la «natura reiterata e prolungata delle condotte oppositive compiute dall'imputato» e inoltre la sua «petulanza e l'indifferenza verso i valori della convivenza civile». 2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 619 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/10/2021. Il Consigliere esten