CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 26856/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di Catania haconfermato la decisione del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale dellamedesima città del 07/11/2023, che aveva affermato la penale responsabilità diXXXXXXXXXXXXX, in ordine al reato di cui all’art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011,n. 159 (per non aver osservato gli obblighi inerenti alla misura di prevenzionedella sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Trecastagni e,in particolare, per aver violato le relative prescrizioni recandosi a Catania) e perl’effetto – escluso l’aumento per la contestata recidiva e applicata la diminuentedel rito – lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione, oltre che alpagamento delle spese processuali.2. Avverso tale sentenza XXXXXXXXXXXXX, tramite il difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, deducendo violazione dilegge e vizio di apparenza della motivazione, quanto al trattamentosanzionatorio, anche con riguardo alla mancata concessione delle circostanze3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fortemente generico emeramente assertivo.3.1. La sentenza impugnata rileva come elementi positivi, in punto diconcessione delle circostanze attenuanti generiche, non siano rinvenibili,dovendosi a tal fine considerare ininfluenti sia la mancata contestazione dellacondotta (non qualificabile come elemento sintomatico di resipiscenza, in ragionedell’emersione di un quadro di evidente responsabilità), sia la scelta di ritoalternativo (frutto di mero calcolo strategico di carattere processuale). A frontedelle argomentazioni sussunte in sentenza, scevre da vizi logici e giuridici edespresse in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa si limitasostanzialmente a insistere – con deduzioni aspecifiche e apodittiche - sullanecessità, da parte della Corte territoriale, di procedere al riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche.3.2. Deve osservarsi, peraltro, che la valutazione attinente ad aspettiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito – laddove tale potererisulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con ilgenerale principio di diritto, secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfarenon richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod.pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementigià oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumanoessere stati indebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudiceimpugnato.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoriadi inammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa -anche alla sanzione in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. Ricorrendone le condizioni,infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decretolegislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione deidati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.