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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 novembre 2017

Cassazione n. 16512/2026

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l TRIBUNALE di MonzaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblicapresso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Monza in composizione monocratica, qualegiudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di correzione di erroremateriale avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] della sentenza dellostesso Tribunale in data 25 gennaio 2021, di condanna nei confronti di quest’ultimo.

Dettarichiesta era finalizzata a ricondurre l’importo della provvisionale, indicato in motivazionenella misura di euro 25.000, a quello effettivo del dispositivo della medesima sentenza(coincidente con il dispositivo letto in udienza) di euro

10.000.2. Avverso detto provvedimento [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il proprio difensore, ricorsoper cassazione, deducendo violazione degli artt. 130, 619 cod. proc. pen.Rileva la difesa che nel caso in esame l’errore era marcatamente evidente,concernendo la mera indicazione di una somma, riportata in misura diversa in motivazionerispetto al dispositivo (coincidente con quello letto in udienza e come tale prevalente sullamotivazione), e che, non incidendo sulla decisione, andava corretto attraverso la proceduraex art. 130 cod. proc. pen. sollecitata.Il difensore insiste, quindi, per l’annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.Va, invero, osservato che la procedura di correzione di errore materiale è consentitaesclusivamente ove si tratti di rimediare ad una disarmonia tra la formale espressione di unadecisione e il suo reale contenuto, mentre, invece, è preclusa ove la correzione si risolvanella sostituzione o nella modificazione essenziale della decisione (Sez. 5, ordinanza n.11064 del 07/11/2017, depositata il 13/03/2018, Puliga ed altri, Rv. 272658; in sensoconforme Sez. 3, n. 11763 del 23/01/2008, Lesi, Rv. 239249, secondo cui in tema dicorrezione degli errori materiali, la modificazione essenziale dell'atto, preclusiva del ricorso atale procedura, va riferita al cambiamento del contenuto sostanziale del provvedimento, taleda implicare una diversa valutazione del giudice).Nel caso in esame è lo stesso Giudice dell’esecuzione che riconosce l’errorenell’indicazione di due cifre diverse con riguardo alla provvisionale, rispettivamente neldispositivo e in motivazione, e pur dando atto della prevalenza del dispositivo letto inudienza rispetto alla motivazione per esteso, poi depositata, non armonizza la seconda alprimo, come, invece, avrebbe dovuto fare ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. (si veda Sez.6, n. 19851 del 13/04/2016, P.g. in proc.

Mucci, Rv. 267177, secondo cui il contrasto tradispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logicaprevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminareeventualmente la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell'errore materialedella motivazione in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen.).2.

Si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio,alla luce del principio fissato, al Tribunale di Monza.

P.Q.MAnnulla ll'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di monza.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l TRIBUNALE di MonzaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblicapresso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Monza in composizione monocratica, qualegiudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di correzione di erroremateriale avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] della sentenza dellostesso Tribunale in data 25 gennaio 2021, di condanna nei confronti di quest’ultimo. Dettarichiesta era finalizzata a ricondurre l’importo della provvisionale, indicato in motivazionenella misura di euro 25.000, a quello effettivo del dispositivo della medesima sentenza(coincidente con il dispositivo letto in udienza) di euro 10.000.2. Avverso detto provvedimento [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il proprio difensore, ricorsoper cassazione, deducendo violazione degli artt. 130, 619 cod. proc. pen.Rileva la difesa che nel caso in esame l’errore era marcatamente evidente,concernendo la mera indicazione di una somma, riportata in misura diversa in motivazionerispetto al dispositivo (coincidente con quello letto in udienza e come tale prevalente sullamotivazione), e che, non incidendo sulla decisione, andava corretto attraverso la proceduraex art. 130 cod. proc. pen. sollecitata.Il difensore insiste, quindi, per l’annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.Va, invero, osservato che la procedura di correzione di errore materiale è consentitaesclusivamente ove si tratti di rimediare ad una disarmonia tra la formale espressione di unadecisione e il suo reale contenuto, mentre, invece, è preclusa ove la correzione si risolvanella sostituzione o nella modificazione essenziale della decisione (Sez. 5, ordinanza n.11064 del 07/11/2017, depositata il 13/03/2018, Puliga ed altri, Rv. 272658; in sensoconforme Sez. 3, n. 11763 del 23/01/2008, Lesi, Rv. 239249, secondo cui in tema dicorrezione degli errori materiali, la modificazione essenziale dell'atto, preclusiva del ricorso atale procedura, va riferita al cambiamento del contenuto sostanziale del provvedimento, taleda implicare una diversa valutazione del giudice).Nel caso in esame è lo stesso Giudice dell’esecuzione che riconosce l’errorenell’indicazione di due cifre diverse con riguardo alla provvisionale, rispettivamente neldispositivo e in motivazione, e pur dando atto della prevalenza del dispositivo letto inudienza rispetto alla motivazione per esteso, poi depositata, non armonizza la seconda alprimo, come, invece, avrebbe dovuto fare ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. (si veda Sez.6, n. 19851 del 13/04/2016, P.g. in proc. Mucci, Rv. 267177, secondo cui il contrasto tradispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logicaprevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminareeventualmente la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell'errore materialedella motivazione in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen.).2. Si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio,alla luce del principio fissato, al Tribunale di Monza. P.Q.MAnnulla ll'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di monza.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]