CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2022
Cassazione n. 47855/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 10 giugno 2021 la Corte di appello di Bologna, confermava la precedente sentenza del 6 febbraio 2020 con cui il Tribunale di Bologna aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 9 di reclusione ed C 190 di multa ciascuno avendoli riconosciuti colpevoli dei reati ascritti; che avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i prevenuti, affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepivano il travisamento della prova lamentando la non corretta identificazione dei materiali responsabili del reato. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato; che da quanto risulta dagli atti di causa in due occasioni, in particolare il 21 marzo 2018 ed il 25 febbraio 2019, i [OSCURATO:PERSONA] di Bologna hanno verbalizzato l'identificazione formale degli odierni imputati quali materiali responsabili delle contestate fattispecie di reato; che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]