CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 40882/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2020 del TRIBUNALE di NOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del 3 luglio 2020, con la quale il Tribunale di Noia, in funzione di giudice d'appello, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di quella stessa città del 4 luglio 2019 che li aveva condannati alla pena di giustizia e al risar- cimento del danno in favore della costituita parte civile in relazione ai delitti di cui agli artt. 110 e 582 cod.pen. (capo A) e 81 cpv. 612 cod.pen (capo B), commessi fino al 4 ottobre 2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. All'uopo, tramite il difensore, denunciano, con quattro motivi, la vio- lazione degli artt. 125, 192, 546, 605 cod.proc.pen., 52 cod.pen. e 39 d.lgs. n. 274 del 2000, e il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento del fatto e del travisamento delle prove. 3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod.proc.pen. e 39 -bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557). Tanto comporta l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso dal primo al quarto nella parte in cui è prospettato il vizio di motivazione, anche laddove è dedotto il travisamento della prova, non essendo state indicate, vieppiù in presenza di una doppia conforme, evidenze dimostrative dotate di spic- cata decisività. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del prov- vedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e i compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motiva- zione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto ar- gonnentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085). 3.2. In ogni caso tutti i motivi di ricorso sono inammissibili anche nella parte in cui denunciano la violazione di legge, per inosservanza degli artt. 125, 192 e 546 cod.proc.pen.. Come anche ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), è inammissibile il mo- tivo di ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova ac- quisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. Ne viene che tutti i rilievi in tale guisa prospettati dai ricorrenti non possono essere presi in considerazione in que- sta sede. 3.2. Il quarto motivo, riferito al capo della sentenza impugnata relativo alla condanna generica al risarcimento del danno, è oltre che aspecifico anche mani- festamente infondato. E', infatti, jus receptum che, in tema di esercizio dell'azione civile nel processo penale, la parte civile può limitarsi ad allegare genericamente di aver subito un danno dal reato, senza incorrere in alcuna nullità, in quanto il giudice ha sempre la possibilità di pronunciare condanna generica, là dove ritenga che le prove acquisite non consentano la liquidazione del danno con conseguenti effetti sull'onere di allegazione e prova spettante alla parte civile (Sez. 4, n. 6380 del 20/01/2017, Rv. 269132); donde, ai fini della condanna generica al risarci- mento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni ri- sarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente (Conf.: sent. n. 9266/1994, Rv. 199071) (Sez. 6, n. 28216 del 25/09/2020, Rv. 279625). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso l'11 ottobre 2021 Il Consigliere estens