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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 04642/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] premesso che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa il 22 marzo 2022 dalla Corte di appello di L'Aquila che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Sulmona, ha rideterminato in mitius la pena, confermando la responsabilità del medesimo imputato per il delitto aggravato di lesioni personali (art. 582 e 583, comma 1, n.1, cod. pen.); considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente ha denunciato rispettivamente la violazione degli artt. 52, 55 e 62 n. 2 cod. pen., a cagione del mancato riconoscimento dei presupposti della legittima difesa o dell'eccesso colposo ovvero della circostanza attenuante della provocazione, nonché il vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della medesima circostanza attenuante, oltre a reiterare profili di censura già adeguatamente disattesi dai Giudici di merito, lungi dal muovere effettivamente censure di legittimità, hanno irritualmente prospettato in questa sede di legittimità un diverso apprezzamento di fatto, senza addurre un travisamento della prova e senza confrontarsi effettivamente con l'iter argomentativo del provvedimento impugnato che ha chiarito le ragioni per cui ha disatteso le doglianze difensive ed ha evidenziato in ogni caso - sulla scorta degli elementi in atti, ivi comprese la certificazione medica - la patente sproporzione tra il fatto aggressivo dell'imputato e la condotta che, secondo la difesa, avrebbe tenuto la persona offesa (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] premesso che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa il 22 marzo 2022 dalla Corte di appello di L'Aquila che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Sulmona, ha rideterminato in mitius la pena, confermando la responsabilità del medesimo imputato per il delitto aggravato di lesioni personali (art. 582 e 583, comma 1, n.1, cod. pen.); considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente ha denunciato rispettivamente la violazione degli artt. 52, 55 e 62 n. 2 cod. pen., a cagione del mancato riconoscimento dei presupposti della legittima difesa o dell'eccesso colposo ovvero della circostanza attenuante della provocazione, nonché il vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della medesima circostanza attenuante, oltre a reiterare profili di censura già adeguatamente disattesi dai Giudici di merito, lungi dal muovere effettivamente censure di legittimità, hanno irritualmente prospettato in questa sede di legittimità un diverso apprezzamento di fatto, senza addurre un travisamento della prova e senza confrontarsi effettivamente con l'iter argomentativo del provvedimento impugnato che ha chiarito le ragioni per cui ha disatteso le doglianze difensive ed ha evidenziato in ogni caso - sulla scorta degli elementi in atti, ivi comprese la certificazione medica - la patente sproporzione tra il fatto aggressivo dell'imputato e la condotta che, secondo la difesa, avrebbe tenuto la persona offesa (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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