CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06271/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione ed euro 18.000 di multa, in relazione al reato di detenzione a fini di spaccio di circa 600 grammi di cocaina. Con la stessa sentenza il Giudice disponeva, ai sensi dell' art. 240 cod. pen., la confisca del denaro in sequestro. 2. Con un unico motivo di ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per omessa motivazione circa la confisca del denaro, mancando qualsiasi approfondimento sulle condizioni economiche del ricorrente, titolare di un'impresa individuale, e sul nesso pertinenziale di tale bene rispetto al delitto contestato di detenzione di stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Premesso che, nel caso di specie, in cui la statuizione impugnata è facoltativa e non ha costituito oggetto dell'accordo tra le parti, il ricorso è esperibile in forza della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. per vizio di motivazione e, dunque, non si pone un problema di ammissibilità ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (in questo senso Sez. U, n. 21368 del 26/9/2019, Savin, Rv. 279348). 3. La sentenza impugnata ha applicato al ricorrente la confisca del denaro, ai sensi dell'art. 240, primo comma, cod. pen., senza fornire alcun argomento in ordine al fatto che la somma sequestrata costituisse provento o profitto del reato contestato. In tema di patteggiamento, infatti, l'obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confisca diretta permane anche se lo sviluppo argomentativo va correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dell'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Rv. 283081), mentre nella specie detto obbligo non risulta in alcun modo adempiuto, per di più a fronte della disposta confisca facoltativa per il delitto di detenzione di stupefacenti. 4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio, limitatamente alla disposta confisca del denaro, con restituzione degli atti al Tribunale di Modena, ufficio G.I.P., per nuova valutazione sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Modena, ufficio