CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 03378/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. La difesa del ricorrente ha depositato note scritte insistendo come da ricorso e chiedendo sia annullata la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Padova, riconosciuto il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche con la circostanza aggravante di cui all'art.186 comma 2 bis C.d.S., rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Ion in mesi otto di arresto ed euro 3.000 di multa in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza da cui era derivato un sinistro stradale. 2. Con riferimento ai motivi di doglianza, disattendeva la contestazione di nullità del giudizio di primo grado in ragione dell'omessa citazione a giudizio dell'imputato, nei confronti del quale la notifica non era stata rinnovata al domicilio eletto, così come mutato con tempestiva dichiarazione ricevuta dalla cancelleria, sul presupposto che doveva ritenersi validamente perfezionata la notifica presso il domicilio eletto prima dell'intervenuta modifica, in quanto l'imputato aveva ricevuto la notifica personalmente. 3. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato i affidandosi a un unico motivo con il quale deduce violazione di legge processuale ai sensi dell'art.178 lett.c) e 179 cod.proc.pen., in relazione agli art.420 bis] comma 4, e 420 teri comma 41 cod.proc.pen. i lamentando l'omessa rinnovazione della citazione all'imputato al domicilio eletto, una volta che alla prima udienza il giudice aveva omesso di dichiarare l'assenza dell'imputato e aveva disposto la rinotifica all'imputato del verbale di udienza e del decreto di citazione a giudizio. Assume che si era realizzata una nullità assoluta ed insanabile in relazione alla omessa citazione a giudizio dell'imputato. Se è vero che il primo decreto di citazione a giudizio era stato regolarmente notificato e che il giudice avrebbe potuto dichiarare l'assenza dell'imputato, la decisione di procedere alla rinnovazione della citazione a giudizio aveva dato luogo ad un nuovo procedimento notificatorio che avrebbe dovuto essere perfezionato ai sensi dell'art.420 ter cod.proc.pen., mentre l'imputato non poteva ritenersi presente in giudizio per mezzo del suo difensore in mancanza della dichiarazione di assenza che era stata omessa dal Tribunale. 4. Va preliminarmente dichiarata la sopravvenuta causa di estinzione del reato essendosi lo stesso medio termine estinto per prescrizione ai sensi dell'art.157 c.p.p. in data 19 Maggio 2023, trattandosi di reato 1 (1_ contravvenzionale, commesso in data 2 giugno 2017, che prevede un termine massimo di anni quattro per la prescrizione) aumentato di un ulteriore anno in ragione degli atti interruttivi nel frattempo intervenuti e dell'ulteriore periodo di gg.350 in ragione di sospensioni del dibattimento. 4.1 Sotto diverso profilo non ricorrono né risultano dedotti vizi di violazione di legge ovvero carenze motivazionali di tale evidenza e di immediata percezione tali da giustificare una pronuncia assolutoria di liquida declaratoria ex art.129 II comma c.p.p., né d'altro canto le doglianze del ricorrente risultano manifestamente infondate o chiaramente dilatorie, ma sono espressione di difese tecniche degne di essere considerate, soprattutto in relazione agli argomenti tesi a rilevare un difetto di notificazione del decreto di citazione a giudizio di cui il giudice di primo grado aveva disposto la rinnovazione per non essere stato in grado di apprezzare il perfezionamento della notifica originaria. 3. Conclusivamente va pronunciato l'annullamento della sentenza impugnata essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 7 n