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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 dicembre 1970

Cassazione n. 24231/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/12/1970 avverso la sentenza del 14/09/2022 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 settembre 2022 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del 23 settembre 2021 del Tribunale di Milano resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale era stata inflitta la pena di anni cinque mesi quattro di reclusione a [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 8, 9 e 11), col riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate residue aggravanti di cui agli artt. 80, comma 2 e 73, comma 6 d.P.R. 309 cit. quanto al capo 11 e al capo 9 (per quest'ultima fattispecie limitatamente all'art. 80, comma 2, cit.), e con esclusione nel resto di dette aggravanti.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato contraddittorietà nonché manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui non era stata disposta l'applicazione del principio del ne bis in idem.

In specie il ricorrente era stato già condannato nel Paese di origine, altresì espiando colà la pena, mentre era stato disatteso l'invocato principio in quanto non considerato un diritto fondamentale della persona, e quindi applicabile solamente all'interno dell'Unione europea.

2.2. Col secondo motivo, quanto alla dosimetria del trattamento sanzionatorio, la pena inflitta al ricorrente era di per sé contrastante con la funzione di rieducazione del condannato.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è infondato.

In via del tutto preliminare, peraltro, non può che essere disattesa l'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento, siccome presentata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con nota del 23 marzo 2023.

Al riguardo, infatti, non risulta essere stata presentata istanza di trattazione orale, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione al riguardo.

Date siffatte premesse, non assume rilievo l'eventuale impedimento del difensore per il giorno dell'udienza avanti a questa Corte, trattandosi di trattazione scritta che non richiede la presenza fisica delle parti all'udienza siccome fissata.

4.1. In relazione quindi al primo motivo di impugnazione, la sentenza censurata ha ripercorso, con ampia motivazione esente da rilievi, principi del tutto consolidati.

Vero è, infatti, che anche recentemente è stato così ad es. ricordato che in tema di rapporti tra ordinamenti giurisdizionali, il cittadino soggetto anche alla giurisdizione ecclesiastica della [OSCURATO:PERSONA] e già giudicato in tale ambito per un fatto commesso nel territorio nazionale, può essere sottoposto a giudizio in Italia per lo stesso fatto, previsto come reato, non operando il divieto di bis in idem, compreso quello regolato dall'art. 4 del Prot. n. 7 della Convenzione EDU, non applicabile nei casi di duplice procedimento, nei confronti della medesima persona e per il medesimo fatto, in due Stati diversi (in una fattispecie di violenza sessuale commessa da un sacerdote in danno di un minore, era stato così precisato che le decisioni degli organi ecclesiastici sono espressione di un potere giurisdizionale assimilabile a quello di un'entità statuale, altresì osservando che il divieto di bis in idem non costituisce principio generale del diritto internazionale ex art. 10 Cost. e che non esistono convenzioni cui la [OSCURATO:PERSONA] e l'Italia abbiano aderito, tali da derogare alla disciplina di cui all'art. 11 cod. pen.)(Sez. 3, n. 34576 del 18/05/2021, C., Rv. 282796; ex multis, Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, dep. 2017, Shabani, Rv. 269222, già cit., intervenuta proprio nel caso di reato commesso nel territorio nazionale da un cittadino albanese, appartenente ad uno Stato con cui non vigono accordi idonei a derogare alla disciplina di cui all'art. 11 cod. pen., sì che il processo celebrato in quello Stato non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per i medesimi fatti, non essendo quello del ne bis in idem principio generale del diritto internazionale, come tale applicabile nell'ordinamento interno).

4.1.1. In tal senso, ed in conformità ai rilievi del Procuratore generale, non può negarsi il valore tendenziale del divieto di bis in idem, laddove peraltro - come è stato annotato anche in sede di requisitoria - "anche l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che «nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge»...

Tanto, comunque, se autorizza a ritenere che sia vigente il divieto di bis in idem, deve ritenersi che esso vale solo in ambito comunitario, ossia per i Paesi aderenti all'Unione europea, e la sua violazione deve essere riscontrata dall'autorità giudiziaria dello Stato procedente o dalla Corte di Giustizia in sede di valutazione pregiudiziale ai sensi dell'art. 35 del Trattato dell'Unione.

Nonostante le indicazioni normative richiamate, invero, deve negarsi che il divieto di celebrazione di un nuovo giudizio possa considerarsi, rispetto alle sentenze straniere, un principio generale di diritto riconducibile alla categoria delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, oggetto di ricezione automatica ai sensi dell'art. 10 Cost., dovendo piuttosto essere oggetto di regolamentazione di natura pattizia tra gli Stati".

In definitiva, detto divieto non è capace di prevalere sul principio di territorialità di cui agli artt. 6 e 11 cod. pen., secondo una lettura avallata finora anche dal Giudice delle leggi, che tale principio di territorialità ha comunque ritenuto pienamente applicabile anche negli ordinamenti statuali moderni.

4.2. Parimenti infondato è il secondo profilo di censura.

Disatteso il primo motivo di ricorso alla stregua delle svolte considerazioni, non è anzitutto necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), laddove invero è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243).

4.2.1. Ciò posto, tenuto conto della forbice edittale tra sei e venti anni di reclusione, nonché tra 26.000 e 260.000 euro di multa, la pena base di anni otto di reclusione e di 45.000 euro di multa per il reato più grave - concernente l'illecita importazione e detenzione di quindici chilogrammi di eroina dall'Albania - si pone abbondantemente al di sotto della media edittale di anni tredici di reclusione e di 143.000 euro di multa.

Né gli aumenti per continuazione con gli altri gravi reati contestati, tutti aventi ad oggetto stupefacente del tipo eroina per undici e cinque chilogrammi di sostanza, possono essere definiti incongrui proprio in relazione all'oggetto.

Contrariamente ai rilievi del ricorrente, la dosimetria siccome determinata non può quindi affatto definirsi come figlia di mere clausole di stile.

5. L'infondatezza dei motivi d'impugnazione comporta il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/12/1970 avverso la sentenza del 14/09/2022 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 settembre 2022 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del 23 settembre 2021 del Tribunale di Milano resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale era stata inflitta la pena di anni cinque mesi quattro di reclusione a [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 8, 9 e 11), col riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate residue aggravanti di cui agli artt. 80, comma 2 e 73, comma 6 d.P.R. 309 cit. quanto al capo 11 e al capo 9 (per quest'ultima fattispecie limitatamente all'art. 80, comma 2, cit.), e con esclusione nel resto di dette aggravanti. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato contraddittorietà nonché manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui non era stata disposta l'applicazione del principio del ne bis in idem. In specie il ricorrente era stato già condannato nel Paese di origine, altresì espiando colà la pena, mentre era stato disatteso l'invocato principio in quanto non considerato un diritto fondamentale della persona, e quindi applicabile solamente all'interno dell'Unione europea. 2.2. Col secondo motivo, quanto alla dosimetria del trattamento sanzionatorio, la pena inflitta al ricorrente era di per sé contrastante con la funzione di rieducazione del condannato. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è infondato. In via del tutto preliminare, peraltro, non può che essere disattesa l'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento, siccome presentata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con nota del 23 marzo 2023. Al riguardo, infatti, non risulta essere stata presentata istanza di trattazione orale, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione al riguardo. Date siffatte premesse, non assume rilievo l'eventuale impedimento del difensore per il giorno dell'udienza avanti a questa Corte, trattandosi di trattazione scritta che non richiede la presenza fisica delle parti all'udienza siccome fissata. 4.1. In relazione quindi al primo motivo di impugnazione, la sentenza censurata ha ripercorso, con ampia motivazione esente da rilievi, principi del tutto consolidati. Vero è, infatti, che anche recentemente è stato così ad es. ricordato che in tema di rapporti tra ordinamenti giurisdizionali, il cittadino soggetto anche alla giurisdizione ecclesiastica della [OSCURATO:PERSONA] e già giudicato in tale ambito per un fatto commesso nel territorio nazionale, può essere sottoposto a giudizio in Italia per lo stesso fatto, previsto come reato, non operando il divieto di bis in idem, compreso quello regolato dall'art. 4 del Prot. n. 7 della Convenzione EDU, non applicabile nei casi di duplice procedimento, nei confronti della medesima persona e per il medesimo fatto, in due Stati diversi (in una fattispecie di violenza sessuale commessa da un sacerdote in danno di un minore, era stato così precisato che le decisioni degli organi ecclesiastici sono espressione di un potere giurisdizionale assimilabile a quello di un'entità statuale, altresì osservando che il divieto di bis in idem non costituisce principio generale del diritto internazionale ex art. 10 Cost. e che non esistono convenzioni cui la [OSCURATO:PERSONA] e l'Italia abbiano aderito, tali da derogare alla disciplina di cui all'art. 11 cod. pen.)(Sez. 3, n. 34576 del 18/05/2021, C., Rv. 282796; ex multis, Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, dep. 2017, Shabani, Rv. 269222, già cit., intervenuta proprio nel caso di reato commesso nel territorio nazionale da un cittadino albanese, appartenente ad uno Stato con cui non vigono accordi idonei a derogare alla disciplina di cui all'art. 11 cod. pen., sì che il processo celebrato in quello Stato non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per i medesimi fatti, non essendo quello del ne bis in idem principio generale del diritto internazionale, come tale applicabile nell'ordinamento interno). 4.1.1. In tal senso, ed in conformità ai rilievi del Procuratore generale, non può negarsi il valore tendenziale del divieto di bis in idem, laddove peraltro - come è stato annotato anche in sede di requisitoria - "anche l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che «nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge»... Tanto, comunque, se autorizza a ritenere che sia vigente il divieto di bis in idem, deve ritenersi che esso vale solo in ambito comunitario, ossia per i Paesi aderenti all'Unione europea, e la sua violazione deve essere riscontrata dall'autorità giudiziaria dello Stato procedente o dalla Corte di Giustizia in sede di valutazione pregiudiziale ai sensi dell'art. 35 del Trattato dell'Unione. Nonostante le indicazioni normative richiamate, invero, deve negarsi che il divieto di celebrazione di un nuovo giudizio possa considerarsi, rispetto alle sentenze straniere, un principio generale di diritto riconducibile alla categoria delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, oggetto di ricezione automatica ai sensi dell'art. 10 Cost., dovendo piuttosto essere oggetto di regolamentazione di natura pattizia tra gli Stati". In definitiva, detto divieto non è capace di prevalere sul principio di territorialità di cui agli artt. 6 e 11 cod. pen., secondo una lettura avallata finora anche dal Giudice delle leggi, che tale principio di territorialità ha comunque ritenuto pienamente applicabile anche negli ordinamenti statuali moderni. 4.2. Parimenti infondato è il secondo profilo di censura. Disatteso il primo motivo di ricorso alla stregua delle svolte considerazioni, non è anzitutto necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), laddove invero è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243). 4.2.1. Ciò posto, tenuto conto della forbice edittale tra sei e venti anni di reclusione, nonché tra 26.000 e 260.000 euro di multa, la pena base di anni otto di reclusione e di 45.000 euro di multa per il reato più grave - concernente l'illecita importazione e detenzione di quindici chilogrammi di eroina dall'Albania - si pone abbondantemente al di sotto della media edittale di anni tredici di reclusione e di 143.000 euro di multa. Né gli aumenti per continuazione con gli altri gravi reati contestati, tutti aventi ad oggetto stupefacente del tipo eroina per undici e cinque chilogrammi di sostanza, possono essere definiti incongrui proprio in relazione all'oggetto. Contrariamente ai rilievi del ricorrente, la dosimetria siccome determinata non può quindi affatto definirsi come figlia di mere clausole di stile. 5. L'infondatezza dei motivi d'impugnazione comporta il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p
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