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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12191/2026

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o Romeo, presso il cui studio elettivamentedomicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 2.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L. (quale cessionaria del credito originariamenteazionato da MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA].), con sede in Roma, alla via Piemonte n. 38,qui rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Siena, alla via A. Moro n.13/15, in persona del procuratore Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] certificata, [OSCURATO:EMAIL] e lo studiodel predetto difensore in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 82.- controricorrente -Numero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/2026BANCA [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.- intimata -avverso la SENTENZA, n. 2179/2021, emessa dalla CORTE D'APPELLO diROMA il giorno 24/03/2021.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno28/04/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con atto notificato il 29 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] opposizione, ex art. 645 cod. proc. civ., innanzi al Tribunale diRoma, avverso il decreto n. 2200/2011, con cui il medesimo tribunale,richiestone da MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., gli aveva ingiunto il pagamento, in solido,quali fideiussori della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA].(parimenti ingiunta), della somma di € 219.524,29, oltre interessiconvenzionali e spese del procedimento monitorio, quale saldo debitore delconto corrente n. 8636/558.74 e del conto anticipi n. 2986098.50 intrattenutidalla menzionata debitrice.Dedussero, in particolare: i) la nullità dell’indicato decreto, stante lacarenza della documentazione depositata a sostegno del ricorso perchébasata su di un estratto di saldaconto privo delle singole partite creditorie edebitorie; ii) che l’istituto di credito aveva richiesto l’ingiunzione oppostasenza considerare la concreta sussistenza del conto anticipi e senza fare alcunriferimento ai c/c n. 641.75 e 15734303.29; iii) che la banca nemmeno avevafornito la rendicontazione della somma di € 183.330,18, costituita in pegnoin suo favore e versatale a parziale compensazione dei propri supposti crediti;iv) che la pattuizione degli interessi convenzionali era intervenuta fra lasocietà debitrice principale e la banca, e non tra questa ed i fideiussori, per iquali, dunque, doveva ritenersi improduttiva di effetti.Costituitasi l’opposta, che contestò integralmente le avverse pretese,rimarcando pure la natura autonoma della garanzia sottoscritta dagliNumero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/2026opponenti, l’adito tribunale, con sentenza del 22 luglio 2015, n. 16149,respinse quella opposizione condannando gli opponenti al pagamento dellespese di lite.2.

Esito negativo ebbe anche il gravame promosso da questi ultimiavverso tale decisione, rigettato dall’adita Corte di appello di Roma consentenza del 24 marzo 2021, n. 2179, pronunciata nel contraddittorio conBanca [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]Le principali argomentazioni con cui detta corte giustificò questa suaconclusione saranno riportate, per quanto di corrispondente interesse, nelcorso dell’esame di ciascuno dei motivi di impugnazione oggi proposti controquella decisione, così da renderne più agevole il contenuto.3.

Per la cassazione di questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha promosso ricorsoaffidato a quattro motivi, ciascuno dei quali recante, a sua volta, plurimecensure.

Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. (mediotempore resasi cessionaria del credito originariamente azionato da MPSGestione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi diSiena s.p.a.), rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA].

È rimasta solo intimata, invece,[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]In prossimità della fissata adunanza camerale, entrambe le parti hannodepositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso investe l’argomentazione con cui la cortedistrettuale ha respinto la doglianza degli appellanti concernente l’avvenutaillegittima applicazione di interessi anatocistici ad opera della banca.

Quellacorte, in particolare, muovendo dal presupposto che la riconduzione delrapporto [OSCURATO:PERSONA]/MPS alla fattispecie del contratto autonomo di garanziadoveva considerarsi definitiva perché non impugnata, osservò (cfr., amplius,pag. 11-12 della sentenza impugnata) che «si deve escludere che la nullitàdella pattuizione degli interessi ultralegali si comunichi sempre al contrattoautonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione, eccezion fatta per laprevisione di interessi usurari, non è contraria all’ordinamento, non vietandoNumero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/2026quest’ultimo in modo assoluto finanche l’anatocismo, come si ricava dagliartt. 1283 c.c. e 120 del d.lgs. n. 385 del 1993».

Richiamò, in proposito, ilcorrispondente principio sancito da Cass. n. 5044 del 2009, ribaditosuccessivamente da Cass. n. 20397 del 2017, e concluse nel senso che,«pertanto, il rilievo del Tribunale circa la non assimilabilità della previsionedell’anatocismo alle ipotesi di violazione di norme imperative deve ritenersiconforme alla giurisprudenza della Suprema Corte, con la conseguenza, giàaffermata dal primo giudice, della inopponibilità della relativa eccezione alcreditore, in ipotesi di contratto autonomo di garanzia».[OSCURATO:PERSONA] lamenta, dunque, la negazione, ritenuta dalla corte capitolina,del diritto del garante ad eccepire l’applicazione del saggio anatocistico diinteresse al rapporto di conto corrente, e lo fa strutturando la sua doglianzain cinque sotto motivi:«1a) Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Violazione e falsa applicazione dinorma di diritto: artt. 1283, 1418, 1419, 1421 c.c., artt. 117 e 120 del d.lgs.n. 385/1993».

Si invoca la più recente giurisprudenza di legittimità secondocui, nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporreeccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base percontrarietà a norme imperative, sicché pure costui può sollevare, nei confrontidella banca, l’eccezione di nullità della clausola anatocistica;«1b) Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Nullità della sentenza per assenzadi effettiva motivazione: art. 111, comma 6, Cost. (“Tutti i provvedimentigiurisdizionali devono essere motivati”) e (in conversione di tale principio)art. 132, n. 4, c.p.c.».

Si assume che il tribunale aveva respinto la domandadella già contestata impossibilità del garante autonomo ad operare taleeccezione, poiché “risulta assolutamente generica, priva com’è di alcunriferimento ai periodi in cui la capitalizzazione trimestrale sarebbe stataapplicata dalla banca ed all’importo di cui, in conseguenza della nullità, ilcredito vantato dall’opposto sarebbe dovuto essere decurtato”.

Orbene, lospecifico motivo di gravame formulato contro questa statuizione, comespiegato nell’odierno ricorso, non è stato minimamente affrontato dalla corteNumero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/2026distrettuale, sicché, «laddove si voglia ritenere che la conferma della sentenzadi primo grado – ad opera di quella di appello – relativa alla reiezionedell’eccezione di anatocismo (in ragione della impossibilità di formulazione daparte del garante autonomo) si estenda anche a tale ulteriore punto, inquanto (implicitamente) fatto proprio, deve concludersi che tale “conferma”risulti del tutto priva di qualsivoglia motivazione …»;«1c) Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Violazione e falsa applicazione dinorme di diritto: artt. 1418, 1419, 1421 e 2697, comma 2, c.c.; art. 117 deld.lgs. n. 385 del 1983».

Si deduce che, «Ove, per converso, ritenuto che ilrichiamo implicito alla sentenza di primo grado, contenuta in quella disecondo, venga ad integrare un onere di impugnazione della motivazione “derelato”, valgano le seguenti considerazioni.

L’eccezione di anatocismo attienea questione di nullità, peraltro relativa a norme imperative, rilevabile exofficio […].

Le conseguenti movimentazioni passive […] emergono, pertabulas, dalle stampe di rigenerazione conti con staffe del conto. […].

Ognidiversa soluzione porta alla radicale inosservanza e falsa applicazione degliartt. 1418, 1419 e 1421 […], ed ancora viola l’art. 117 Tub […], ed inoltreviola ed applica falsamente l’art. 2697, comma 2 c.c. […]»;«1d1) Con riferimento alla questione dell’anatocismo, in relazione allastatuizione in tema di delibera Cicr di cui alla sentenza di primo grado: Art.360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Nullità della sentenza e del procedimento perassenza di effettiva motivazione: art. 111, comma 6, Cost. (“Tutti iprovvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”) e (in conversione ditale principio) art. 132, n. 4, c.p.c.».

Ricordato che il tribunale aveva respintola domanda attrice, per quanto concerne l’aspetto dell’anatocismo, oltre chein ragione della già contestata impossibilità del garante autonomo ad operaretale eccezione e per la genericità di tale eccezione, poiché “l’opponente nonha minimamente dedotto (e aveva l’onere di farlo nel termine di cui all’art.183, comma 6, n. 1, c.p.c.) che, a seguito della delib.

Cicr 9.2.2000, la bancaavrebbe mancato di assegnare la medesima periodicità alla capitalizzazionedegli interessi creditorio e debitori (condizione, questa, in assenza della qualenon è legittima l’applicazione di interessi anatocistici)”, si assume che loNumero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/2026specifico motivo di gravame formulato contro questa statuizione, comespiegato nell’odierno ricorso, non è stato minimamente affrontato dalla cortedistrettuale, sicché «laddove si voglia ritenere che la conferma della sentenzadi primo grado – ad opera di quella di appello – relativa alla reiezionedell’eccezione di anatocismo (in ragione della impossibilità di formulazione daparte del garante autonomo) si estenda anche a tale ulteriore punto, inquanto (implicitamente) fatto proprio, deve concludersi che tale “conferma”risulti del tutto priva di qualsivoglia motivazione …»;«1d2) Violazione e falsa applicazione di norma di diritto: art. 1283 c.c.».Si deduce che, «Ove, per converso, ritenuto che il richiamo implicito allasentenza di primo grado, contenuta in quella di secondo, venga ad integrareun onere di impugnazione della motivazione “de relato”, valgano le seguenticonsiderazioni.

Il contratto per cui è causa è stato concluso il 19.11.1996 […],dunque prima della delibera Cic del 9.2.2000. […].

Non vi è, dunque, alcunanecessità di dedurre alcuna comparazione dei (pur) differenti regimi dicapitalizzazione degli interessi (pro e contro il correntista), restando ex senulla la pattuizione in violazione dell’art. 1283 c.c. a prescindere daqualsivoglia differenziazione, proprio in ragione dell’epoca di conclusione delcontratto (prima del 9.2.2000) e necessitando tali contratti, perché siaintrodotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi,di una espressa pattuizione formulata nel rispetto della predetta Delibera, nelcaso di specie inesistente».1.1.

Questo motivo si rivela fondato nei limiti e per le dirimenti ragioni dicui appresso.Premesso che il contratto stipulato tra le parti è stato qualificato comecontratto autonomo di garanzia, con statuizione sul punto ormai passata ingiudicato perché non specificamente impugnata in appello, rileva il Collegioche l’affermazione della corte territoriale circa l’insussistenza del diritto delgarante, in un contratto autonomo di garanzia, ad eccepire l’applicazione delsaggio anatocistico di interesse al rapporto di conto corrente da lui garantito,effettivamente si rinviene in Cass. 25 agosto 2017, n. 20397, e Cass. 3 marzo2009, n. 5044, ma è stata, però, motivatamente superata da Cass. 10Numero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/2026gennaio 2018, n. 371, con l’affermazione del principio, che qui si ribadisce edal quale si atterrà la corte territoriale in sede di rinvio, secondo cui: «Nelcontratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezionifondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a normeimperative.

Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della bancal'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzionecontraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, unrisultato che l'ordinamento vieta» (cfr. in senso conforme, le più recenti Cass.nn. 26383, 26380 e 10786 del 2024 Cass. n. 9071 del 2023; Cass. nn. 24011e 3193 del 2021).Orbene, poiché la corte distrettuale ha disatteso l’appello per la ragione,evidentemente ritenuta assorbente, dell’insussistenza del diritto del garante,in un contratto autonomo di garanzia, ad eccepire l’applicazione del saggioanatocistico di interesse al rapporto di conto corrente da lui garantito, neconsegue che, rivelatasi errata tale unica ratio decidendi alla stregua delprincipio appena riportato, tutte le altre argomentazioni della complessivacensura di cui al motivo in esame possono considerarsi assorbite.Invero, certamente non sussiste la formazione di un giudicato interno,come oggi eccepito, invece, dalla controricorrente (e comunque rilevabile diufficio, in quanto concernente chiaramente una questione “fondante”.

Cfr.Cass., SU, n. 24172 del 2025; Cass. n. 31547 del 2025) quantoall’affermazione del tribunale circa la genericità dell’allegazione dell’eccezionedi anatocismo innanzi allo stesso formulata dagli originari opponenti, stantel’avvenuta impugnazione, sul punto, in appello, come dedotto in ricorso (everificato da questa Corte, mediante l’accesso al fascicolo di ufficio, essendoal cospetto, se del caso, di un error in procedendo) anche con l’argomentodella rilevabilità d’ufficio della nullità di detto anatocismo (cfr. pag. 3 e ss.dell’atto di gravame).Altrettanto dicasi, poi, quanto all’asserito giudicato interno – pureinfondatamente oggi invocato dalla medesima controricorrente – circal’affermazione del tribunale concernente l’omessa deduzione, ad opera degliopponenti, del fatto che, a seguito della delib.

Cicr 9.2.2000, la banca avrebbeNumero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/2026mancato di assegnare la medesima periodicità alla capitalizzazione degliinteressi creditori e debitori.Anche in tal caso, infatti, vi era stato specifico motivo di gravame delBagni (cfr. nuovamente pag. 3 e ss. dell’atto di appello), come riportato nelsuo odierno ricorso (e verificato da questa Core mediante accesso al fascicolodi ufficio), dovendo qui solo aggiungersi che, come ribadito ancora di recenteda Cass. n. 33336 del 2025 (cfr. amplius, l’ampia ricostruzione dellagiurisprudenza di legittimità in proposito in essa rinvenibile), «In ragione dellapronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusiprima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sonoradicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio dicomparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR, tesoa verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato unpeggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in talicontratti, affinché sia introdotta validamente una nuova clausola dicapitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizioneformulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera».2.

Il secondo motivo di ricorso investe l’argomentazione con cui la cortedistrettuale ha respinto la doglianza degli appellanti concernente la questionedella mancata prova della sussistenza del credito per il periodo 17 novembre1996 – 4 aprile 1997.

Quella corte osservò, sul punto (cfr., amplius, pag. 15della sentenza impugnata), che, «In primo luogo, si rileva che gli estratticonto prodotti dalla Banca partono dal

1.1.97. In secondo luogo, risultandorigettati o inammissibili i motivi riguardanti l’illegittima capitalizzazione degliinteressi passivi ed il superamento del tasso soglia, non vi è alcuna necessitàdi rielaborare gli estratti conto espungendo gli importi derivanti dalle dedottenullità, dovendosi ritenere, per il resto, non contestato dal correntistal’importo risultante dall’estratto conto alla data del

1.1.97. In ogni caso, sirileva che gli appellanti, non avendo nell’atto di impugnazione indicatospecificamente i punti di motivazione posti dal Tribunale a fondamento delladecisione, ad eccezione dei passaggi motivazionali oggetto delle sopraindicateNumero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/2026censure, non hanno individuato e censurato l’argomento posto a fondamentodella motivazione, secondo il quale “la natura autonoma della garanziaprestata dagli opponenti […] esclude che la banca creditrice fosse tenuta adar prova del fatto costitutivo della pretesa.

In relazione alla mancata censuradel suddetto passaggio motivazionale, pertanto, il motivo si appalesainammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c.».[OSCURATO:PERSONA] contesta questa affermazione strutturando la sua doglianza inotto sotto motivi:«Con riferimento all’essere stato respinto e dichiarato inammissibile ilmotivo avente ad oggetto l’eccezione di insussistenza del credito per ilperiodo 19.11.96 – 4.4.97 in virtù della mancata impugnazione dellastatuizione relativa all’essere “esente” la banca dall’onere di dimostrazionedel fatto costitutivo della pretesa.2a1) Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: atto diappello, pag. 6 pen. par. […], mancata prova dell’asserita creditoria inviolazione dell’art. 2697 c.c.».

Si assume che, contrariamente a quantoasserito dalla corte territoriale, in sede di appello «si è in ogni caso eccepital’avvenuta violazione dell’art. 2697 c.c. da parte del giudice di primo grado,proprio a proposito del ragionamento del ragionamento operato circa laquestione della dimostrazione della sussistenza del rapporto fatto valere»;«2a2) Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Violazione e falsa applicazione dinorme di diritto: artt. 1362, 1363, 1367, 1371-2909 c.c.».

Muovendodall’assunto che «l’interpretazione della domanda – ivi compresa quellaproposta in appello in relazione alla sentenza di primo grado – è riservata algiudice di merito (nella specie quello del secondo grado di giudizio)», siassume che «ove mai ritenuto – in reiezione del precedente motivo – che lasentenza resa non concreti una violazione del principio di cui all’art. 360, n.5, c.p.c., va osservato che la stessa è stata espressa in violazione delle normedi cui in rubrica.

E difatti.

È evidente che, con l’appello proposto, il sig. [OSCURATO:PERSONA] inteso rimuovere la parte della sentenza che si è interessata della provaa sostegno della pretesa creditoria ed altrettanto evidente che l’espressoNumero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/2026riferimento alla violazione dell’art. 2697 c.c. riguardi, al contempo, ilsostenere sia che la prova sussista, sia che non vi sia la necessità che ciòavvenga, quali aspetti strettamente connessi e finalizzati al raggiungimentodel medesimo “obbiettivo”»;«Con riferimento all’essere stato respinto e dichiarato inammissibile ilmotivo avente ad oggetto l’eccezione di insussistenza del credito per ilperiodo 19.11.96 – 4.4.97 in virtù del (presunto) avvenuto deposito degliestratti conto dal 1.1.1978 e dell’avvenuta approvazione da parte delcorrentista degli estratti al 1.1.1997.2b1) Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: memoriaex art. 183, comma 6, c.p.c., n. 2, MPS; “estratti movimenti e staffe” c/c8636/588.74 – sentenza di primo grado pag. 3, parag. 3».

Si assume che: i)«La sentenza di secondo grado, ad ulteriore supporto del verdetto dideclaratoria di inammissibilità e rigetto del motivo relativo alla carenza diprova del credito per il periodo novembre 1996-aprile 1997, ha osservato che“gli estratti conto” partono dal 1.1.97 e non sono stati contestati dalcorrentista»; ii) «[…] quanto depositato sotto il nome di “estratto conto”appare essere, in realtà un documento denominato “transazione llip […].

Nonsi tratta, dunque, di estratti conto, bensì di una sorta di riepilogo contabileche non reca, se non per alcune operazioni, informazioni aggiuntive oltrequella dell’importo e della data di relativa effettuazione»; iii) «l’affermazioneche tali elementi contabili partano dal 1.1.97 non trova riscontro agli atti delprocedimento»;«2b2) Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Violazione e falsa applicazione dinorme di diritto: art. 115 c.p.c.».

Si deduce essere pacifico, come chiaritocon la censura precedente, che «non esiste alcun estratto conto partente dal1.1.97, derivandone che il giudice di secondo grado, affermando invece ciò,ha posto a fondamento della propria decisione una prova non fornita dalleparti, né non specificamente contestata da quella avversa costituita»;«2b3) Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Violazione e falsa applicazione dinorme di diritto: artt. 2697 – 1832 c.c.».

Si rappresenta che «Ove la sentenzaNumero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/2026di secondo grado abbia voluto affermare la presenza di staffe di c/c a far datadal 1.1.97, sempre ferma restando l’osservazione di cui al precedente motivocirca l’indicazione della decorrenza dei documenti contabili in questione, ècertamente incorsa nel vizio di cui in rubrica, sia ponendo a fondamento dellapropria decisione un elemento probatorio che non assurge a tale rango, inviolazione dell’art. 2697 c.c. sia attribuendo onere di contestazione a caricodel correntista di un documento diverso da quello ex lege previsto (staffeanziché estratto conto), in violazione e falsa applicazione dell’art. 1832 c.c.»;«Con riferimento all’essere stato respinto e dichiarato inammissibile ilmotivo avente ad oggetto l’eccezione di insussistenza del credito per ilperiodo 19.11.96 – 4.4.97 in virtù del rigetto e declaratoria di inammissibilitàdei motivi relativi alla capitalizzazione e all’usura.2c) Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Nullità della sentenza e delprocedimento per assenza di effettiva motivazione: art. 111, comma 6, Cost.(“Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”) e (inconversione di tale principio) art. 132, n. 4, c.p.c.».

Si deduce che «lequestioni relative alla capitalizzazione degli interessi e al superamento dellasoglia usuraria (ferma restando la proposizione di specifici motivi di ricorsosu tali punti) sono del tutto diverse da quella relativa alla carenza di provacirca la sussistenza del credito per il richiamato periodo.

Altro è il fatto chesia eccepito che la Banca non abbia fornito sostegno probatorio alla propriapretesa creditoria e altro è che si sia contestato che quella pretesa siaillegittima per violazione di principi in tema di anatocismo e di usura.

L’essereinammissibili o infondati i motivi relativi a tale ultimo aspetto, nulla ha a chevedere con la meritevolezza di quello in questione.

Il capo della sentenza sifonda, dunque, su una motivazione del tutto apparente […]»;«2d) Con riferimento all’essere stato respinto e dichiarato inammissibileil motivo avente ad oggetto l’eccezione di insussistenza del credito per ilperiodo 19.11.96 – 4.4.97 in virtù della mancata contestazione, da parte delcorrentista, degli estratti al 1.1.97.Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Violazione e falsa applicazione di normedi diritto: artt. 1418, 1421, 2697, comma 2, c.c. e 117 Tub».

Si deduce che,Numero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/2026«Fermo restando quanto sopra rilevato circa la concreta impossibilità delcorrentista di operare una qualsivoglia contestazione in ordine a documenticontabili che non sono estratti conto, va osservato che, in ogni caso, alcunonere di tal genere può dirsi sussistente ove sia stata raggiunta la prova chele poste addebitate rinvengano da rapporto nullo per difetto di forma»;«2e) Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Nullità della sentenza e delprocedimento in relazione agli artt. 112 e 345 c.p.c.».

Si sostiene che «Overitenuto che la declaratoria di inammissibilità del gravame, illegittima ederronea per quanto sopra riportato nei motivi 2a-b-c-d concreti,nell’effettività della sua costruzione, un’ipotesi di assoluta omessa pronuncia(nel merito) del motivo di gravame, deve rilevarsi come la stessa venga adeterminare un chiaro caso di nullità del procedimento e della sentenza inrelazione al disposto di cui agli artt. 112 e 345 c.p.c., non avendo, appunto,il Giudice pronunciato sulla domanda […] e avendo erroneamente qualificatocome inammissibile e, dunque, non necessitante una delibazione nel merito,un motivo di gravame […]».2.1.

Una simile doglianza si rivela complessivamente inammissibile per ledirimenti ragioni di cui appresso.In primo luogo, tutte le censure, in esse rinvenibili, svolte invocandosiasseriti omessi esami ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., devonoconsiderarsi inammissibili, atteso che, avuto riguardo alla regola di cui all’art.348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., abrogato dal d.lgs. n. 149 del 2022ma qui applicabile ratione temporis (giusta l’art. 35 del menzionato d.lgs. eposto che il giudizio di appello venne instaurato dall’odierno ricorrente concitazione notificata il 14/15 dicembre 2015, rinvenibile nel fascicolo di ufficio.Cfr.

Cass. n. 11439 del 2018), la quale esclude la possibilità di ricorrere percassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360, comma 1, dello stesso codice,nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale confermadella decisione di primo grado (cd.

“doppia conforme”), questa Corte ha datempo chiarito che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella cd.“doppia conforme” in facto (Cass. n. 7724 del 2002 ha precisato, inoltre, che«Ricorre l'ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 eNumero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/20265, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame difatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisionedi secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, maanche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, nonostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori perrafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice»), sicché laparte ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo, hal’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primogrado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrandoche esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 6512 del 2026; Cass. n. 5436 del2024; Cass. nn. 35782, 26934 e 5947 del 2023; Cass. n. 20994 del 2019;Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 26860 del 2014): onere rimasto, invece,assolutamente inadempiuto stando alle argomentazioni concretamenterinvenibili nella doglianza de qua.2.2.

Per il resto, ed in via assolutamente assorbente, va rimarcato che laspecifica ratio decidendi del tribunale secondo cui la natura autonoma dellagaranzia escludeva che la banca creditrice fosse tenuta a provare il fattocostitutivo non risulta essere stata adeguatamente impugnata in appello (cfr.il corrispondente atto, nel fascicolo di ufficio), insufficiente rivelandosi, inproposito, la invocata violazione, in quella sede, della violazione dell’art. 2697cod. civ.

Invero, basta leggere le pagine da 5 a 9 di quell’atto di gravame perricavarne, affatto agevolmente, che in nessuna di esse la riportataaffermazione del tribunale è stata sottoposta a puntuale censura.

Né a tantopuò supplire l’affermazione del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui «È evidente che, conl’appello proposto, il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia inteso rimuovere la parte della sentenzache si è interessata della prova a sostegno della pretesa creditoria edaltrettanto evidente che l’espresso riferimento alla violazione dell’art. 2697c.c. riguardi, al contempo, il sostenere sia che la prova sussista, sia che nonvi sia la necessità che ciò avvenga, quali aspetti strettamente connessi efinalizzati al raggiungimento del medesimo “obbiettivo”» (cfr. pag. 30-31 delricorso, argomentandosi la censura sub 2a2).Numero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/2026Tanto esime dal rimarcare, allora ed in ogni caso, che pure nessuna dellecensure complessivamente contenute nei vari profili con cui è stato articolatoil motivo in esame contiene puntuali e pertinenti doglianze su questo punto,così rendendo, per ciò solo, inammissibili tutte le altre, dovendo trovareapplicazione il principio secondo cui, ove la corrispondente motivazione dellasentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome,ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare ladecisione adottata sul punto, l'omessa o inefficace impugnazione di una diesse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa allealtre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione nonimpugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l'annullamento, in parte qua,della sentenza (cfr., e multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n.19277 del 2025; Cass. nn. 5102 e 4067 del 2024; Cass. nn. 26801 e 4355del 2023; Cass. n. 4738 del 2022; Cass. n. 22697 del 2021; Cass., SU, n.10012 del 2021; Cass. n. 3194 del 2021; Cass. n. 15075 del 2018; Cass. nn.18641 e 15350 del 2017).3.

Il terzo motivo di ricorso investe l’argomentazione con cui la cortecapitolina ha disatteso il secondo motivo di gravame di Sergio ed [OSCURATO:PERSONA],i quali avevano censurato la sentenza di primo grado «nella parte in cui nonha tenuto conto che il saldo del conto corrente 558 era costituito anche daiconti di appoggio n. 641.75, n. 15734303.29 e n. 2986098.50 di cui gliopponenti avevano eccepito la nullità stante l’omesso deposito, da pate dellabanca creditrice dei relativi contratti. […].

Ne consegue la mancanza di provadel credito vantato dalla banca, stante la mancata produzione, da parte dellacreditrice, dei rapporti accessori al conto corrente in esame».

In particolare,quella corte ritenne una tale doglianza «inammissibile, risultando del tuttoavulsa dalla motivazione del primo giudice.

Invero, il tribunale ha respinto ilmotivo di opposizione relativo alla mancanza della produzione dei conti sulduplice rilievo: i) che, versandosi in ipotesi di contratto autonomo di garanzia,gli opponenti non potevano eccepire alcuna compensazione relativa a detticonti intestati alla società debitrice; ii) che, in ogni caso, l’esistenza di detticonti era stata contestata dalla banca e gli opponenti non avevano fornitoNumero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/2026alcuna prova in ordine agli stessi.

Orbene, nessuna delle due rationesdecidendi risulta contestata nel motivo in esame.

In particolare, con riguardoalla dedotta mancanza dei contratti menzionati da parte della banca, vaosservato che, al fine di dimostrare l’erroneità della sentenza impugnata,laddove, invece, il giudice di primo grado ha ritenuto che fosse onere degliopponenti provare la sussistenza dei dedotti rapporti predetti, spettava agliappellanti provare la sussistenza dei predetti e l’incidenza nel rapporto diconto corrente dedotto in giudizio.

Infatti, la conformazione dell’atto diappello quale revisio ed il principio di specificità dei motivi incidono sul ripartodell’onere probatorio in grado di appello.

Esso, in sede di impugnazione, nonricalca il riparto derivante dall’applicazione, in primo grado, delle regolestabilite dal primo e dal secondo comma dell’art. 2697 c.c.: viceversal’appellante, una volta denunciato esattamente l’errore commesso dal primogiudice, deve dare la prova della fondatezza del motivo, sicché, per questavia, egli rimane assoggettato al relativo onere probatorio indipendentementedalla posizione ricoperta in primo grado (Cass., SU, 23 dicembre 2005, n.28498).

Ne deriva l’infondatezza del motivo, risultando detti rapporti del tuttoindimostrati anche nel presente giudizio di appello».[OSCURATO:PERSONA] contesta questa affermazione strutturando la sua doglianza inquattro sotto motivi:«Con riferimento alla questione della nullità del rapporto “conto anticipi”per carenza di forma scritta.3a) Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza e delprocedimento per apparenza della motivazione: art. 111, comma 6, Cost.(“Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”) e (inconversione di tale principio) art. 132, n. 4, c.p.c.».

Si deduce che «Lamotivazione resa dalla Corte di appello su cui si fonda il verdetto diinammissibilità del motivo di gravame relativo alla nullità del contratto contoanticipi si profila priva del necessario requisito di basilare motivazione»;«3b) Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: sentenzadi primo grado, pag. 5, inizio 1ˆ par. e 2ˆ par.».

Si assume che, ove maiNumero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/2026reietto il precedente motivo, la motivazione resa dalla corte territoriale sipone «in assoluto contrasto con il passaggio motivazionale della sentenza diprimo grado che, a dire del giudice di secondo, si occuperebbe della questionedella nullità del contratto conto anticipi»;«3c) Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Violazione e falsa applicazione dinorme di diritto: art. 2909 c.c.».

Sempre ove mai reietti i precedenti motivisub 3), si sostiene che la motivazione resa dalla corte capitolina, «attribuendoveste di giudicato alla questione della nullità del conto anticipi 2986098.50 inrelazione ad accertamento (carattere di compensazione e inesistenza deiconti anticipi 641.75 e 15734303.29) del tutto estraneo a detta questione,violi e falsamente applichi l’art. 2909 c.c., determinando un’espansione dellostesso punto possibile»;«3d) Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Nullità della sentenza e delprocedimento in relazione agli artt. 112 e 345 c.p.c.».

Si sostiene che «Overitenuto che la declaratoria di inammissibilità del gravame, illegittima ederronea per quanto sopra riportato nei motivi 3a-b-c concreti, nell’effettivitàdella sua costruzione, un’ipotesi di assoluta omessa pronuncia (nel merito)del motivo di gravame, deve rilevarsi come la stessa venga a determinare unchiaro caso di nullità del procedimento e della sentenza in relazione aldisposto di cui agli artt. 112 e 345 c.p.c. […], non avendo, appunto, il Giudicepronunciato sulla domanda […] e avendo erroneamente qualificato comeinammissibile e, dunque, non necessitante una delibazione nel merito, unmotivo di gravame […]».3.1.

Una simile doglianza si rivela inammissibile nel suo complesso.Invero, circa la pretesa (cfr. sub 3a]) mera apparenza della motivazioneresa dalla corte di appello quanto all’inammissibilità del motivo di gravamerelativo alla nullità del contratto conto anticipi, giova premettere che, comeancora ribadito, in motivazione, da Cass. nn. 9531 e 6517 del 2026, Cass.nn. 34212, 20894 e 8671 del 2025, nonché da Cass. nn. 26383, 19423,16118, 13621, 9807 e 6127 del 2024, l’attuale, già richiamato, testo dell’art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. qui applicabile ratione temporis ha ormairidotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione,Numero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/2026sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni,Cass. nn. 35947, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501del 2022) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053del 2014; Cass. n. 7472 del 2017.

Nello stesso senso anche le più recentiCass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021;Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023) o di sua“contraddittorietà” (cfr. Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del2023).

Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguitodella riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unicacontraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza èquella “insanabile” e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allostesso esito è quella “insuperabile”.

Non rileva, in relazione ad una siffattacontestazione, la correttezza della soluzione adottata o la sufficienza dellamotivazione offerta, bensì unicamente il profilo dell'esistenza di unamotivazione effettiva (cfr. Cass. n. 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023;Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022).Nel caso di specie, come si è già prima riferito, la corte territoriale hachiaramente esposto le ragioni della ritenuta inammissibilità/infondatezza delsecondo motivo di appello (anche) di [OSCURATO:PERSONA] ed anche l’iter logico che hacondotto a detta conclusione è di assoluta agevole comprensione, senza chene rilevi, come si è anticipato, la correttezza o non.3.2.

Quanto al profilo di censura svolto invocandosi un asserito omessoesame ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., al fine di ritenerne lainammissibilità è sufficiente ribadire quanto si è già spiegato al precedenteNumero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/2026paragrafo 2.1 con riguardo alle analoghe doglianze ricomprese nel secondomotivo.3.3.

Per il resto, infine, gli altri profili investono, sostanzialmente,accertamenti di carattere fattuale, vale a dire la carenza di prova del contoanticipi come ritenuta dalla corte distrettuale.

Si dimentica, così, che ilgiudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in unnuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esitiistruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo,censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprieaspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass.,SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408,5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299,13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582,4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423, 27328 e 35006 del 2024;Cass. n. 1166, 8671, 20895 e 34216 del 2025; Cass. nn. 6512 e 9531 del2026).

Invero, come puntualizzato, in motivazione, da Cass. n. 7612 del2022, Cass. nn. 8671, 20895, 25907 e 34216 del 2025, nonché da Cass. nn.6512 e 9531 del 2026, «Il compito di questa Corte, […], non è quello dicondividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nelladecisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementidi fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propriavalutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (mapur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio(Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degliartt. 132, n. 4, e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano datoeffettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se lamotivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa ocontraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass.

SU n. 8053 del 2014), ecioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifestonella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è inNumero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/2026effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile(Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)».4.

Il quarto motivo di ricorso, infine, attinge quanto affermato dalla cortedi appello dichiarando inammissibile il motivo di gravame del [OSCURATO:PERSONA] relativoalla lamentata applicazione, nella specie, di un tasso usurario.

Il giudice aquo ha considerato tale motivo «inammissibile, risultando del tutto avulsodalla articolata motivazione impugnata, nella parte in cui il Tribunale haescluso dalla verifica del superamento del tasso soglia la commissione dimassimo scoperto.

Invero, la lunga motivazione del giudice sul punto nonrisulta raggiunta da alcuna censura, di talché il motivo non intacca la ratiodecidendi posta a fondamento della pronuncia nella parte riguardante il rilievodel mancato superamento del tasso soglia.

Per il resto, va rilevato che lacapitalizzazione trimestrale degli interessi non rileva affatto ai fini dellaverifica del superamento del tasso soglia, e che il successivo superamentodel tasso soglia verificatosi nel corso del rapporto risulta non solo privo delbenché minimo riscontro probatorio, ma pure ininfluente avuto riguardo alprincipio affermato dalla S.C.

Sez.

U, Sentenza n. 24675 del 19/10/2017,circa l’irrilevanza della cd. usura sopravvenuta in un contratto di mutuo,principio, questo, adottato dalla Suprema Corte anche con riguardo alrapporto di conto corrente (Cass. n. 15429/2018).

In proposito, va altresìrilevato come non risulti neppure allegato, oltre che dimostrato dagliappellanti, quando il tasso di interesse praticato dalla Banca, per effetto delloius variandi, risulti divenuto usurario e in relazione a quali periodi» (cfr. pag.14-15 della sentenza impugnata).[OSCURATO:PERSONA] contesta questa affermazione strutturando la sua doglianza insei sotto motivi:«4a) Quanto alla questione della effettività e della specificitàdell’eccezione di usura, anche sotto il profilo dell’allegazione: art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c.

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è è stato oggetto di discussione tra le parti: tabella allegata alla comparsaconclusionale del giudizio di secondo grado».

Si assume che l’eccezione diusura «è stata proposta nel giudizio di primo grado e nuovamente in sede diNumero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/2026appello, trovando dettagliata specificazione in sede di comparsa conclusionaledel giudizio di secondo grado»;«4b) Quanto alla rilevanza della capitalizzazione trimestrale nelladeterminazione del saggio applicato al rapporto e, dunque, ai fini della verificadel superamento del tasso soglia:4b1) Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza e delprocedimento per mancanza della motivazione: art. 111, comma 6, Cost.(“Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”) e (inconversione di tale principio) art. 132, n. 4, c.p.c.».

Si deduce che «La sibillinaaffermazione della corte di appello sul punto – “la capitalizzazione trimestralenon rileva affatto ai fini della verifica del tasso soglia” – appare priva diqualsivoglia supporto motivazionale, rendendo, come tale, la sentenza nullaper violazione delle norme di cui in rubrica»;«4b2) Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Violazione e falsa applicazione dinorme di diritto: artt. 1283, 1418, 1419 e 1421 c.c.; art. 117 Tub (d.lgs. n.385/93)».

Si assume che, «ove mai fosse ritenuto esistente un sostratomotivazionale, questo verrebbe in ogni caso a concretare una violazione efalsa applicazione delle norme indicate in rubrica per le medesime ragioni giàindicate nel primo motivo di ricorso, da ritenersi riproposte»;«4c) Quanto alla questione della cd. usura sopravvenuta.

Art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.

Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt.1815 c.c.; art. 644 c.p.; art. 2 del d.l. n. 394/2000».

Si assume che, nel casodi specie, «non ci si trova tanto di fronte ad un’ipotesi di saggio fissoprecedentemente concordato tra le parti, quanto, piuttosto, davantiall’applicazione di un tasso che muta continuamente durante la vita delrapporto, in evidente ragione dello ius variandi di cui la banca è titolare […].Non si verte, pertanto, […], nell’ipotesi della cd. usura sopravvenuta, bensìnel diverso caso nel quale gli interessi sono da ritenere usurari poichévengono a superare la soglia nel momento stesso in cui vengono convenutio, per meglio dire, imposti dalla banca»;«4d) Quanto alla mancata impugnazione delle statuizioni in tema dicommissione di massimo scoperto:Numero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/20264d1) Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Violazione e falsa applicazione dinorme di diritto: art. 2909 c.c.».

Si assume che «il superamento del tassosoglia è avvenuto a prescindere dall’intervento della commissione di massimoscoperto.

La mancata impugnazione della statuizione del Tribunale circa lalegittimità dell’applicazione di tal commissione non ha alcuna incidenza circala legittimità e meritevolezza dell’eccezione in tema di usurarietà del tassoapplicato al rapporto.

La diversa statuizione adottata dalla Corte di appelloporta a violare l’art. 2909 c.c. attribuendo veste di giudicato a questione(legittimità del tasso usurario) in ragione di accertamento (legittimitàdell’applicazione della commissione di massimo scoperto) del tuttoindifferente al determinarsi di tale questione»;«4d2) Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Nullità della sentenza e delprocedimento in relazione agli artt. 112 e 345 c.p.c.».

Si sostiene che «Overitenuto che la declaratoria di inammissibilità del gravame, illegittima ederronea per quanto sopra riportato nel motivo 4d1 concreti, nell’effettivitàdella sua costruzione, un’ipotesi di assoluta omessa pronuncia (nel merito)del motivo di gravame, deve rilevarsi come la stessa venga a determinare unchiaro caso di nullità del procedimento e della sentenza in relazione aldisposto di cui agli artt. 112 e 345 c.p.c. […], non avendo, appunto, il Giudicepronunciato sulla domanda […] e avendo erroneamente qualificato comeinammissibile e, dunque, non necessitante una delibazione nel merito, unmotivo di gravame […]».4.1.

Questa doglianza si rivela complessivamente inammissibile per unaduplice ragione.Innanzitutto, non risulta essere stata impugnata in modo specifico la ratiodecidendi della corte distrettuale concernente la mancata allegazione diquando, per effetto dello ius variandi, il tasso sarebbe divenuto usurario.In relazione a questo profilo, dunque, la censura nemmeno apparerispettosa di quanto chiarito, del tutto condivisibilmente, da questa Corte(cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 21563 del 2022; Cass. n.35782 del 2023; Cass. nn. 25495 e 26871 del 2024; Cass. nn. 19277 e 32413del 2025; Cass. nn. 6512, 6514 e 8374 del 2026) secondo cui «l'onere diNumero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/2026specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.,impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, non solo "di indicarele norme di legge di cui intende lamentare la violazione" […], ma anche "diesaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precettonormativo" (cfr. Cass. Sez.

Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01), confrontandosi sempre con l'effettivo "decisum" che sorregge lasentenza impugnata.

Difatti, il motivo di impugnazione "è rappresentatodall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolatodal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il dirittod'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quantoper denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne larappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisionegiudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivicon i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnatae, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa èerrata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere,dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nulloper inidoneità al raggiungimento dello scopo", sicché, in riferimento al ricorsoper Cassazione, "tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “nonmotivo”, è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art.366, n. 4), cod. proc. civ." (così Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 359,Rv. 579564- 01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015,17330, Rv. 636872-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez.

Un., sent. 20marzo 2017, n. 7074, non massimata sul punto; conforme anche Cass. Sez.1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01)».4.2.

Quanto, invece, al profilo della doglianza che riguardante l’asseritausurarietà dei tassi di interesse applicati a prescindere dalla commissione dimassimo scoperto, esso investe, sostanzialmente, accertamenti di carattereNumero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/2026fattuale, nuovamente mostrando di non considerare che il giudizio dilegittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, nonconsentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttoriespressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati alfine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative(cfr. l’ampia rassegna giurisprudenziale richiamata nel precedente parag.3.3., da intendersi qui riprodotta).5.

In conclusione, l’odierno ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA] deve essereaccolto limitatamente al suo primo motivo, dichiarandosene inammissibili glialtri, e la causa va rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversacomposizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazionedelle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al suoprimo motivo e nei sensi di cui in motivazione, dichiarandone inammissibiligli altri.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per ilcorrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questogiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 28 aprile 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Romeo, presso il cui studio elettivamentedomicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 2.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L. (quale cessionaria del credito originariamenteazionato da MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA].), con sede in Roma, alla via Piemonte n. 38,qui rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Siena, alla via A. Moro n.13/15, in persona del procuratore Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] certificata, [OSCURATO:EMAIL] e lo studiodel predetto difensore in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 82.- controricorrente -Numero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/2026BANCA [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.- intimata -avverso la SENTENZA, n. 2179/2021, emessa dalla CORTE D'APPELLO diROMA il giorno 24/03/2021.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno28/04/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Con atto notificato il 29 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] opposizione, ex art. 645 cod. proc. civ., innanzi al Tribunale diRoma, avverso il decreto n. 2200/2011, con cui il medesimo tribunale,richiestone da MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., gli aveva ingiunto il pagamento, in solido,quali fideiussori della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA].(parimenti ingiunta), della somma di € 219.524,29, oltre interessiconvenzionali e spese del procedimento monitorio, quale saldo debitore delconto corrente n. 8636/558.74 e del conto anticipi n. 2986098.50 intrattenutidalla menzionata debitrice.Dedussero, in particolare: i) la nullità dell’indicato decreto, stante lacarenza della documentazione depositata a sostegno del ricorso perchébasata su di un estratto di saldaconto privo delle singole partite creditorie edebitorie; ii) che l’istituto di credito aveva richiesto l’ingiunzione oppostasenza considerare la concreta sussistenza del conto anticipi e senza fare alcunriferimento ai c/c n. 641.75 e 15734303.29; iii) che la banca nemmeno avevafornito la rendicontazione della somma di € 183.330,18, costituita in pegnoin suo favore e versatale a parziale compensazione dei propri supposti crediti;iv) che la pattuizione degli interessi convenzionali era intervenuta fra lasocietà debitrice principale e la banca, e non tra questa ed i fideiussori, per iquali, dunque, doveva ritenersi improduttiva di effetti.Costituitasi l’opposta, che contestò integralmente le avverse pretese,rimarcando pure la natura autonoma della garanzia sottoscritta dagliNumero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/2026opponenti, l’adito tribunale, con sentenza del 22 luglio 2015, n. 16149,respinse quella opposizione condannando gli opponenti al pagamento dellespese di lite.2. Esito negativo ebbe anche il gravame promosso da questi ultimiavverso tale decisione, rigettato dall’adita Corte di appello di Roma consentenza del 24 marzo 2021, n. 2179, pronunciata nel contraddittorio conBanca [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]Le principali argomentazioni con cui detta corte giustificò questa suaconclusione saranno riportate, per quanto di corrispondente interesse, nelcorso dell’esame di ciascuno dei motivi di impugnazione oggi proposti controquella decisione, così da renderne più agevole il contenuto.3. Per la cassazione di questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha promosso ricorsoaffidato a quattro motivi, ciascuno dei quali recante, a sua volta, plurimecensure. Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. (mediotempore resasi cessionaria del credito originariamente azionato da MPSGestione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi diSiena s.p.a.), rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]. È rimasta solo intimata, invece,[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]In prossimità della fissata adunanza camerale, entrambe le parti hannodepositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso investe l’argomentazione con cui la cortedistrettuale ha respinto la doglianza degli appellanti concernente l’avvenutaillegittima applicazione di interessi anatocistici ad opera della banca. Quellacorte, in particolare, muovendo dal presupposto che la riconduzione delrapporto [OSCURATO:PERSONA]/MPS alla fattispecie del contratto autonomo di garanziadoveva considerarsi definitiva perché non impugnata, osservò (cfr., amplius,pag. 11-12 della sentenza impugnata) che «si deve escludere che la nullitàdella pattuizione degli interessi ultralegali si comunichi sempre al contrattoautonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione, eccezion fatta per laprevisione di interessi usurari, non è contraria all’ordinamento, non vietandoNumero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/2026quest’ultimo in modo assoluto finanche l’anatocismo, come si ricava dagliartt. 1283 c.c. e 120 del d.lgs. n. 385 del 1993». Richiamò, in proposito, ilcorrispondente principio sancito da Cass. n. 5044 del 2009, ribaditosuccessivamente da Cass. n. 20397 del 2017, e concluse nel senso che,«pertanto, il rilievo del Tribunale circa la non assimilabilità della previsionedell’anatocismo alle ipotesi di violazione di norme imperative deve ritenersiconforme alla giurisprudenza della Suprema Corte, con la conseguenza, giàaffermata dal primo giudice, della inopponibilità della relativa eccezione alcreditore, in ipotesi di contratto autonomo di garanzia».[OSCURATO:PERSONA] lamenta, dunque, la negazione, ritenuta dalla corte capitolina,del diritto del garante ad eccepire l’applicazione del saggio anatocistico diinteresse al rapporto di conto corrente, e lo fa strutturando la sua doglianzain cinque sotto motivi:«1a) Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione dinorma di diritto: artt. 1283, 1418, 1419, 1421 c.c., artt. 117 e 120 del d.lgs.n. 385/1993». Si invoca la più recente giurisprudenza di legittimità secondocui, nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporreeccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base percontrarietà a norme imperative, sicché pure costui può sollevare, nei confrontidella banca, l’eccezione di nullità della clausola anatocistica;«1b) Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Nullità della sentenza per assenzadi effettiva motivazione: art. 111, comma 6, Cost. (“Tutti i provvedimentigiurisdizionali devono essere motivati”) e (in conversione di tale principio)art. 132, n. 4, c.p.c.». Si assume che il tribunale aveva respinto la domandadella già contestata impossibilità del garante autonomo ad operare taleeccezione, poiché “risulta assolutamente generica, priva com’è di alcunriferimento ai periodi in cui la capitalizzazione trimestrale sarebbe stataapplicata dalla banca ed all’importo di cui, in conseguenza della nullità, ilcredito vantato dall’opposto sarebbe dovuto essere decurtato”. Orbene, lospecifico motivo di gravame formulato contro questa statuizione, comespiegato nell’odierno ricorso, non è stato minimamente affrontato dalla corteNumero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/2026distrettuale, sicché, «laddove si voglia ritenere che la conferma della sentenzadi primo grado – ad opera di quella di appello – relativa alla reiezionedell’eccezione di anatocismo (in ragione della impossibilità di formulazione daparte del garante autonomo) si estenda anche a tale ulteriore punto, inquanto (implicitamente) fatto proprio, deve concludersi che tale “conferma”risulti del tutto priva di qualsivoglia motivazione …»;«1c) Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione dinorme di diritto: artt. 1418, 1419, 1421 e 2697, comma 2, c.c.; art. 117 deld.lgs. n. 385 del 1983». Si deduce che, «Ove, per converso, ritenuto che ilrichiamo implicito alla sentenza di primo grado, contenuta in quella disecondo, venga ad integrare un onere di impugnazione della motivazione “derelato”, valgano le seguenti considerazioni. L’eccezione di anatocismo attienea questione di nullità, peraltro relativa a norme imperative, rilevabile exofficio […]. Le conseguenti movimentazioni passive […] emergono, pertabulas, dalle stampe di rigenerazione conti con staffe del conto. […]. Ognidiversa soluzione porta alla radicale inosservanza e falsa applicazione degliartt. 1418, 1419 e 1421 […], ed ancora viola l’art. 117 Tub […], ed inoltreviola ed applica falsamente l’art. 2697, comma 2 c.c. […]»;«1d1) Con riferimento alla questione dell’anatocismo, in relazione allastatuizione in tema di delibera Cicr di cui alla sentenza di primo grado: Art.360, comma 1, n. 4, c.p.c. Nullità della sentenza e del procedimento perassenza di effettiva motivazione: art. 111, comma 6, Cost. (“Tutti iprovvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”) e (in conversione ditale principio) art. 132, n. 4, c.p.c.». Ricordato che il tribunale aveva respintola domanda attrice, per quanto concerne l’aspetto dell’anatocismo, oltre chein ragione della già contestata impossibilità del garante autonomo ad operaretale eccezione e per la genericità di tale eccezione, poiché “l’opponente nonha minimamente dedotto (e aveva l’onere di farlo nel termine di cui all’art.183, comma 6, n. 1, c.p.c.) che, a seguito della delib. Cicr 9.2.2000, la bancaavrebbe mancato di assegnare la medesima periodicità alla capitalizzazionedegli interessi creditorio e debitori (condizione, questa, in assenza della qualenon è legittima l’applicazione di interessi anatocistici)”, si assume che loNumero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/2026specifico motivo di gravame formulato contro questa statuizione, comespiegato nell’odierno ricorso, non è stato minimamente affrontato dalla cortedistrettuale, sicché «laddove si voglia ritenere che la conferma della sentenzadi primo grado – ad opera di quella di appello – relativa alla reiezionedell’eccezione di anatocismo (in ragione della impossibilità di formulazione daparte del garante autonomo) si estenda anche a tale ulteriore punto, inquanto (implicitamente) fatto proprio, deve concludersi che tale “conferma”risulti del tutto priva di qualsivoglia motivazione …»;«1d2) Violazione e falsa applicazione di norma di diritto: art. 1283 c.c.».Si deduce che, «Ove, per converso, ritenuto che il richiamo implicito allasentenza di primo grado, contenuta in quella di secondo, venga ad integrareun onere di impugnazione della motivazione “de relato”, valgano le seguenticonsiderazioni. Il contratto per cui è causa è stato concluso il 19.11.1996 […],dunque prima della delibera Cic del 9.2.2000. […]. Non vi è, dunque, alcunanecessità di dedurre alcuna comparazione dei (pur) differenti regimi dicapitalizzazione degli interessi (pro e contro il correntista), restando ex senulla la pattuizione in violazione dell’art. 1283 c.c. a prescindere daqualsivoglia differenziazione, proprio in ragione dell’epoca di conclusione delcontratto (prima del 9.2.2000) e necessitando tali contratti, perché siaintrodotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi,di una espressa pattuizione formulata nel rispetto della predetta Delibera, nelcaso di specie inesistente».1.1. Questo motivo si rivela fondato nei limiti e per le dirimenti ragioni dicui appresso.Premesso che il contratto stipulato tra le parti è stato qualificato comecontratto autonomo di garanzia, con statuizione sul punto ormai passata ingiudicato perché non specificamente impugnata in appello, rileva il Collegioche l’affermazione della corte territoriale circa l’insussistenza del diritto delgarante, in un contratto autonomo di garanzia, ad eccepire l’applicazione delsaggio anatocistico di interesse al rapporto di conto corrente da lui garantito,effettivamente si rinviene in Cass. 25 agosto 2017, n. 20397, e Cass. 3 marzo2009, n. 5044, ma è stata, però, motivatamente superata da Cass. 10Numero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/2026gennaio 2018, n. 371, con l’affermazione del principio, che qui si ribadisce edal quale si atterrà la corte territoriale in sede di rinvio, secondo cui: «Nelcontratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezionifondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a normeimperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della bancal'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzionecontraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, unrisultato che l'ordinamento vieta» (cfr. in senso conforme, le più recenti Cass.nn. 26383, 26380 e 10786 del 2024 Cass. n. 9071 del 2023; Cass. nn. 24011e 3193 del 2021).Orbene, poiché la corte distrettuale ha disatteso l’appello per la ragione,evidentemente ritenuta assorbente, dell’insussistenza del diritto del garante,in un contratto autonomo di garanzia, ad eccepire l’applicazione del saggioanatocistico di interesse al rapporto di conto corrente da lui garantito, neconsegue che, rivelatasi errata tale unica ratio decidendi alla stregua delprincipio appena riportato, tutte le altre argomentazioni della complessivacensura di cui al motivo in esame possono considerarsi assorbite.Invero, certamente non sussiste la formazione di un giudicato interno,come oggi eccepito, invece, dalla controricorrente (e comunque rilevabile diufficio, in quanto concernente chiaramente una questione “fondante”. Cfr.Cass., SU, n. 24172 del 2025; Cass. n. 31547 del 2025) quantoall’affermazione del tribunale circa la genericità dell’allegazione dell’eccezionedi anatocismo innanzi allo stesso formulata dagli originari opponenti, stantel’avvenuta impugnazione, sul punto, in appello, come dedotto in ricorso (everificato da questa Corte, mediante l’accesso al fascicolo di ufficio, essendoal cospetto, se del caso, di un error in procedendo) anche con l’argomentodella rilevabilità d’ufficio della nullità di detto anatocismo (cfr. pag. 3 e ss.dell’atto di gravame).Altrettanto dicasi, poi, quanto all’asserito giudicato interno – pureinfondatamente oggi invocato dalla medesima controricorrente – circal’affermazione del tribunale concernente l’omessa deduzione, ad opera degliopponenti, del fatto che, a seguito della delib. Cicr 9.2.2000, la banca avrebbeNumero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/2026mancato di assegnare la medesima periodicità alla capitalizzazione degliinteressi creditori e debitori.Anche in tal caso, infatti, vi era stato specifico motivo di gravame delBagni (cfr. nuovamente pag. 3 e ss. dell’atto di appello), come riportato nelsuo odierno ricorso (e verificato da questa Core mediante accesso al fascicolodi ufficio), dovendo qui solo aggiungersi che, come ribadito ancora di recenteda Cass. n. 33336 del 2025 (cfr. amplius, l’ampia ricostruzione dellagiurisprudenza di legittimità in proposito in essa rinvenibile), «In ragione dellapronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusiprima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sonoradicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio dicomparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR, tesoa verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato unpeggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in talicontratti, affinché sia introdotta validamente una nuova clausola dicapitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizioneformulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera».2. Il secondo motivo di ricorso investe l’argomentazione con cui la cortedistrettuale ha respinto la doglianza degli appellanti concernente la questionedella mancata prova della sussistenza del credito per il periodo 17 novembre1996 – 4 aprile 1997. Quella corte osservò, sul punto (cfr., amplius, pag. 15della sentenza impugnata), che, «In primo luogo, si rileva che gli estratticonto prodotti dalla Banca partono dal 1.1.97. In secondo luogo, risultandorigettati o inammissibili i motivi riguardanti l’illegittima capitalizzazione degliinteressi passivi ed il superamento del tasso soglia, non vi è alcuna necessitàdi rielaborare gli estratti conto espungendo gli importi derivanti dalle dedottenullità, dovendosi ritenere, per il resto, non contestato dal correntistal’importo risultante dall’estratto conto alla data del 1.1.97. In ogni caso, sirileva che gli appellanti, non avendo nell’atto di impugnazione indicatospecificamente i punti di motivazione posti dal Tribunale a fondamento delladecisione, ad eccezione dei passaggi motivazionali oggetto delle sopraindicateNumero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/2026censure, non hanno individuato e censurato l’argomento posto a fondamentodella motivazione, secondo il quale “la natura autonoma della garanziaprestata dagli opponenti […] esclude che la banca creditrice fosse tenuta adar prova del fatto costitutivo della pretesa. In relazione alla mancata censuradel suddetto passaggio motivazionale, pertanto, il motivo si appalesainammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c.».[OSCURATO:PERSONA] contesta questa affermazione strutturando la sua doglianza inotto sotto motivi:«Con riferimento all’essere stato respinto e dichiarato inammissibile ilmotivo avente ad oggetto l’eccezione di insussistenza del credito per ilperiodo 19.11.96 – 4.4.97 in virtù della mancata impugnazione dellastatuizione relativa all’essere “esente” la banca dall’onere di dimostrazionedel fatto costitutivo della pretesa.2a1) Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: atto diappello, pag. 6 pen. par. […], mancata prova dell’asserita creditoria inviolazione dell’art. 2697 c.c.». Si assume che, contrariamente a quantoasserito dalla corte territoriale, in sede di appello «si è in ogni caso eccepital’avvenuta violazione dell’art. 2697 c.c. da parte del giudice di primo grado,proprio a proposito del ragionamento del ragionamento operato circa laquestione della dimostrazione della sussistenza del rapporto fatto valere»;«2a2) Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione dinorme di diritto: artt. 1362, 1363, 1367, 1371-2909 c.c.». Muovendodall’assunto che «l’interpretazione della domanda – ivi compresa quellaproposta in appello in relazione alla sentenza di primo grado – è riservata algiudice di merito (nella specie quello del secondo grado di giudizio)», siassume che «ove mai ritenuto – in reiezione del precedente motivo – che lasentenza resa non concreti una violazione del principio di cui all’art. 360, n.5, c.p.c., va osservato che la stessa è stata espressa in violazione delle normedi cui in rubrica. E difatti. È evidente che, con l’appello proposto, il sig. [OSCURATO:PERSONA] inteso rimuovere la parte della sentenza che si è interessata della provaa sostegno della pretesa creditoria ed altrettanto evidente che l’espressoNumero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/2026riferimento alla violazione dell’art. 2697 c.c. riguardi, al contempo, ilsostenere sia che la prova sussista, sia che non vi sia la necessità che ciòavvenga, quali aspetti strettamente connessi e finalizzati al raggiungimentodel medesimo “obbiettivo”»;«Con riferimento all’essere stato respinto e dichiarato inammissibile ilmotivo avente ad oggetto l’eccezione di insussistenza del credito per ilperiodo 19.11.96 – 4.4.97 in virtù del (presunto) avvenuto deposito degliestratti conto dal 1.1.1978 e dell’avvenuta approvazione da parte delcorrentista degli estratti al 1.1.1997.2b1) Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: memoriaex art. 183, comma 6, c.p.c., n. 2, MPS; “estratti movimenti e staffe” c/c8636/588.74 – sentenza di primo grado pag. 3, parag. 3». Si assume che: i)«La sentenza di secondo grado, ad ulteriore supporto del verdetto dideclaratoria di inammissibilità e rigetto del motivo relativo alla carenza diprova del credito per il periodo novembre 1996-aprile 1997, ha osservato che“gli estratti conto” partono dal 1.1.97 e non sono stati contestati dalcorrentista»; ii) «[…] quanto depositato sotto il nome di “estratto conto”appare essere, in realtà un documento denominato “transazione llip […]. Nonsi tratta, dunque, di estratti conto, bensì di una sorta di riepilogo contabileche non reca, se non per alcune operazioni, informazioni aggiuntive oltrequella dell’importo e della data di relativa effettuazione»; iii) «l’affermazioneche tali elementi contabili partano dal 1.1.97 non trova riscontro agli atti delprocedimento»;«2b2) Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione dinorme di diritto: art. 115 c.p.c.». Si deduce essere pacifico, come chiaritocon la censura precedente, che «non esiste alcun estratto conto partente dal1.1.97, derivandone che il giudice di secondo grado, affermando invece ciò,ha posto a fondamento della propria decisione una prova non fornita dalleparti, né non specificamente contestata da quella avversa costituita»;«2b3) Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione dinorme di diritto: artt. 2697 – 1832 c.c.». Si rappresenta che «Ove la sentenzaNumero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/2026di secondo grado abbia voluto affermare la presenza di staffe di c/c a far datadal 1.1.97, sempre ferma restando l’osservazione di cui al precedente motivocirca l’indicazione della decorrenza dei documenti contabili in questione, ècertamente incorsa nel vizio di cui in rubrica, sia ponendo a fondamento dellapropria decisione un elemento probatorio che non assurge a tale rango, inviolazione dell’art. 2697 c.c. sia attribuendo onere di contestazione a caricodel correntista di un documento diverso da quello ex lege previsto (staffeanziché estratto conto), in violazione e falsa applicazione dell’art. 1832 c.c.»;«Con riferimento all’essere stato respinto e dichiarato inammissibile ilmotivo avente ad oggetto l’eccezione di insussistenza del credito per ilperiodo 19.11.96 – 4.4.97 in virtù del rigetto e declaratoria di inammissibilitàdei motivi relativi alla capitalizzazione e all’usura.2c) Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Nullità della sentenza e delprocedimento per assenza di effettiva motivazione: art. 111, comma 6, Cost.(“Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”) e (inconversione di tale principio) art. 132, n. 4, c.p.c.». Si deduce che «lequestioni relative alla capitalizzazione degli interessi e al superamento dellasoglia usuraria (ferma restando la proposizione di specifici motivi di ricorsosu tali punti) sono del tutto diverse da quella relativa alla carenza di provacirca la sussistenza del credito per il richiamato periodo. Altro è il fatto chesia eccepito che la Banca non abbia fornito sostegno probatorio alla propriapretesa creditoria e altro è che si sia contestato che quella pretesa siaillegittima per violazione di principi in tema di anatocismo e di usura. L’essereinammissibili o infondati i motivi relativi a tale ultimo aspetto, nulla ha a chevedere con la meritevolezza di quello in questione. Il capo della sentenza sifonda, dunque, su una motivazione del tutto apparente […]»;«2d) Con riferimento all’essere stato respinto e dichiarato inammissibileil motivo avente ad oggetto l’eccezione di insussistenza del credito per ilperiodo 19.11.96 – 4.4.97 in virtù della mancata contestazione, da parte delcorrentista, degli estratti al 1.1.97.Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione di normedi diritto: artt. 1418, 1421, 2697, comma 2, c.c. e 117 Tub». Si deduce che,Numero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/2026«Fermo restando quanto sopra rilevato circa la concreta impossibilità delcorrentista di operare una qualsivoglia contestazione in ordine a documenticontabili che non sono estratti conto, va osservato che, in ogni caso, alcunonere di tal genere può dirsi sussistente ove sia stata raggiunta la prova chele poste addebitate rinvengano da rapporto nullo per difetto di forma»;«2e) Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Nullità della sentenza e delprocedimento in relazione agli artt. 112 e 345 c.p.c.». Si sostiene che «Overitenuto che la declaratoria di inammissibilità del gravame, illegittima ederronea per quanto sopra riportato nei motivi 2a-b-c-d concreti,nell’effettività della sua costruzione, un’ipotesi di assoluta omessa pronuncia(nel merito) del motivo di gravame, deve rilevarsi come la stessa venga adeterminare un chiaro caso di nullità del procedimento e della sentenza inrelazione al disposto di cui agli artt. 112 e 345 c.p.c., non avendo, appunto,il Giudice pronunciato sulla domanda […] e avendo erroneamente qualificatocome inammissibile e, dunque, non necessitante una delibazione nel merito,un motivo di gravame […]».2.1. Una simile doglianza si rivela complessivamente inammissibile per ledirimenti ragioni di cui appresso.In primo luogo, tutte le censure, in esse rinvenibili, svolte invocandosiasseriti omessi esami ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., devonoconsiderarsi inammissibili, atteso che, avuto riguardo alla regola di cui all’art.348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., abrogato dal d.lgs. n. 149 del 2022ma qui applicabile ratione temporis (giusta l’art. 35 del menzionato d.lgs. eposto che il giudizio di appello venne instaurato dall’odierno ricorrente concitazione notificata il 14/15 dicembre 2015, rinvenibile nel fascicolo di ufficio.Cfr. Cass. n. 11439 del 2018), la quale esclude la possibilità di ricorrere percassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360, comma 1, dello stesso codice,nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale confermadella decisione di primo grado (cd. “doppia conforme”), questa Corte ha datempo chiarito che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella cd.“doppia conforme” in facto (Cass. n. 7724 del 2002 ha precisato, inoltre, che«Ricorre l'ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 eNumero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/20265, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame difatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisionedi secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, maanche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, nonostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori perrafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice»), sicché laparte ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo, hal’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primogrado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrandoche esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 6512 del 2026; Cass. n. 5436 del2024; Cass. nn. 35782, 26934 e 5947 del 2023; Cass. n. 20994 del 2019;Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 26860 del 2014): onere rimasto, invece,assolutamente inadempiuto stando alle argomentazioni concretamenterinvenibili nella doglianza de qua.2.2. Per il resto, ed in via assolutamente assorbente, va rimarcato che laspecifica ratio decidendi del tribunale secondo cui la natura autonoma dellagaranzia escludeva che la banca creditrice fosse tenuta a provare il fattocostitutivo non risulta essere stata adeguatamente impugnata in appello (cfr.il corrispondente atto, nel fascicolo di ufficio), insufficiente rivelandosi, inproposito, la invocata violazione, in quella sede, della violazione dell’art. 2697cod. civ. Invero, basta leggere le pagine da 5 a 9 di quell’atto di gravame perricavarne, affatto agevolmente, che in nessuna di esse la riportataaffermazione del tribunale è stata sottoposta a puntuale censura. Né a tantopuò supplire l’affermazione del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui «È evidente che, conl’appello proposto, il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia inteso rimuovere la parte della sentenzache si è interessata della prova a sostegno della pretesa creditoria edaltrettanto evidente che l’espresso riferimento alla violazione dell’art. 2697c.c. riguardi, al contempo, il sostenere sia che la prova sussista, sia che nonvi sia la necessità che ciò avvenga, quali aspetti strettamente connessi efinalizzati al raggiungimento del medesimo “obbiettivo”» (cfr. pag. 30-31 delricorso, argomentandosi la censura sub 2a2).Numero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/2026Tanto esime dal rimarcare, allora ed in ogni caso, che pure nessuna dellecensure complessivamente contenute nei vari profili con cui è stato articolatoil motivo in esame contiene puntuali e pertinenti doglianze su questo punto,così rendendo, per ciò solo, inammissibili tutte le altre, dovendo trovareapplicazione il principio secondo cui, ove la corrispondente motivazione dellasentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome,ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare ladecisione adottata sul punto, l'omessa o inefficace impugnazione di una diesse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa allealtre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione nonimpugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l'annullamento, in parte qua,della sentenza (cfr., e multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n.19277 del 2025; Cass. nn. 5102 e 4067 del 2024; Cass. nn. 26801 e 4355del 2023; Cass. n. 4738 del 2022; Cass. n. 22697 del 2021; Cass., SU, n.10012 del 2021; Cass. n. 3194 del 2021; Cass. n. 15075 del 2018; Cass. nn.18641 e 15350 del 2017).3. Il terzo motivo di ricorso investe l’argomentazione con cui la cortecapitolina ha disatteso il secondo motivo di gravame di Sergio ed [OSCURATO:PERSONA],i quali avevano censurato la sentenza di primo grado «nella parte in cui nonha tenuto conto che il saldo del conto corrente 558 era costituito anche daiconti di appoggio n. 641.75, n. 15734303.29 e n. 2986098.50 di cui gliopponenti avevano eccepito la nullità stante l’omesso deposito, da pate dellabanca creditrice dei relativi contratti. […]. Ne consegue la mancanza di provadel credito vantato dalla banca, stante la mancata produzione, da parte dellacreditrice, dei rapporti accessori al conto corrente in esame». In particolare,quella corte ritenne una tale doglianza «inammissibile, risultando del tuttoavulsa dalla motivazione del primo giudice. Invero, il tribunale ha respinto ilmotivo di opposizione relativo alla mancanza della produzione dei conti sulduplice rilievo: i) che, versandosi in ipotesi di contratto autonomo di garanzia,gli opponenti non potevano eccepire alcuna compensazione relativa a detticonti intestati alla società debitrice; ii) che, in ogni caso, l’esistenza di detticonti era stata contestata dalla banca e gli opponenti non avevano fornitoNumero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/2026alcuna prova in ordine agli stessi. Orbene, nessuna delle due rationesdecidendi risulta contestata nel motivo in esame. In particolare, con riguardoalla dedotta mancanza dei contratti menzionati da parte della banca, vaosservato che, al fine di dimostrare l’erroneità della sentenza impugnata,laddove, invece, il giudice di primo grado ha ritenuto che fosse onere degliopponenti provare la sussistenza dei dedotti rapporti predetti, spettava agliappellanti provare la sussistenza dei predetti e l’incidenza nel rapporto diconto corrente dedotto in giudizio. Infatti, la conformazione dell’atto diappello quale revisio ed il principio di specificità dei motivi incidono sul ripartodell’onere probatorio in grado di appello. Esso, in sede di impugnazione, nonricalca il riparto derivante dall’applicazione, in primo grado, delle regolestabilite dal primo e dal secondo comma dell’art. 2697 c.c.: viceversal’appellante, una volta denunciato esattamente l’errore commesso dal primogiudice, deve dare la prova della fondatezza del motivo, sicché, per questavia, egli rimane assoggettato al relativo onere probatorio indipendentementedalla posizione ricoperta in primo grado (Cass., SU, 23 dicembre 2005, n.28498). Ne deriva l’infondatezza del motivo, risultando detti rapporti del tuttoindimostrati anche nel presente giudizio di appello».[OSCURATO:PERSONA] contesta questa affermazione strutturando la sua doglianza inquattro sotto motivi:«Con riferimento alla questione della nullità del rapporto “conto anticipi”per carenza di forma scritta.3a) Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza e delprocedimento per apparenza della motivazione: art. 111, comma 6, Cost.(“Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”) e (inconversione di tale principio) art. 132, n. 4, c.p.c.». Si deduce che «Lamotivazione resa dalla Corte di appello su cui si fonda il verdetto diinammissibilità del motivo di gravame relativo alla nullità del contratto contoanticipi si profila priva del necessario requisito di basilare motivazione»;«3b) Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: sentenzadi primo grado, pag. 5, inizio 1ˆ par. e 2ˆ par.». Si assume che, ove maiNumero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/2026reietto il precedente motivo, la motivazione resa dalla corte territoriale sipone «in assoluto contrasto con il passaggio motivazionale della sentenza diprimo grado che, a dire del giudice di secondo, si occuperebbe della questionedella nullità del contratto conto anticipi»;«3c) Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione dinorme di diritto: art. 2909 c.c.». Sempre ove mai reietti i precedenti motivisub 3), si sostiene che la motivazione resa dalla corte capitolina, «attribuendoveste di giudicato alla questione della nullità del conto anticipi 2986098.50 inrelazione ad accertamento (carattere di compensazione e inesistenza deiconti anticipi 641.75 e 15734303.29) del tutto estraneo a detta questione,violi e falsamente applichi l’art. 2909 c.c., determinando un’espansione dellostesso punto possibile»;«3d) Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Nullità della sentenza e delprocedimento in relazione agli artt. 112 e 345 c.p.c.». Si sostiene che «Overitenuto che la declaratoria di inammissibilità del gravame, illegittima ederronea per quanto sopra riportato nei motivi 3a-b-c concreti, nell’effettivitàdella sua costruzione, un’ipotesi di assoluta omessa pronuncia (nel merito)del motivo di gravame, deve rilevarsi come la stessa venga a determinare unchiaro caso di nullità del procedimento e della sentenza in relazione aldisposto di cui agli artt. 112 e 345 c.p.c. […], non avendo, appunto, il Giudicepronunciato sulla domanda […] e avendo erroneamente qualificato comeinammissibile e, dunque, non necessitante una delibazione nel merito, unmotivo di gravame […]».3.1. Una simile doglianza si rivela inammissibile nel suo complesso.Invero, circa la pretesa (cfr. sub 3a]) mera apparenza della motivazioneresa dalla corte di appello quanto all’inammissibilità del motivo di gravamerelativo alla nullità del contratto conto anticipi, giova premettere che, comeancora ribadito, in motivazione, da Cass. nn. 9531 e 6517 del 2026, Cass.nn. 34212, 20894 e 8671 del 2025, nonché da Cass. nn. 26383, 19423,16118, 13621, 9807 e 6127 del 2024, l’attuale, già richiamato, testo dell’art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. qui applicabile ratione temporis ha ormairidotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione,Numero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/2026sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni,Cass. nn. 35947, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501del 2022) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recentiCass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021;Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023) o di sua“contraddittorietà” (cfr. Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del2023). Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguitodella riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unicacontraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza èquella “insanabile” e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allostesso esito è quella “insuperabile”. Non rileva, in relazione ad una siffattacontestazione, la correttezza della soluzione adottata o la sufficienza dellamotivazione offerta, bensì unicamente il profilo dell'esistenza di unamotivazione effettiva (cfr. Cass. n. 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023;Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022).Nel caso di specie, come si è già prima riferito, la corte territoriale hachiaramente esposto le ragioni della ritenuta inammissibilità/infondatezza delsecondo motivo di appello (anche) di [OSCURATO:PERSONA] ed anche l’iter logico che hacondotto a detta conclusione è di assoluta agevole comprensione, senza chene rilevi, come si è anticipato, la correttezza o non.3.2. Quanto al profilo di censura svolto invocandosi un asserito omessoesame ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., al fine di ritenerne lainammissibilità è sufficiente ribadire quanto si è già spiegato al precedenteNumero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/2026paragrafo 2.1 con riguardo alle analoghe doglianze ricomprese nel secondomotivo.3.3. Per il resto, infine, gli altri profili investono, sostanzialmente,accertamenti di carattere fattuale, vale a dire la carenza di prova del contoanticipi come ritenuta dalla corte distrettuale. Si dimentica, così, che ilgiudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in unnuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esitiistruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo,censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprieaspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass.,SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408,5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299,13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582,4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423, 27328 e 35006 del 2024;Cass. n. 1166, 8671, 20895 e 34216 del 2025; Cass. nn. 6512 e 9531 del2026). Invero, come puntualizzato, in motivazione, da Cass. n. 7612 del2022, Cass. nn. 8671, 20895, 25907 e 34216 del 2025, nonché da Cass. nn.6512 e 9531 del 2026, «Il compito di questa Corte, […], non è quello dicondividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nelladecisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementidi fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propriavalutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (mapur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio(Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degliartt. 132, n. 4, e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano datoeffettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se lamotivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa ocontraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), ecioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifestonella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è inNumero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/2026effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile(Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)».4. Il quarto motivo di ricorso, infine, attinge quanto affermato dalla cortedi appello dichiarando inammissibile il motivo di gravame del [OSCURATO:PERSONA] relativoalla lamentata applicazione, nella specie, di un tasso usurario. Il giudice aquo ha considerato tale motivo «inammissibile, risultando del tutto avulsodalla articolata motivazione impugnata, nella parte in cui il Tribunale haescluso dalla verifica del superamento del tasso soglia la commissione dimassimo scoperto. Invero, la lunga motivazione del giudice sul punto nonrisulta raggiunta da alcuna censura, di talché il motivo non intacca la ratiodecidendi posta a fondamento della pronuncia nella parte riguardante il rilievodel mancato superamento del tasso soglia. Per il resto, va rilevato che lacapitalizzazione trimestrale degli interessi non rileva affatto ai fini dellaverifica del superamento del tasso soglia, e che il successivo superamentodel tasso soglia verificatosi nel corso del rapporto risulta non solo privo delbenché minimo riscontro probatorio, ma pure ininfluente avuto riguardo alprincipio affermato dalla S.C. Sez. U, Sentenza n. 24675 del 19/10/2017,circa l’irrilevanza della cd. usura sopravvenuta in un contratto di mutuo,principio, questo, adottato dalla Suprema Corte anche con riguardo alrapporto di conto corrente (Cass. n. 15429/2018). In proposito, va altresìrilevato come non risulti neppure allegato, oltre che dimostrato dagliappellanti, quando il tasso di interesse praticato dalla Banca, per effetto delloius variandi, risulti divenuto usurario e in relazione a quali periodi» (cfr. pag.14-15 della sentenza impugnata).[OSCURATO:PERSONA] contesta questa affermazione strutturando la sua doglianza insei sotto motivi:«4a) Quanto alla questione della effettività e della specificitàdell’eccezione di usura, anche sotto il profilo dell’allegazione: art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è è stato oggetto di discussione tra le parti: tabella allegata alla comparsaconclusionale del giudizio di secondo grado». Si assume che l’eccezione diusura «è stata proposta nel giudizio di primo grado e nuovamente in sede diNumero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/2026appello, trovando dettagliata specificazione in sede di comparsa conclusionaledel giudizio di secondo grado»;«4b) Quanto alla rilevanza della capitalizzazione trimestrale nelladeterminazione del saggio applicato al rapporto e, dunque, ai fini della verificadel superamento del tasso soglia:4b1) Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza e delprocedimento per mancanza della motivazione: art. 111, comma 6, Cost.(“Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”) e (inconversione di tale principio) art. 132, n. 4, c.p.c.». Si deduce che «La sibillinaaffermazione della corte di appello sul punto – “la capitalizzazione trimestralenon rileva affatto ai fini della verifica del tasso soglia” – appare priva diqualsivoglia supporto motivazionale, rendendo, come tale, la sentenza nullaper violazione delle norme di cui in rubrica»;«4b2) Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione dinorme di diritto: artt. 1283, 1418, 1419 e 1421 c.c.; art. 117 Tub (d.lgs. n.385/93)». Si assume che, «ove mai fosse ritenuto esistente un sostratomotivazionale, questo verrebbe in ogni caso a concretare una violazione efalsa applicazione delle norme indicate in rubrica per le medesime ragioni giàindicate nel primo motivo di ricorso, da ritenersi riproposte»;«4c) Quanto alla questione della cd. usura sopravvenuta. Art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt.1815 c.c.; art. 644 c.p.; art. 2 del d.l. n. 394/2000». Si assume che, nel casodi specie, «non ci si trova tanto di fronte ad un’ipotesi di saggio fissoprecedentemente concordato tra le parti, quanto, piuttosto, davantiall’applicazione di un tasso che muta continuamente durante la vita delrapporto, in evidente ragione dello ius variandi di cui la banca è titolare […].Non si verte, pertanto, […], nell’ipotesi della cd. usura sopravvenuta, bensìnel diverso caso nel quale gli interessi sono da ritenere usurari poichévengono a superare la soglia nel momento stesso in cui vengono convenutio, per meglio dire, imposti dalla banca»;«4d) Quanto alla mancata impugnazione delle statuizioni in tema dicommissione di massimo scoperto:Numero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/20264d1) Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione dinorme di diritto: art. 2909 c.c.». Si assume che «il superamento del tassosoglia è avvenuto a prescindere dall’intervento della commissione di massimoscoperto. La mancata impugnazione della statuizione del Tribunale circa lalegittimità dell’applicazione di tal commissione non ha alcuna incidenza circala legittimità e meritevolezza dell’eccezione in tema di usurarietà del tassoapplicato al rapporto. La diversa statuizione adottata dalla Corte di appelloporta a violare l’art. 2909 c.c. attribuendo veste di giudicato a questione(legittimità del tasso usurario) in ragione di accertamento (legittimitàdell’applicazione della commissione di massimo scoperto) del tuttoindifferente al determinarsi di tale questione»;«4d2) Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Nullità della sentenza e delprocedimento in relazione agli artt. 112 e 345 c.p.c.». Si sostiene che «Overitenuto che la declaratoria di inammissibilità del gravame, illegittima ederronea per quanto sopra riportato nel motivo 4d1 concreti, nell’effettivitàdella sua costruzione, un’ipotesi di assoluta omessa pronuncia (nel merito)del motivo di gravame, deve rilevarsi come la stessa venga a determinare unchiaro caso di nullità del procedimento e della sentenza in relazione aldisposto di cui agli artt. 112 e 345 c.p.c. […], non avendo, appunto, il Giudicepronunciato sulla domanda […] e avendo erroneamente qualificato comeinammissibile e, dunque, non necessitante una delibazione nel merito, unmotivo di gravame […]».4.1. Questa doglianza si rivela complessivamente inammissibile per unaduplice ragione.Innanzitutto, non risulta essere stata impugnata in modo specifico la ratiodecidendi della corte distrettuale concernente la mancata allegazione diquando, per effetto dello ius variandi, il tasso sarebbe divenuto usurario.In relazione a questo profilo, dunque, la censura nemmeno apparerispettosa di quanto chiarito, del tutto condivisibilmente, da questa Corte(cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 21563 del 2022; Cass. n.35782 del 2023; Cass. nn. 25495 e 26871 del 2024; Cass. nn. 19277 e 32413del 2025; Cass. nn. 6512, 6514 e 8374 del 2026) secondo cui «l'onere diNumero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/2026specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.,impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, non solo "di indicarele norme di legge di cui intende lamentare la violazione" […], ma anche "diesaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precettonormativo" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01), confrontandosi sempre con l'effettivo "decisum" che sorregge lasentenza impugnata. Difatti, il motivo di impugnazione "è rappresentatodall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolatodal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il dirittod'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quantoper denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne larappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisionegiudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivicon i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnatae, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa èerrata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere,dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nulloper inidoneità al raggiungimento dello scopo", sicché, in riferimento al ricorsoper Cassazione, "tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “nonmotivo”, è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art.366, n. 4), cod. proc. civ." (così Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 359,Rv. 579564- 01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015,17330, Rv. 636872-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 20marzo 2017, n. 7074, non massimata sul punto; conforme anche Cass. Sez.1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01)».4.2. Quanto, invece, al profilo della doglianza che riguardante l’asseritausurarietà dei tassi di interesse applicati a prescindere dalla commissione dimassimo scoperto, esso investe, sostanzialmente, accertamenti di carattereNumero registro generale 27763/2021Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 12191/2026Data pubblicazione 01/05/2026fattuale, nuovamente mostrando di non considerare che il giudizio dilegittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, nonconsentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttoriespressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati alfine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative(cfr. l’ampia rassegna giurisprudenziale richiamata nel precedente parag.3.3., da intendersi qui riprodotta).5. In conclusione, l’odierno ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA] deve essereaccolto limitatamente al suo primo motivo, dichiarandosene inammissibili glialtri, e la causa va rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversacomposizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazionedelle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al suoprimo motivo e nei sensi di cui in motivazione, dichiarandone inammissibiligli altri.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per ilcorrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questogiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 28 aprile 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti
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