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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01102/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso 28906-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA P022 RirFwrA, prsonn del Winistrn pro teMPQr.- t 4110 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 542/2017 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 700/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che, con sentenza del 5 giugno 2017, la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del termine apposto ai contratti in virtù dei quali aveva prestato servizio presso il Ministero e, conseguentemente la conversione del rapporto ed il risarcimento del danno o, in subordine, il risarcimento del danno ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001, in particolare annullando la condanna pronunciata in primo grado del Ministero al risarcimento commisurato a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto non esservi luogo al risarcimento se il ricorso al contratto a termine su posto vacante di diritto si è mantenuto entro il triennio complessivo pur consecutivo e non vi sono altri elementi che inducano a ritenere abuso riguardo alle supplenze temporanee svolte negli altri anni; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Giordano, affidando l'impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il MIUR; CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 342, 434 e 348 c.p.c., deduce la nullità dell'impugnata sentenza per aver la Corte territoriale omesso di pronunziare sull'eccepita inammissibilità per genericità del ricorso in appello del MIUR che, con il secondo motivo, denunciando, la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 36 d.lgs. n. 165/2001, 97 Cost., del d.lgs. n. 368/2001, degli artt. 44 e 60 del CCNL per il comparto Scuola, della Direttiva 1999/70/CE, della

I. n. 247/2009 degli artt. 14 CEDU, 3 Cost. e 20 e 21 della Carta di Nizza, il ricorrente deduce la nullità della sentenza in relazione all'asserito carattere apparente della motivazione resa dalla Corte territoriale con riguardo al rigetto della domanda relativa alla conversione del rapporto a tempo indeterminato quale misura conseguite all'illegittimità dei reiterati contratti a termine; che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 4, comma 1,

I. n. 124/1999, 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368/2001 nonché della clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale intesa ad escludere la ricorrenza nella specie della abusiva reiterazione dei contratti a termine: che nel quarto motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in via meramente subordinata in relazione all'aver la Corte territoriale mancato di considerare quanto documentato dal ricorrente circa il conferimento di un ulteriore incarico annuale cui sarebbe seguito il superamento del limite dei trentasei mesi ed il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno nella misura di quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; che il primo motivo, si rivela infondato dovendo ritenersi l'eccezione di inammissibilità per genericità del ricorso in appello del MIUR sollevata dal ricorrente implicitamente rigettata per aver la Corte territoriale proceduto alla valutazione nel merito della domanda; che parimenti infondato risulta il secondo motivo stante il consolidato orientamento di questa Corte che esclude, in ragione della natura pubblica del rapporto, soggetto alla direttiva costituzionale di cui all'art. 97 Cost., l'ammissibilità della conversione a tempo indeterminato del rapporto illegittimamente costituito a termine; che sempre infondato si appalesa il terzo motivo alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass, n. 22552/2016) secondo cui non vi è luogo al risarcimento se il ricorso al contratto a termine su posto vacante di diritto si è mantenuto entro il triennio complessivo pur consecutivo e non vi sono, come si desume dalla mancata allegazione a riguardo da parte del ricorrente, elementi ulteriori rispetto alla mera reiterazione che inducano a ritenere sussistere l'abuso riguardo alle supplenze temporanee svolte negli altri anni; che, di contro, il quarto motivo deve ritenersi inammissibile in quanto privo di decisività, non valendo l'elemento fattuale invocato ad inficiare la decisione resa dalla Corte territoriale, non offrendo alcun fondamento giuridico alla pretesa alla conversione del rapporto ed al risarcimento del danno in misura non coerente con quanto a riguardo previsto dalla decisione resa da questa Corte a sezioni unite n. 5072/2016; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in -41 ro 401-• 1r~11: J 1? • -.1 euro 3.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 28906-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA P022 RirFwrA, prsonn del Winistrn pro teMPQr.- t 4110 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 542/2017 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 700/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con sentenza del 5 giugno 2017, la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del termine apposto ai contratti in virtù dei quali aveva prestato servizio presso il Ministero e, conseguentemente la conversione del rapporto ed il risarcimento del danno o, in subordine, il risarcimento del danno ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001, in particolare annullando la condanna pronunciata in primo grado del Ministero al risarcimento commisurato a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto non esservi luogo al risarcimento se il ricorso al contratto a termine su posto vacante di diritto si è mantenuto entro il triennio complessivo pur consecutivo e non vi sono altri elementi che inducano a ritenere abuso riguardo alle supplenze temporanee svolte negli altri anni; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Giordano, affidando l'impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il MIUR; CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 342, 434 e 348 c.p.c., deduce la nullità dell'impugnata sentenza per aver la Corte territoriale omesso di pronunziare sull'eccepita inammissibilità per genericità del ricorso in appello del MIUR che, con il secondo motivo, denunciando, la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 36 d.lgs. n. 165/2001, 97 Cost., del d.lgs. n. 368/2001, degli artt. 44 e 60 del CCNL per il comparto Scuola, della Direttiva 1999/70/CE, della I. n. 247/2009 degli artt. 14 CEDU, 3 Cost. e 20 e 21 della Carta di Nizza, il ricorrente deduce la nullità della sentenza in relazione all'asserito carattere apparente della motivazione resa dalla Corte territoriale con riguardo al rigetto della domanda relativa alla conversione del rapporto a tempo indeterminato quale misura conseguite all'illegittimità dei reiterati contratti a termine; che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 4, comma 1, I. n. 124/1999, 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368/2001 nonché della clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale intesa ad escludere la ricorrenza nella specie della abusiva reiterazione dei contratti a termine: che nel quarto motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in via meramente subordinata in relazione all'aver la Corte territoriale mancato di considerare quanto documentato dal ricorrente circa il conferimento di un ulteriore incarico annuale cui sarebbe seguito il superamento del limite dei trentasei mesi ed il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno nella misura di quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; che il primo motivo, si rivela infondato dovendo ritenersi l'eccezione di inammissibilità per genericità del ricorso in appello del MIUR sollevata dal ricorrente implicitamente rigettata per aver la Corte territoriale proceduto alla valutazione nel merito della domanda; che parimenti infondato risulta il secondo motivo stante il consolidato orientamento di questa Corte che esclude, in ragione della natura pubblica del rapporto, soggetto alla direttiva costituzionale di cui all'art. 97 Cost., l'ammissibilità della conversione a tempo indeterminato del rapporto illegittimamente costituito a termine; che sempre infondato si appalesa il terzo motivo alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass, n. 22552/2016) secondo cui non vi è luogo al risarcimento se il ricorso al contratto a termine su posto vacante di diritto si è mantenuto entro il triennio complessivo pur consecutivo e non vi sono, come si desume dalla mancata allegazione a riguardo da parte del ricorrente, elementi ulteriori rispetto alla mera reiterazione che inducano a ritenere sussistere l'abuso riguardo alle supplenze temporanee svolte negli altri anni; che, di contro, il quarto motivo deve ritenersi inammissibile in quanto privo di decisività, non valendo l'elemento fattuale invocato ad inficiare la decisione resa dalla Corte territoriale, non offrendo alcun fondamento giuridico alla pretesa alla conversione del rapporto ed al risarcimento del danno in misura non coerente con quanto a riguardo previsto dalla decisione resa da questa Corte a sezioni unite n. 5072/2016; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in -41 ro 401-• 1r~11: J 1? • -.1 euro 3.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
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