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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2024

Cassazione n. 04653/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. con giudizio di equivalenza ed ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la prima pronuncia che ne aveva affermato al responsabilità per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato nonché versato in fatto, dal momento che nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), come avvenuto nella specie (dato che la Corte di appello ha valorizzato i precedenti penali dell'imputato), e il ricorso ha addotto irritualmente e in maniera assertiva distinti elementi, secondo la difesa, meritevoli di favorevole apprezzamento; ritenuto che il secondo motivo - con cui si denuncia il vizio di motivazione relativamente alla determinazione della pena per il delitto tentato è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, nel commisurare la pena ha dato conto in maniera congrua e logica delle ragioni poste a sostegno dell'irrogazione di essa in misura superiore a quella minima ex artt. 56 e 624 cod. pen., richiamando non solo la negativa personalità dell'imputato (dimostrata dai suoi numerosi precedenti specifici) ma anche il fatto che il reato sia stato portato quasi a consumazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. con giudizio di equivalenza ed ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la prima pronuncia che ne aveva affermato al responsabilità per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato nonché versato in fatto, dal momento che nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), come avvenuto nella specie (dato che la Corte di appello ha valorizzato i precedenti penali dell'imputato), e il ricorso ha addotto irritualmente e in maniera assertiva distinti elementi, secondo la difesa, meritevoli di favorevole apprezzamento; ritenuto che il secondo motivo - con cui si denuncia il vizio di motivazione relativamente alla determinazione della pena per il delitto tentato è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, nel commisurare la pena ha dato conto in maniera congrua e logica delle ragioni poste a sostegno dell'irrogazione di essa in misura superiore a quella minima ex artt. 56 e 624 cod. pen., richiamando non solo la negativa personalità dell'imputato (dimostrata dai suoi numerosi precedenti specifici) ma anche il fatto che il reato sia stato portato quasi a consumazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il
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