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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 dicembre 2021

Cassazione n. 39761/2021

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11791-2020 proposto da: E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 11791/2020 avverso la sentenza n. 206/2020 del TRIBUNALE di TARANTO, Numero sezionale 10634/2021Numero di raccolta generale 39761/2021 depositata il 28/01/2020; Data pubblicazione 13/12/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 15.4.2015 [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (oggi, E [OSCURATO:SOCIETA].) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 399/2915, emesso dal Giudice di Pace di Taranto, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 2.242,02 a titolo di compenso per l’attività professionale svolta dall’ingiungente in favore della società ingiunta.

Nella resistenza del creditore opposto, il Giudice di Pace dichiarava inammissibile l’opposizione, sul presupposto che il rito speciale di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011 non trovasse applicazione dinanzi l’ufficio del Giudice di Pace.

L’appello interposto da E [OSCURATO:SOCIETA]. avverso detta decisione veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale di Taranto con la sentenza impugnata, n. 206/2020.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione E [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato proposta di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso ponga la questione dell’applicabilità del rito speciale di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011 ai giudizi per la liquidazione dei compensi del difensore trattati dal Giudice di Pace e che tale questione presenti rilevanza nomofilattica, in assenza di specifici precedenti di questa Corte sull’argomento.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 11791/2020 Numero sezionale 10634/2021 Con ordinanza interlocutoria n. 16849/2021 è stato rinviato a Numero di raccolta generale 39761/2021Data pubblicazione 13/12/2021 nuovo ruolo, perché sia trattato in pubblica udienza, altro ricorso, n. 3370/2020, pendente tra le stesse parti ed avente identico oggetto.

Stesso dicasi per il ricorso n. 4670/2020, egualmente rinviato alla pubblica udienza all’esito della camera di consiglio del 12.11.2021, e per il ricorso n. 7785/2020, discusso all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] ravvisa quindi l’opportunità che sia fissata, per tutti i giudizi suindicati, la stessa udienza pubblica.

PQM La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché sia trattato in udienza pubblica, unitamente al ricorso n. 3370/2020, oggetto di ordinanza interlocutoria n. 16849/2021, depositata il 15.6.2021, al ricorso n. 4670/2020, esso pure rinviato alla pubblica udienza in esito all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed al ricorso n. 7785/2020, analogamente rinviato alla pubblica udienza in esito all’odierna adunanza camerale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 26 novembre 2021.

IL PRESIDENTE (L.G.

Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11791-2020 proposto da: E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 11791/2020 avverso la sentenza n. 206/2020 del TRIBUNALE di TARANTO, Numero sezionale 10634/2021Numero di raccolta generale 39761/2021 depositata il 28/01/2020; Data pubblicazione 13/12/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 15.4.2015 [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (oggi, E [OSCURATO:SOCIETA].) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 399/2915, emesso dal Giudice di Pace di Taranto, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 2.242,02 a titolo di compenso per l’attività professionale svolta dall’ingiungente in favore della società ingiunta. Nella resistenza del creditore opposto, il Giudice di Pace dichiarava inammissibile l’opposizione, sul presupposto che il rito speciale di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011 non trovasse applicazione dinanzi l’ufficio del Giudice di Pace. L’appello interposto da E [OSCURATO:SOCIETA]. avverso detta decisione veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale di Taranto con la sentenza impugnata, n. 206/2020. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione E [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato proposta di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso ponga la questione dell’applicabilità del rito speciale di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011 ai giudizi per la liquidazione dei compensi del difensore trattati dal Giudice di Pace e che tale questione presenti rilevanza nomofilattica, in assenza di specifici precedenti di questa Corte sull’argomento. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 11791/2020 Numero sezionale 10634/2021 Con ordinanza interlocutoria n. 16849/2021 è stato rinviato a Numero di raccolta generale 39761/2021Data pubblicazione 13/12/2021 nuovo ruolo, perché sia trattato in pubblica udienza, altro ricorso, n. 3370/2020, pendente tra le stesse parti ed avente identico oggetto. Stesso dicasi per il ricorso n. 4670/2020, egualmente rinviato alla pubblica udienza all’esito della camera di consiglio del 12.11.2021, e per il ricorso n. 7785/2020, discusso all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] ravvisa quindi l’opportunità che sia fissata, per tutti i giudizi suindicati, la stessa udienza pubblica. PQM La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché sia trattato in udienza pubblica, unitamente al ricorso n. 3370/2020, oggetto di ordinanza interlocutoria n. 16849/2021, depositata il 15.6.2021, al ricorso n. 4670/2020, esso pure rinviato alla pubblica udienza in esito all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed al ricorso n. 7785/2020, analogamente rinviato alla pubblica udienza in esito all’odierna adunanza camerale. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 26 novembre 2021. IL PRESIDENTE (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i