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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 14404/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo motivo, sull'an della responsabilità, non è consentito dall'art. 606 cod. proc. pen. perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei dedotti vizi; prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione delle prove, ed in particolare di quelle testimoniali, riproducendo argomentazioni contenute nell'appello a cui la Corte territoriale ha dato una risposta compiuta, corretta in diritto e priva di vizi logici.

In sostanza, si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa.

Il secondo motivo è manifestamente infondato perché evidenzia contraddizioni inesistenti.

Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie in cui la motivazione si fonda sulle modalità del fatto.

Il motivo è, altresì, in contrasto con il costante orientamento della giurisprudenza per cui, cfr. Sez. 3, n. 4071 del 17/11/2015, dep. 2016, Moutabbid, Rv. 265712 - 01, in tema di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, la qualificazione del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, non è in contrasto con il diniego delle circostanze attenuanti generiche; inoltre, non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra la statuizione sulla determinazione della pena e quella sulle circostanze attenuanti generiche perché i due istituti, pur richiamandosi entrambi astrattamente ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si fondano su presupposti diversi.

Il motivo, con cui si deduce il vizio della motivazione sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, essendo stata irrogata una pena base inferiore alla media edittale.

In tal caso, è sufficiente il richiamo all'adeguatezza, alla congruità, alla non eccessività, all'equità e simili della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., l'uso del potere discrezionale del giudice è insindacabile.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 04/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il Presidente emeraro DEP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo motivo, sull'an della responsabilità, non è consentito dall'art. 606 cod. proc. pen. perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei dedotti vizi; prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione delle prove, ed in particolare di quelle testimoniali, riproducendo argomentazioni contenute nell'appello a cui la Corte territoriale ha dato una risposta compiuta, corretta in diritto e priva di vizi logici. In sostanza, si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa. Il secondo motivo è manifestamente infondato perché evidenzia contraddizioni inesistenti. Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie in cui la motivazione si fonda sulle modalità del fatto. Il motivo è, altresì, in contrasto con il costante orientamento della giurisprudenza per cui, cfr. Sez. 3, n. 4071 del 17/11/2015, dep. 2016, Moutabbid, Rv. 265712 - 01, in tema di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, la qualificazione del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, non è in contrasto con il diniego delle circostanze attenuanti generiche; inoltre, non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra la statuizione sulla determinazione della pena e quella sulle circostanze attenuanti generiche perché i due istituti, pur richiamandosi entrambi astrattamente ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si fondano su presupposti diversi. Il motivo, con cui si deduce il vizio della motivazione sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, essendo stata irrogata una pena base inferiore alla media edittale. In tal caso, è sufficiente il richiamo all'adeguatezza, alla congruità, alla non eccessività, all'equità e simili della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., l'uso del potere discrezionale del giudice è insindacabile. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il Presidente emeraro DEP
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